TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 159
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che l'ordinanza sindacale è stata emessa in assenza dei presupposti di pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i mezzi ordinari. Le risultanze istruttorie si limitavano a fessurazioni su elementi non strutturali, senza un effettivo accertamento di rischio. Inoltre, le misure adottate (inagibilità) potevano essere disposte nell'esercizio dei poteri ordinari dirigenziali, non giustificando l'uso del potere di ordinanza contingibile e urgente.

  • Rigettato
    Violazione di legge per errata qualificazione del potere esercitato (potere ordinario vs. potere d'urgenza)

    Il Collegio ha rigettato questo motivo, ritenendo che il Sindaco abbia esercitato il potere di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, come espressamente indicato nell'atto, e che non vi fosse un problema di competenza in tal senso. Tuttavia, ha poi accolto il ricorso basandosi sul difetto dei presupposti per l'esercizio di tale potere d'urgenza.

  • Altro
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata partecipazione al sopralluogo

    Il Tribunale ha ritenuto assorbite queste censure dalla fondatezza dei motivi relativi al difetto dei presupposti e alla errata qualificazione del potere esercitato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 159
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 159
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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