Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02652/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12671 del 2025, proposto da
Associazione “Amici dell’Aventino-ETS”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei e Eleonora Gentili, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in MA, alla Via del Conservatorio, n. 91, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- MA IT, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
- MA IT – Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda;
- MA IT - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti;
- MA IT - Soprintendenza Capitolina - Ufficio gestione tematiche del territorio del Sito Unesco
nei confronti
The Base s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio MA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in MA, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l’annullamento
del provvedimento di silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dall’Associazione in data 24 agosto 2025, avente ad oggetto “ Istanza di accesso all’informazione ambientale, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 e dell’art. 3-sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006 ”
nonché per l’accertamento
del diritto dell’Associazione all’accesso integrale agli atti richiesti con l’istanza del 24 agosto 2025,
e per la conseguente condanna
delle resistenti ad esibire gli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso, secondo le modalità che saranno prescritte da codesto TAR, con contestuale nomina, per il caso in cui esse non ottemperino, di un commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA IT e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. BE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ricorre “ Amici dell’Aventino ”, associazione non riconosciuta di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e ss. del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale relative al quartiere Aventino di MA.
Tale associazione è iscritta alla sezione “Associazioni di promozione sociale” del RUNTS; e, per il perseguimento delle proprie finalità, opera “ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ”, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del proprio Statuto associativo.
Illustra di aver già promosso, fin da 2022, interlocuzioni con l’Amministrazione comunale, con specifico riferimento all’organizzazione di grandi eventi presso il Circo Massimo, suscettibili produrre forti vibrazioni, propagantisi via terra, le quali avrebbero potuto aggravare le già severe criticità idro-geomorfologiche che contraddistinguono la zona dell’Aventino, viste le numerose cavità presenti nel sottosuolo.
In data 24 agosto 2025, ha formulato “ Istanza di accesso all’informazione ambientale, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 e dell’art. 3-sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006 ”, onde perseguire le proprie finalità di tutela del territorio e del paesaggio del quartiere Aventino, a tutela degli interessi che l’Associazione rappresenta; e, in particolare, al fine precipuo di:
- verificare la programmazione di eventi concertistici presso il Circo Massimo nel periodo intercorrente tra il mese di settembre 2025 e l’estate 2026;
- esaminare i relativi provvedimenti autorizzativi adottati dalle Amministrazioni resistenti.
Nello specifico, l’istanza era volta a prendere visione ed estrarre copia:
“ (i) di ogni atto misura e/o ogni altro atto amministrativo adottato dalle amministrazioni in indirizzo, con cui queste ultime abbiano autorizzato gli eventi concertistici programmati nei mesi a venire presso il Circo Massimo, a partire dal settembre 2025 fino all’estate 2026;
(ii) ogni atto e provvedimento presupposto e connesso alle suddette autorizzazioni, ivi compresi i verbali, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso comunque adottati dagli enti competenti, anche sotto il profilo dei limiti acustici e della tutela del suolo, del territorio e del patrimonio artistico culturale dall’effetto delle vibrazioni, sia sotto ogni ulteriore profilo autorizzatorio necessario al corretto svolgimento di tali eventi;
(iii) ai sensi dell’art. 7, co. 2, del d.P.R. n. 184/2006 – in base al quale l’accesso “a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento” – di ogni altro documento richiamato negli atti sopra elencati o, comunque, ad essi connesso ”.
Con PEC del 17 settembre 2025, la Soprintendenza Capitolina ha riscontrato la richiesta di accesso, dichiarando che “(…) per il periodo considerato (settembre 2025 – estate 2026) ad oggi è stato autorizzato un unico evento concertistico presso il Circo Massimo”.
Diversamente, la ricorrente ha avuto modo di appurare che sul sito web di “TicketOne” sono già in vendita i biglietti per un evento concertistico che si terrà presso il Circo Massimo in data 6 giugno 2026.
Chiede, con il presente mezzo di tutela, che venga fornito pieno ed integrale riscontro alla formulata istanza di accesso all’informazione ambientale, nel cui novero rientra la documentazione come sopra richiesta; rivendicando, in proposito, posizione a tal fine legittimante.
MA IT si è costituita in giudizio il 27 ottobre 2025 ed ha depositato, in data 21 gennaio 2026, articolata memoria di controdeduzioni, conclusivamente chiedendo la reiezione del ricorso.
Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio il 4 febbraio 2026, con memoria di mero stile.
Il ricorso viene trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2026.
Va in primo luogo osservato come la ricorrente Associazione, con conclusiva memoria depositata in atti il 26 gennaio 2026, abbia precisato che:
- “è stato organizzato presso il Circo Massimo il concerto di Capodanno 2026, tenutosi il 31 dicembre 2025, a cui hanno partecipato numerosi artisti italiani. Dal sito web di MA IT risulta che avrebbero assistito al concerto più di 40.000 spettatori”;
- “in secondo luogo, risultano essere stati messi in vendita su TicketOne i biglietti per un ulteriore evento concertistico, programmato per il 12 settembre 2026 presso il Circo Massimo”.
Nell’osservare come la suindicata delimitazione contenutistica dell’originaria domanda di ostensione documentale sia stata dalla parte ricorrente confermata anche all’odierna Camera di Consiglio di trattazione della controversia, va ulteriormente rilevato che MA IT (cfr. memoria depositata il 21 gennaio 2026) abbia rilevato che “l’istanza è stata formalmente riscontrata: a) dalla Sovrintendenza, in data 17 settembre 2025 (con indicazione dell’unico evento autorizzato, consistente in 3 concerti svolti tra l’11 ed il 13 settembre scorso; b) dal Dipartimento Ambiente, in data 1 ottobre (il quale è ignaro degli eventi che si svolgono al Circo Massimo, non di sua competenza). Nessun riscontro è pervenuto dal Dipartimento Grandi Eventi (il che per la ricorrente sarebbe “singolare”) il quale in realtà aveva investito dell’istanza il Gabinetto del Sindaco, ufficio tuttavia incompetente all’evasione (cfr. nota prot. RA 65078 del 27 ottobre 2025: all. 1) per rientrare la materia nei poteri della sola Sovrintendenza”.
Se, per effetto di quanto da ultimo indicato, la richiesta di accesso risulta – seppur parzialmente – soddisfatta, residuano, al fine di completare l’esigenza conoscitiva fatta valere dalla ricorrente Associazione – i documenti relativi:
- al Concerto di Capodanno 2026 (con la precisazione che l’evento, piuttosto che essere autorizzato, è stato direttamente organizzato a cura di MA IT);
- l’evento che, come dalla parte indicato, sarebbe stato calendarizzato per il mese di settembre del corrente anno.
In tali limiti, il ricorso merita accoglimento; per la residua parte dell’originaria domanda di accesso, dovendosi invece dare atto della cessazione della materia del contendere, a fronte dell’illustrata (seppur parziale) ostensione documentale offerta da MA IT.
Quest’ultima, conseguentemente, dovrà consentire l’accesso alla documentazione sopra indicata entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese di lite possono formare, al riscontrato ricorrere di giusti motivi, oggetto di compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, entro tali limiti, ordina a MA IT l’esibizione documentale, nei termini pure in motivazione precisati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE LI, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE LI |
IL SEGRETARIO