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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 840/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, EL
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 532/2022 depositato il 31/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1759/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 31/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01197732019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante Nominativo_1 impugnava l'avviso di accertamento descritto in intestazione relativo alla rettifica del classamento e della rendita catastale di unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Agata di Militello derivante da modifica della categoria catastale da A/10 a C/1. a seguito di dichiarazione di variazione con procedura DOCFA presentata dalla stessa società contribuente,
La SRL deduceva in primo grado la nullità dell'atto per difetto di motivazione, carenza di attività istruttoria e di sopralluogo, nonché l'infondatezza nel merito della pretesa, non avendo l'immobile le caratteristiche della categoria C/1.
L'Agenzia delle Entrate insisteva per la legittimità del proprio operato e per il rigetto del ricorso.
La CTP di Messina, oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo l'atto motivato e legittimo l'operato dell'Ufficio, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la pronuncia (nr.1759//21) ha proposto appello la Ricorrente_1 e all'odierna udienza, esaminati gli atti, questa corte pronuncia come da dispositivo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame, con cui si lamenta la nullità della sentenza per la mancata fissazione di un'udienza dedicata alla trattazione dell'istanza di sospensione, è infondato. Sebbene l'art. 47 del D.Lgs.
n. 546/92 preveda un'apposita procedura per la decisione sull'istanza cautelare, la sua omissione non determina automaticamente la nullità della sentenza che definisce il merito della controversia. La funzione della tutela cautelare è, per sua natura, strumentale e provvisoria rispetto alla decisione di merito. Ne consegue che la pronuncia della sentenza definitiva, con la quale il giudice esamina e decide la fondatezza della pretesa tributaria, assorbe e supera la necessità di una pronuncia sulla richiesta di sospensione, rendendo irrilevante l'eventuale vizio procedurale. Nel caso di specie, la società ha potuto esplicare pienamente il proprio diritto di difesa nel giudizio di merito, conclusosi con una pronuncia che ha esaminato le censure mosse all'atto impositivo. Pertanto, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa tale da inficiare la validità della sentenza impugnata.
Anche il motivo di appello, con cui si rileva il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, è infondato.
I giudici di primo grado hanno correttamente applicato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di classamento a seguito di procedura DOCFA.
Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento
è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nella propria dichiarazione non siano stati disattesi dall'Ufficio e la discrasia tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene.
Una motivazione più approfondita è richiesta solo qualora l'Ufficio si discosti dagli elementi fattuali indicati dal contribuente, ma non attiene al caso in esame.
"In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c. d. procedura \"DOCFA\", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (Cass., Sez. 6-5, 23 febbraio 2021, n. 4807).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è scaturito dalla dichiarazione di variazione presentata dalla stessa società contribuente. L'Ufficio non ha contestato gli elementi fattuali (planimetrie, consistenza, descrizione dei luoghi) forniti dalla parte, ma ha operato una diversa valutazione tecnico-estimativa, ritenendo più appropriata la categoria C/1 in luogo della A/10 preesistente. In tale contesto, la motivazione dell'atto, che richiama la procedura DOCFA e indica i nuovi dati catastali, deve ritenersi sufficiente, in quanto la natura
"fortemente partecipativa" del procedimento DOCFA pone il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni della rettifica e di approntare un'adeguata difesa. La sentenza di primo grado ha correttamente ritenuto che "L'atto di classamento conseguente a procedura cosiddetta DOCFA quando fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, deve ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita".
Va poi detto che la normativa catastale e la consolidata giurisprudenza di legittimità escludono che il sopralluogo costituisca un adempimento necessario ai fini della validità dell'atto di classamento, specialmente quando questo consegua ad una procedura DOCFA.
Il D.M. n. 701/1994, che disciplina tale procedura, prevede espressamente che la dichiarazione del contribuente contenga "dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo".
La Corte di Cassazione ha chiarito che il sopralluogo "non costituisce un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione". L'Ufficio può legittimamente procedere alla rettifica sulla base degli elementi forniti dal contribuente e delle informazioni già in suo possesso, senza che da ciò derivi alcun vizio dell'atto. La sentenza di primo grado ha quindi correttamente respinto la censura, richiamando la normativa di settore.
In ordine al merito della classificazione l'appellante sostiene che l'immobile non possieda le caratteristiche di un "negozio o bottega" (cat. C/1), essendo stato originariamente concepito come abitazione. Tale argomentazione non è dirimente.
Ai fini del classamento catastale, ciò che rileva non è l'utilizzo soggettivo e contingente del bene, bensì la sua destinazione oggettiva, desumibile dalle caratteristiche strutturali e dalla sua potenziale redditività. La giurisprudenza ha costantemente affermato che "l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo". L'immobile in questione, come si evince dagli atti e come rilevato dai primi giudici, è attualmente adibito a sede di un istituto tecnico e si trova in una posizione strategica. Le sue caratteristiche, a seguito degli adattamenti, lo rendono oggettivamente idoneo a produrre un reddito di tipo commerciale o assimilabile, giustificando il superamento della categoria abitativa A/10. La circostanza che sia locato alla Città Metropolitana di Messina per essere adibito a scuola non esclude, anzi conferma, la sua vocazione a un uso "speciale" e non ordinario-residenziale, che lo allontana dalla categoria
A/10 e lo avvicina a quelle del gruppo C o D, destinate ad attività commerciali, di servizio o produttive. La valutazione dell'Ufficio, che ha ritenuto congrua la categoria C/1, costituisce espressione di una discrezionalità tecnica che, in assenza di palesi errori o illogicità, non è sindacabile in questa sede, a fronte della genericità delle contestazioni di parte appellante, la quale non ha fornito prove sufficienti a dimostrare l'erroneità della classificazione operata dall'Agenzia.
Analogo procedimento relativo ad accertamento avente le stesse motivazioni e caratteristiche risulta deciso con analoga conclusione di rigetto del gravame (proc. 530/22 appello avverso sentenza 1732//21)
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nella somma di € 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 10 distaccata di Messina, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in € 1.500,00(millecinquecento//00) oltre oneri di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, EL
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 532/2022 depositato il 31/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1759/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 31/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01197732019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante Nominativo_1 impugnava l'avviso di accertamento descritto in intestazione relativo alla rettifica del classamento e della rendita catastale di unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Agata di Militello derivante da modifica della categoria catastale da A/10 a C/1. a seguito di dichiarazione di variazione con procedura DOCFA presentata dalla stessa società contribuente,
La SRL deduceva in primo grado la nullità dell'atto per difetto di motivazione, carenza di attività istruttoria e di sopralluogo, nonché l'infondatezza nel merito della pretesa, non avendo l'immobile le caratteristiche della categoria C/1.
L'Agenzia delle Entrate insisteva per la legittimità del proprio operato e per il rigetto del ricorso.
La CTP di Messina, oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo l'atto motivato e legittimo l'operato dell'Ufficio, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la pronuncia (nr.1759//21) ha proposto appello la Ricorrente_1 e all'odierna udienza, esaminati gli atti, questa corte pronuncia come da dispositivo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame, con cui si lamenta la nullità della sentenza per la mancata fissazione di un'udienza dedicata alla trattazione dell'istanza di sospensione, è infondato. Sebbene l'art. 47 del D.Lgs.
n. 546/92 preveda un'apposita procedura per la decisione sull'istanza cautelare, la sua omissione non determina automaticamente la nullità della sentenza che definisce il merito della controversia. La funzione della tutela cautelare è, per sua natura, strumentale e provvisoria rispetto alla decisione di merito. Ne consegue che la pronuncia della sentenza definitiva, con la quale il giudice esamina e decide la fondatezza della pretesa tributaria, assorbe e supera la necessità di una pronuncia sulla richiesta di sospensione, rendendo irrilevante l'eventuale vizio procedurale. Nel caso di specie, la società ha potuto esplicare pienamente il proprio diritto di difesa nel giudizio di merito, conclusosi con una pronuncia che ha esaminato le censure mosse all'atto impositivo. Pertanto, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa tale da inficiare la validità della sentenza impugnata.
Anche il motivo di appello, con cui si rileva il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, è infondato.
I giudici di primo grado hanno correttamente applicato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di classamento a seguito di procedura DOCFA.
Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento
è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nella propria dichiarazione non siano stati disattesi dall'Ufficio e la discrasia tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene.
Una motivazione più approfondita è richiesta solo qualora l'Ufficio si discosti dagli elementi fattuali indicati dal contribuente, ma non attiene al caso in esame.
"In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c. d. procedura \"DOCFA\", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (Cass., Sez. 6-5, 23 febbraio 2021, n. 4807).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è scaturito dalla dichiarazione di variazione presentata dalla stessa società contribuente. L'Ufficio non ha contestato gli elementi fattuali (planimetrie, consistenza, descrizione dei luoghi) forniti dalla parte, ma ha operato una diversa valutazione tecnico-estimativa, ritenendo più appropriata la categoria C/1 in luogo della A/10 preesistente. In tale contesto, la motivazione dell'atto, che richiama la procedura DOCFA e indica i nuovi dati catastali, deve ritenersi sufficiente, in quanto la natura
"fortemente partecipativa" del procedimento DOCFA pone il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni della rettifica e di approntare un'adeguata difesa. La sentenza di primo grado ha correttamente ritenuto che "L'atto di classamento conseguente a procedura cosiddetta DOCFA quando fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, deve ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita".
Va poi detto che la normativa catastale e la consolidata giurisprudenza di legittimità escludono che il sopralluogo costituisca un adempimento necessario ai fini della validità dell'atto di classamento, specialmente quando questo consegua ad una procedura DOCFA.
Il D.M. n. 701/1994, che disciplina tale procedura, prevede espressamente che la dichiarazione del contribuente contenga "dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo".
La Corte di Cassazione ha chiarito che il sopralluogo "non costituisce un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione". L'Ufficio può legittimamente procedere alla rettifica sulla base degli elementi forniti dal contribuente e delle informazioni già in suo possesso, senza che da ciò derivi alcun vizio dell'atto. La sentenza di primo grado ha quindi correttamente respinto la censura, richiamando la normativa di settore.
In ordine al merito della classificazione l'appellante sostiene che l'immobile non possieda le caratteristiche di un "negozio o bottega" (cat. C/1), essendo stato originariamente concepito come abitazione. Tale argomentazione non è dirimente.
Ai fini del classamento catastale, ciò che rileva non è l'utilizzo soggettivo e contingente del bene, bensì la sua destinazione oggettiva, desumibile dalle caratteristiche strutturali e dalla sua potenziale redditività. La giurisprudenza ha costantemente affermato che "l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo". L'immobile in questione, come si evince dagli atti e come rilevato dai primi giudici, è attualmente adibito a sede di un istituto tecnico e si trova in una posizione strategica. Le sue caratteristiche, a seguito degli adattamenti, lo rendono oggettivamente idoneo a produrre un reddito di tipo commerciale o assimilabile, giustificando il superamento della categoria abitativa A/10. La circostanza che sia locato alla Città Metropolitana di Messina per essere adibito a scuola non esclude, anzi conferma, la sua vocazione a un uso "speciale" e non ordinario-residenziale, che lo allontana dalla categoria
A/10 e lo avvicina a quelle del gruppo C o D, destinate ad attività commerciali, di servizio o produttive. La valutazione dell'Ufficio, che ha ritenuto congrua la categoria C/1, costituisce espressione di una discrezionalità tecnica che, in assenza di palesi errori o illogicità, non è sindacabile in questa sede, a fronte della genericità delle contestazioni di parte appellante, la quale non ha fornito prove sufficienti a dimostrare l'erroneità della classificazione operata dall'Agenzia.
Analogo procedimento relativo ad accertamento avente le stesse motivazioni e caratteristiche risulta deciso con analoga conclusione di rigetto del gravame (proc. 530/22 appello avverso sentenza 1732//21)
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nella somma di € 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 10 distaccata di Messina, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in € 1.500,00(millecinquecento//00) oltre oneri di legge.