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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ha emesso ai sensi dell'art.281 sexies cpc. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.108 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.11.1961 e (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10.02.1954 entrambi residenti in Locri Via Oliverio ed elettivamente domiciliati in Locri Via
Firenze 88 presso lo Studio dell' avv. Francesco Schirripa che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
ATTORI
E
nata a [...] il [...] (cf Controparte_1
) ivi residente in c.da Galluzzo 4 ed elettivamente domiciliata in C.F._3
Siderno alla via Cesare Battisti n.98 presso lo studio dell'avv. Giovanni Gerace
( ) che la rappresenta e difende per mandato in atti. C.F._4
CONVENUTA
OGGETTO: costituzione servitù per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 marzo 2025, il procuratore della convenuta conclude riportandosi ai propri atti e scritti difensivi. Nessuno è presente per gli attori e il giudice riserva la decisione ai sensi dell'art.281 sexies quarto comma cpc.
FATTO E IN DIRITTO La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 –art.58, comma 2 legge cit.)
Si espone brevemente che con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori quali comproprietari del terreno con sovrastante fabbricato sito in c.da Galluzzo del comune di Gerace, catastalmente identificato al fol. 29 p.lle 286 in NCT e al fol.29 p.lla 366 (ex 290) in NCEU, in virtù di atto di compravendita del 1996 stipulato per atto Notaio con i Per_1 genitori dell'attrice convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1
-proprietaria del limitrofo terreno catastalmente identificato in NCT al fol. 29 p.lle 288 e 291 sulle quali insiste un fabbricato riportato in NCEU al fol. 29 p.lla 292 perché venisse giudizialmente accertata e dichiarata la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 c.c. e, in subordine per intervenuta usucapione, su una stradella di circa 21 mt di lunghezza e di mt 2,70 di larghezza che dalla strada pubblica giunge al fabbricato rurale di loro proprietà. Rappresentavano che prima i due fondi oggi di proprietà delle odierne parti in causa, appartenevano prima ad un unico proprietario che utilizzava sempre questa stradina per accedere ad entrambi i terreni e che da qualche tempo la convenuta aveva impedito loro il passaggio mediante l'apposizione di una catena che impedisce agli attori l'accesso alla via pubblica.
Si costituiva la convenuta la quale contestava la domanda in quanto nessun transito sulla stradella descritta in domanda fu esercitato dal padre delle germane e gli attori sono passati dalla stradella solo poche volte per concessione della convenuta. Nessuna opera risultava realizzata per la realizzazione del passaggio vantato dagli attori. Eccepiva inoltre l'improcedibilità dell'azione in quanto la mediazione svolta era stata avviata solo per l'acquisto del diritto di servitù per usucapione e non per destinazione del padre di famiglia.
Alla prima udienza, stante la presenza delle parti, il giudice, dopo averle sentite anche per verificare la presenza di margini di conciliazione, dava atto che non era fattibile la possibilità di definire al momento il giudizio in via conciliativa, stante l'animosità manifestata e, all'esito della camera di consiglio assunta per decidere sulle richieste istruttorie, fissava nuova udienza perché le parti interloquissero sul rilievo dell'apparenza della servitù, non ravvisabile comunque dalla documentazione soprattutto fotografica che riproduceva lo stato dei luoghi e allegata dagli attori. Alla successiva udienza la parte attrice non compariva e su richiesta della convenuta la causa veniva rinviata ai sensi dell'art.281 sexies cpc all'udienza del 20 marzo 2025 dove gli attori non comparivano e la convenuta concludeva secondo quando precisato nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art.171 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla convenuta.
Invero, la mediazione, anche se introdotta su quella che in domanda giudiziale è stata formulata come domanda subordinata, non sposta il thema decidendum e l'oggetto della domanda che riguarda l'acquisto del medesimo diritto. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del dlgs
28/2010, difetta la condizione di procedibilità solo quando le pretese si fondano su fatti costitutivi più ampi di quelli presenti nella mediazione. Non occorre infatti una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, ma è sufficiente che i fatti posti a base della successiva domanda siano gli stessi, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie (cfr. Cass., n.29333/2019).
Nel merito la domanda attorea, peraltro non più coltivata, va respinta.
Fra i requisiti necessari per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia o per intervenuto possesso ad usucapionem, entrambi modi di acquisto a titolo originario, occorre che la servitù sia apparente.
Orbene, per aversi il requisito dell'apparenza, la giurisprudenza in modo univoco, ha chiarito che devono essere presenti “opere di natura permanente direttamente destinate all'esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso sul fondo servente.” Non solo, ma anche l'esistenza di opere -che nel caso di specie non c'erano per come rappresentato dalle fotografie che riproducevano ciò che era definito come passaggio- non è sufficiente, perché è necessaria la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. Così: “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Civ. Sez, VI, ord. 7004/2017; Cass. Civ., sez. II, n,
25335/2017; Cass, Civ, Sez, VI, ord. 6 maggio 2021, n. 11834; Cass. Civ. Sez. II n.
1794/2022).
Sulla base di quanto richiamato, va da sé che anche la sussistenza di un semplice varco di accesso indicato dagli attori, nulla prova in quanto non emerge che, seppur presente, possa ritenersi esclusivamente destinato per consentire l'accesso al fondo degli attori. La stessa convenuta nega tale assunto, affermando l'utilità del passaggio per il proprio fondo e non per quello degli attori che hanno altro passaggio e che solo per mera tolleranza e qualche volta passano dal suo fondo.
Tale circostanza è valutabile anche ai sensi dell'art.116 cpc non avendo più gli attori, sollecitati dal giudice ad interloquire su tale aspetto, presenziato alle udienze successive.
Le spese del giudizio, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice e vanno liquidate secondo le tariffe minime in ragione dell'andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e contro , con
[...] Parte_2 Controparte_1 atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore del difensore della convenuta che ne ha chiesto la distrazione, in €. 1.278,00 per compensi secondo il valore della causa oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Sentenza redatta con l'applicativo consolle del magistrato il 21 marzo 2025.
Il GOP Dott.ssa Antonella Lupis