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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2958/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Bechini e Roberta Casigliani
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Domenico Bechini e Roberta Casigliani
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 03.10.2023, la sig.ra ed il sig. Controparte_1
chiedevano che venisse pronunciata la separazione consensuale dei Parte_1 coniugi alle condizioni di cui all'accordo indicato nello stesso ricorso e contestualmente spiegavano domanda di scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 24.08.2015 a Calci
(PI), dalla cui unione non sono nati figli.
Con sentenza del 13.02.2024 il Tribunale di Pisa pronunciava la separazione personale dei pagina 1 di 3 coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Con separata e contestuale Ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del 3.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio.
All'esito dei termini assegnati per lo svolgimento della suddetta udienza, le parti depositavano le note autorizzate insistendo nella dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto alle condizioni di cui al ricorso e dichiaravano “di confermare esplicitamente la loro volontà di non volersi riconciliare;
di essere a conoscenza dei diritti
e delle norme che prevedono la partecipazione all'udienza, dichiarando entrambi di rinunziare a comparirvi personalmente;
di rinunziare ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., instando affinché la causa venga trattenuta in decisione;
di rinunziare all'impugnazione della futura ed emananda sentenza divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art 329 c.p.c. non avendo un interesse a tal fine”.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 9.02.2024 nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
Tanto posto, questo Collegio rilevato:
− che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
− che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
− che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
− che, tuttavia, la dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione debba ritenersi senza effetto (Cfr. Cassazione civile sez. un., 25/03/2013,
(ud. 26/02/2013, dep. 25/03/2013), n.7381);
− che non vi è prole minorenne né accordi in contrasto con norme imperative o ordine pubblico;
− che, pertanto, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
− che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così decide in accoglimento delle condizioni concordate tra le parti:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
in data 24.08.2015 a Calci (PI) (Atto
[...] Controparte_1 di Matrimonio trascritto nel Comune di Calci (PI) n.4 – Parte I – Anno 2015);
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le pagina 2 di 3 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.01.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2958/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Bechini e Roberta Casigliani
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Domenico Bechini e Roberta Casigliani
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 03.10.2023, la sig.ra ed il sig. Controparte_1
chiedevano che venisse pronunciata la separazione consensuale dei Parte_1 coniugi alle condizioni di cui all'accordo indicato nello stesso ricorso e contestualmente spiegavano domanda di scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 24.08.2015 a Calci
(PI), dalla cui unione non sono nati figli.
Con sentenza del 13.02.2024 il Tribunale di Pisa pronunciava la separazione personale dei pagina 1 di 3 coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Con separata e contestuale Ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del 3.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio.
All'esito dei termini assegnati per lo svolgimento della suddetta udienza, le parti depositavano le note autorizzate insistendo nella dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto alle condizioni di cui al ricorso e dichiaravano “di confermare esplicitamente la loro volontà di non volersi riconciliare;
di essere a conoscenza dei diritti
e delle norme che prevedono la partecipazione all'udienza, dichiarando entrambi di rinunziare a comparirvi personalmente;
di rinunziare ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., instando affinché la causa venga trattenuta in decisione;
di rinunziare all'impugnazione della futura ed emananda sentenza divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art 329 c.p.c. non avendo un interesse a tal fine”.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 9.02.2024 nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
Tanto posto, questo Collegio rilevato:
− che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
− che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
− che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
− che, tuttavia, la dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione debba ritenersi senza effetto (Cfr. Cassazione civile sez. un., 25/03/2013,
(ud. 26/02/2013, dep. 25/03/2013), n.7381);
− che non vi è prole minorenne né accordi in contrasto con norme imperative o ordine pubblico;
− che, pertanto, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
− che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così decide in accoglimento delle condizioni concordate tra le parti:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
in data 24.08.2015 a Calci (PI) (Atto
[...] Controparte_1 di Matrimonio trascritto nel Comune di Calci (PI) n.4 – Parte I – Anno 2015);
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le pagina 2 di 3 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.01.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
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