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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/10/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa IA Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 229/25 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] ( ) res. in Parte_1 C.F._1
Ragusa, via Errico Elia, n.1, titolare della ditta Brillant Autolavaggio di
[...]
con sede in Ragusa, c.so Vittorio Veneto, 817, p.iva: Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Assenza, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
) e , nato a [...] [...] (c.f.
[...] CP_2 [...]
), residenti in [...], nonchè i C.F._3 coniugi sigg. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3 [...]
) e , nata VI il 30.08.1953 (c.f. C.F._4 Controparte_4 [...]
), residenti in [...], C.F._5 rappresentati e difesi, dall'avv. Silvia Distefano, giusta procura in atti;
Appellati
Con ordinanza del 24/9/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli odierni appellati, abitanti in due appartamenti siti al primo e secondo piano nello stabile condominiale in
Ragusa via Delle Madonie n. 80, chiedevano la cessazione delle immissioni Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
rumorose provenienti dall'attività di autolavaggio svolta da nei Parte_1 bassi dello stesso edificio, avendo le stesse superato il limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., nonché il risarcimento del danno non patrimoniale;
formulavano, altresì, istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. per ordinare al l'adozione di tutte le misure occorrenti per Pt_1 ricondurre le immissioni in questione entro i limiti della normale tollerabilità.
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza delle Parte_1 domande attoree e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e ctu, con sentenza n.
62/2025 pubbl. il 13/01/2025, il Tribunale di Ragusa così statuiva:
DICHIARA la sussistenza, al momento della domanda, di immissioni rumorose intollerabili provenienti dall'attività di autocarrozzeria del convenuto nelle abitazioni degli attori e il loro venire meno in conseguenza dell'adozione degli accorgimenti adottati dal convenuto a seguito dell'ordinanza cautelare.
ON a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_4
la somma di € 15.000,00 ciascuna, oltre agli interessi legali fino al
[...] soddisfo.
RIGETTA per il resto le domande degli attori. ON il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese legali, che si liquidano, quanto alla fase cautelare, in € 5.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa e, per la fase di merito, in € 545,00 per esborsi ed in €
7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
PONE le spese di CTU a carico del convenuto
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 14/2/25 proponeva appello
[...]
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la Pt_1 riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92, 115, 116, c.p.c., 1226,
2043, 2056, 2697 c.c., per avere, il primo giudice accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dagli appellati;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., artt 24 e 111 cost., per erronea regolamentazione delle spese di giudizio;
1.1) Il gravame è infondato.
a) Riguardo al risarcimento del danno da immissioni sonore, la Suprema
Corte ha chiarito che “L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita” (Cass. n. 11930/2022); anche quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, “la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale”
(Cass. n. 21649/2021).
Nel caso che ci occupa è stato accertato dalla ctu espletata in primo grado che gli odierni appellati sono stati sottoposti a immissioni sonore ben al di là della soglia di tolleranza, a causa dell'attività di autolavaggio, condotta dal Pt_1
Tale situazione è cessata a seguito della messa in opera degli accorgimenti dettati dal ctu a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dagli odierni appellati in corso di causa.
Inoltre, dalla ctu medica, a cui la Corte intende aderire per linearità di argomentazioni, è risultato: riguardo a che “all'esito degli Controparte_4 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
accertamenti peritali effettuati presenta reazioni soggettive e comportamentali legate in maniera causale o quanto meno concausale alla esposizione continua al rumore proveniente dalle attività dell'autolavaggio
Brillant. Tali reazioni, pur non potendo a mio parere configurarsi come vera
e propria malattia neuropsichiatrica, correlano con una attivazione psicofisiologica superiore alla media della popolazione generale, e rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo, a medio-breve termine, di veri e propri disturbi psicopatologici o psicosomatici”.
Riguardo, invece, a “all'esito degli accertamenti peritali Controparte_1 effettuati presenta reazioni soggettive e comportamentali legate in maniera causale o quanto meno concausale alla esposizione continua al rumore proveniente dalle attività dell'autolavaggio Brillant. Tali reazioni, pur non potendo a mio parere configurarsi come vera e propria malattia neuropsichiatrica, correlano con una attivazione psicofisiologica superiore alla media della popolazione generale, e rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo, a medio-breve termine, di veri e propri disturbi psicopatologici o psicosomatici. La signora inoltre presenta CP_1 sintomi e segni compatibili con un iniziale decadimento cognitivo, da confermare eventualmente in sede clinica con ulteriori accertamenti specialistici di secondo livello. Tale diagnosi, ove confermata dagli stessi accertamenti, è una vera malattia neuro-psichiatrica, per la patogenesi della quale però non vi è evidenza di associazione causale con l'esposizione ai rumori di cui si tratta in questa sede. Gli stessi deficit cognitivi, in ogni caso, in presenza di una prosecuzione dell'esposizione agli stimoli stressanti rappresentati dai rumori provenienti giornalmente dall'autolavaggio
Brillant, aumentano di gran lunga il rischio di conseguenze potenzialmente disastrose sullo stato di salute psichica e fisica della signora . CP_1
Da quanto sopra appare chiaro che le odierne appellate hanno subito, a causa delle immissioni sonore di cui sopra, un pregiudizio che, pur non sfociando in malattia ha, comunque, leso il loro diritto allo svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, manifestando, le stesse, un Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
evidente disagio psicologico con il rischio di sviluppare un vero e proprio disturbo psicopatologico.
Pertanto, le odierne appellanti hanno subito un danno effettivo e non potenziale, come dedotto dall'appellante.
In merito alla liquidazione del danno la Cassazione, ha precisato che vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la liquidazione del danno non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) essendo
l'unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo, come il danno biologico ed il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno
e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico (Cass. n. 8827/03; n.
20320/05).
Corretta, pertanto, appare la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice.
b) Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese, effettuata dal
Tribunale, la stessa è corretta, visto che l'odierno appellante è risultato soccombente sia nel ricorso ex art. 700 c.p.c., in corso di causa, che nel giudizio stesso, essendo, comunque, state riscontrate le immissioni sonore, lamentate dagli appellati.
Inoltre, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 29/06/2020 era stato ordinato a di esercitare la sua attività sempre ad infissi chiusi, di non usare Parte_1 contemporaneamente l'aspirapolvere e l'idropulitrice e di adottare gli ulteriori accorgimenti descritti dal CTU.
Lo stesso, però, non riteneva adeguarsi spontaneamente a quanto disposto nella suddetta ordinanza, al fine di far cessare le lamentate immissioni, costringendo gli appellati a proporre ricorso ex art. ex art. 669-duodecies c.p.c., per l'attuazione delle misure cautelari disposte.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 62/2025 pubbl. il 13/01/2025, del Tribunale di Ragusa, che conferma;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore degli appellati, che liquida in complessivi €.8.469,00, di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 30 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa IA Giuffrida
IL PRESIDENTE Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa IA Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 229/25 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] ( ) res. in Parte_1 C.F._1
Ragusa, via Errico Elia, n.1, titolare della ditta Brillant Autolavaggio di
[...]
con sede in Ragusa, c.so Vittorio Veneto, 817, p.iva: Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Assenza, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
) e , nato a [...] [...] (c.f.
[...] CP_2 [...]
), residenti in [...], nonchè i C.F._3 coniugi sigg. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3 [...]
) e , nata VI il 30.08.1953 (c.f. C.F._4 Controparte_4 [...]
), residenti in [...], C.F._5 rappresentati e difesi, dall'avv. Silvia Distefano, giusta procura in atti;
Appellati
Con ordinanza del 24/9/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli odierni appellati, abitanti in due appartamenti siti al primo e secondo piano nello stabile condominiale in
Ragusa via Delle Madonie n. 80, chiedevano la cessazione delle immissioni Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
rumorose provenienti dall'attività di autolavaggio svolta da nei Parte_1 bassi dello stesso edificio, avendo le stesse superato il limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., nonché il risarcimento del danno non patrimoniale;
formulavano, altresì, istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. per ordinare al l'adozione di tutte le misure occorrenti per Pt_1 ricondurre le immissioni in questione entro i limiti della normale tollerabilità.
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza delle Parte_1 domande attoree e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e ctu, con sentenza n.
62/2025 pubbl. il 13/01/2025, il Tribunale di Ragusa così statuiva:
DICHIARA la sussistenza, al momento della domanda, di immissioni rumorose intollerabili provenienti dall'attività di autocarrozzeria del convenuto nelle abitazioni degli attori e il loro venire meno in conseguenza dell'adozione degli accorgimenti adottati dal convenuto a seguito dell'ordinanza cautelare.
ON a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_4
la somma di € 15.000,00 ciascuna, oltre agli interessi legali fino al
[...] soddisfo.
RIGETTA per il resto le domande degli attori. ON il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese legali, che si liquidano, quanto alla fase cautelare, in € 5.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa e, per la fase di merito, in € 545,00 per esborsi ed in €
7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
PONE le spese di CTU a carico del convenuto
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 14/2/25 proponeva appello
[...]
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la Pt_1 riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92, 115, 116, c.p.c., 1226,
2043, 2056, 2697 c.c., per avere, il primo giudice accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dagli appellati;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., artt 24 e 111 cost., per erronea regolamentazione delle spese di giudizio;
1.1) Il gravame è infondato.
a) Riguardo al risarcimento del danno da immissioni sonore, la Suprema
Corte ha chiarito che “L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita” (Cass. n. 11930/2022); anche quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, “la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale”
(Cass. n. 21649/2021).
Nel caso che ci occupa è stato accertato dalla ctu espletata in primo grado che gli odierni appellati sono stati sottoposti a immissioni sonore ben al di là della soglia di tolleranza, a causa dell'attività di autolavaggio, condotta dal Pt_1
Tale situazione è cessata a seguito della messa in opera degli accorgimenti dettati dal ctu a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dagli odierni appellati in corso di causa.
Inoltre, dalla ctu medica, a cui la Corte intende aderire per linearità di argomentazioni, è risultato: riguardo a che “all'esito degli Controparte_4 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
accertamenti peritali effettuati presenta reazioni soggettive e comportamentali legate in maniera causale o quanto meno concausale alla esposizione continua al rumore proveniente dalle attività dell'autolavaggio
Brillant. Tali reazioni, pur non potendo a mio parere configurarsi come vera
e propria malattia neuropsichiatrica, correlano con una attivazione psicofisiologica superiore alla media della popolazione generale, e rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo, a medio-breve termine, di veri e propri disturbi psicopatologici o psicosomatici”.
Riguardo, invece, a “all'esito degli accertamenti peritali Controparte_1 effettuati presenta reazioni soggettive e comportamentali legate in maniera causale o quanto meno concausale alla esposizione continua al rumore proveniente dalle attività dell'autolavaggio Brillant. Tali reazioni, pur non potendo a mio parere configurarsi come vera e propria malattia neuropsichiatrica, correlano con una attivazione psicofisiologica superiore alla media della popolazione generale, e rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo, a medio-breve termine, di veri e propri disturbi psicopatologici o psicosomatici. La signora inoltre presenta CP_1 sintomi e segni compatibili con un iniziale decadimento cognitivo, da confermare eventualmente in sede clinica con ulteriori accertamenti specialistici di secondo livello. Tale diagnosi, ove confermata dagli stessi accertamenti, è una vera malattia neuro-psichiatrica, per la patogenesi della quale però non vi è evidenza di associazione causale con l'esposizione ai rumori di cui si tratta in questa sede. Gli stessi deficit cognitivi, in ogni caso, in presenza di una prosecuzione dell'esposizione agli stimoli stressanti rappresentati dai rumori provenienti giornalmente dall'autolavaggio
Brillant, aumentano di gran lunga il rischio di conseguenze potenzialmente disastrose sullo stato di salute psichica e fisica della signora . CP_1
Da quanto sopra appare chiaro che le odierne appellate hanno subito, a causa delle immissioni sonore di cui sopra, un pregiudizio che, pur non sfociando in malattia ha, comunque, leso il loro diritto allo svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, manifestando, le stesse, un Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
evidente disagio psicologico con il rischio di sviluppare un vero e proprio disturbo psicopatologico.
Pertanto, le odierne appellanti hanno subito un danno effettivo e non potenziale, come dedotto dall'appellante.
In merito alla liquidazione del danno la Cassazione, ha precisato che vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la liquidazione del danno non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) essendo
l'unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo, come il danno biologico ed il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno
e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico (Cass. n. 8827/03; n.
20320/05).
Corretta, pertanto, appare la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice.
b) Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese, effettuata dal
Tribunale, la stessa è corretta, visto che l'odierno appellante è risultato soccombente sia nel ricorso ex art. 700 c.p.c., in corso di causa, che nel giudizio stesso, essendo, comunque, state riscontrate le immissioni sonore, lamentate dagli appellati.
Inoltre, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 29/06/2020 era stato ordinato a di esercitare la sua attività sempre ad infissi chiusi, di non usare Parte_1 contemporaneamente l'aspirapolvere e l'idropulitrice e di adottare gli ulteriori accorgimenti descritti dal CTU.
Lo stesso, però, non riteneva adeguarsi spontaneamente a quanto disposto nella suddetta ordinanza, al fine di far cessare le lamentate immissioni, costringendo gli appellati a proporre ricorso ex art. ex art. 669-duodecies c.p.c., per l'attuazione delle misure cautelari disposte.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 62/2025 pubbl. il 13/01/2025, del Tribunale di Ragusa, che conferma;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore degli appellati, che liquida in complessivi €.8.469,00, di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 30 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa IA Giuffrida
IL PRESIDENTE Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Dott. Giovanni Dipietro