Articolo 1 della Legge 21 novembre 1985, n. 739
Articolo 2
Versione
17 dicembre 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1985