CASS
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2025, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OS NO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 28-11-2023 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte territoriale;
lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Pietro Diaz, difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4420 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 novembre 2023, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione del Tribunale di Sassari del 14 ottobre 2022, con la quale NO OS era stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, a lui contestato perché, nella qualità di legale rappresentate della ditta Autotrasporti OS s.r.I., ometteva il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel periodo compreso dal dicembre 2013 al giugno 2014, per l'importo complessivo di 60.032 euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello sarda, OS, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi. Con il primo, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 23 bis, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, rilevandosi che alla difesa dell'imputato non sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore generale per l'udienza del 28 novembre 2023, con conseguente preclusione di un partecipazione attiva della difesa all'udienza cartolare, tanto è vero che l'appellante ha concluso dando atto che non sono pervenute nei termini di legge le conclusioni scritte del Procuratore generale, della cui esistenza la difesa ha preso atto solo con la lettura della sentenza impugnata, nella cui motivazione peraltro le predette conclusioni sono state richiamate e condivise. Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, esposti congiuntamente, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che non poteva ritenersi sussistente l'elemento oggettivo del reato, non essendo stato svolto alcun accertamento in ordine alla effettiva corresponsione o meno delle retribuzioni, presupposto del reato, non essendosi altresì considerato che l'impresa dell'imputato è fallita poco tempo dopo le omissioni contestate (cfr. sentenza dichiarativa del fallimento del 9 luglio 2014), ciò a ulteriore riprova dell'esistenza di una situazione di irreversibile difficoltà economica della ditta, che impediva di far fronte alle obbligazioni contratte, ivi compresa la corresponsione degli stipendi ai dipendenti: in tal senso, si censura la decisione del giudice di appello di non esercitare il potere-dovere di integrazione probatoria, che avrebbe consentito di colmare la lacuna istruttoria circa l'effettivo pagamento delle retribuzioni relative al periodo dicembre 2013-giugno 2014, mediante l'acquisizione dello stato passivo e delle domande di insinuazione al fallimento della società Autotrasporti OS s.r.l. Con il sesto e il settimo motivo, anch'essi esposti congiuntamente, ci si duole dell'applicazione della contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, 2 Cf osservandosi che le sentenze di condanna per i precedenti reati a tal fine considerati non avevano applicato la recidiva semplice o aggravata all'imputato, fermo restando che tali condanne non sono divenute definitive prima della commissione del fatto in relazione al quale è stata ritenuta la recidiva, a ciò aggiungendosi che, in ogni caso, i giudici di merito si sono limitati a una mera verifica del casellario giudiziale, senza fornire adeguata motivazione circa la ricorrenza di una perdurante inclinazione a delinquere da parte dell'imputato. 2.1. Con memoria del 19 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e segnalando altresì l'intervenuta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre osservare che dall'esame del fascicolo processuale, consentito dal tenore dell'eccezione sollevata, emerge che, in vista dell'udienza del giudizio di appello, fissata il 28 novembre 2023, sono state notificate al difensore di fiducia dell'imputato, il 13 novembre 2023 alle ore 15.22, le conclusioni scritte del Procuratore generale, con messaggio inviato all'indirizzo di posta avv.pietrodiazOlegalmail.it ., messaggio ritualmente consegnato. Ne consegue che la doglianza difensiva appare manifestamente infondata, perché fondata su un presupposto palesemente smentito dalle evidenze processuali. 2. Venendo al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che la conferma del giudizio di colpevolezza non presenta alcun vizio di legittimità. Ed invero la Corte territoriale, in ordine all'asserita carenza probatoria rispetto al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa dell'imputato, ha ritenuto provato il presupposto fattuale del reato, ovvero la corresponsione degli stipendi ai lavoratori della sua ditta, valorizzando la documentazione aziendale "DM110" proveniente dal datore di lavoro e da questi trasmessa all'ente previdenziale. Tale impostazione deve ritenersi corretta, dovendosi al riguardo richiamare l'ormai prevalente orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'I.N.P.S., sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente. 3 Peraltro, nel caso di specie, la difesa non ha fornito elementi concreti idonei a smentire la valenza probatoria dei modelli DM10, ferma restando l'inverosimiglianza dell'ipotesi secondo cui i dipendenti abbiano continuato a lavorare per sei mesi, senza mai ricevere e pretendere alcun emolumento. 2.1. Parimenti legittimo risulta il mancato accoglimento delle censure riferite all'asserita inesigibilità del versamento dei contributi previdenziali omessi. In proposito, circa la rilevanza della crisi di liquidità dell'imprenditore tenuto al pagamento degli oneri previdenziali e delle obbligazioni tributarie, deve richiamarsi la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'08/04/2014, Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Rv. 263128, Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Rv. 258055 e Sez. 3, n. 20725 del 27/3/2018, non mass.), secondo cui l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. Orbene, le due sentenze di merito, sia pur molto sinteticamente, si sono poste in sintonia con tali coordinate interpretative, avendo escluso la fondatezza delle deduzioni difensive circa lo stato di dissesto dell'impresa in ragione della loro genericità, non potendosi sottacere che sono effettivamente rimaste indimostrate non solo l'entità, le cause e l'epoca di insorgenza della crisi di liquidità, ma anche la sua non imputabilità a OS e l'impossibilità da parte di quest'ultimo di fronteggiarla tramite il ricorso a tutte le possibili iniziative idonee in tal senso, temi questi su cui anche l'odierno ricorso non contiene adeguate specificazioni, non apparendo dirimente il mero richiamo alla sentenza di fallimento dell'impresa. Ne consegue che, sia rispetto alla componente oggettiva, sia per quanto riguarda il versante soggettivo, il giudizio sulla sussistenza del reato ascritto al ricorrente appare immune da censure, in quanto scaturito da argomentazioni non illogiche. Di qui l'infondatezza manifesta delle censure difensive in punto di responsabilità. 3. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al sesto e al settimo motivo, aventi ad oggetto, sotto profili sovrapponibili, la mancata esclusione della contestata recidiva reiterata e infraquinquennale. In proposito, deve premettersi che, come più volte chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. Nel caso di specie, tale valutazione risulta adeguatamente compiuta dalla Corte territoriale, essendo stati valorizzati nella sentenza impugnata i diversi precedenti penali annoverati nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato, uno dei quali peraltro anche specifico, ovvero la sentenza di patteggiamento del G.I.P. di Sassari del 16 gennaio 2014, irrevocabile il 27 marzo 2014 avente ad oggetto il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, riferito a un periodo di tre anni, dal 2008 al 2011, per cui è stato evidenziato che l'analoga condotta criminosa per cui si è proceduto, relativa al periodo compreso tra il dicembre 2013 e il giugno 2014, costituisce espressione di una qualificata capacità a delinquere, e ciò a prescindere dalla mancata contestazione formale della recidiva (anche) specifica. Quanto alle obiezioni difensive circa l'inapplicabilità della recidiva reiterata per non avere le precedenti condanne applicato a loro volta la recidiva, occorre richiamare l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (cfr. sentenza SS.UU. n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878). 3.1. Avuto riguardo alla legittima applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, deve escludersi che il reato de quo, commesso dal 16 gennaio 2014 e fino al 16 luglio 2014, si sia prescritto prima della sentenza impugnata, emessa il 28 novembre 2023, posto che il relativo termine, alla luce del combinato disposto di cui agli art. 99, 157 e 161 cod. pen., si computa in 10 anni, per cui, anche tenuto conto della sospensione di tre mesi previsto dall'art. 2, commi 1 bis e 1 quater, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, la prescrizione massima è maturata solo a partire dal 16 aprile 2024. 5 7J( 3.2. Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). 4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di OS deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10.10.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte territoriale;
lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Pietro Diaz, difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4420 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 novembre 2023, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione del Tribunale di Sassari del 14 ottobre 2022, con la quale NO OS era stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, a lui contestato perché, nella qualità di legale rappresentate della ditta Autotrasporti OS s.r.I., ometteva il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel periodo compreso dal dicembre 2013 al giugno 2014, per l'importo complessivo di 60.032 euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello sarda, OS, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi. Con il primo, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 23 bis, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, rilevandosi che alla difesa dell'imputato non sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore generale per l'udienza del 28 novembre 2023, con conseguente preclusione di un partecipazione attiva della difesa all'udienza cartolare, tanto è vero che l'appellante ha concluso dando atto che non sono pervenute nei termini di legge le conclusioni scritte del Procuratore generale, della cui esistenza la difesa ha preso atto solo con la lettura della sentenza impugnata, nella cui motivazione peraltro le predette conclusioni sono state richiamate e condivise. Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, esposti congiuntamente, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che non poteva ritenersi sussistente l'elemento oggettivo del reato, non essendo stato svolto alcun accertamento in ordine alla effettiva corresponsione o meno delle retribuzioni, presupposto del reato, non essendosi altresì considerato che l'impresa dell'imputato è fallita poco tempo dopo le omissioni contestate (cfr. sentenza dichiarativa del fallimento del 9 luglio 2014), ciò a ulteriore riprova dell'esistenza di una situazione di irreversibile difficoltà economica della ditta, che impediva di far fronte alle obbligazioni contratte, ivi compresa la corresponsione degli stipendi ai dipendenti: in tal senso, si censura la decisione del giudice di appello di non esercitare il potere-dovere di integrazione probatoria, che avrebbe consentito di colmare la lacuna istruttoria circa l'effettivo pagamento delle retribuzioni relative al periodo dicembre 2013-giugno 2014, mediante l'acquisizione dello stato passivo e delle domande di insinuazione al fallimento della società Autotrasporti OS s.r.l. Con il sesto e il settimo motivo, anch'essi esposti congiuntamente, ci si duole dell'applicazione della contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, 2 Cf osservandosi che le sentenze di condanna per i precedenti reati a tal fine considerati non avevano applicato la recidiva semplice o aggravata all'imputato, fermo restando che tali condanne non sono divenute definitive prima della commissione del fatto in relazione al quale è stata ritenuta la recidiva, a ciò aggiungendosi che, in ogni caso, i giudici di merito si sono limitati a una mera verifica del casellario giudiziale, senza fornire adeguata motivazione circa la ricorrenza di una perdurante inclinazione a delinquere da parte dell'imputato. 2.1. Con memoria del 19 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e segnalando altresì l'intervenuta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre osservare che dall'esame del fascicolo processuale, consentito dal tenore dell'eccezione sollevata, emerge che, in vista dell'udienza del giudizio di appello, fissata il 28 novembre 2023, sono state notificate al difensore di fiducia dell'imputato, il 13 novembre 2023 alle ore 15.22, le conclusioni scritte del Procuratore generale, con messaggio inviato all'indirizzo di posta avv.pietrodiazOlegalmail.it ., messaggio ritualmente consegnato. Ne consegue che la doglianza difensiva appare manifestamente infondata, perché fondata su un presupposto palesemente smentito dalle evidenze processuali. 2. Venendo al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che la conferma del giudizio di colpevolezza non presenta alcun vizio di legittimità. Ed invero la Corte territoriale, in ordine all'asserita carenza probatoria rispetto al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa dell'imputato, ha ritenuto provato il presupposto fattuale del reato, ovvero la corresponsione degli stipendi ai lavoratori della sua ditta, valorizzando la documentazione aziendale "DM110" proveniente dal datore di lavoro e da questi trasmessa all'ente previdenziale. Tale impostazione deve ritenersi corretta, dovendosi al riguardo richiamare l'ormai prevalente orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'I.N.P.S., sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente. 3 Peraltro, nel caso di specie, la difesa non ha fornito elementi concreti idonei a smentire la valenza probatoria dei modelli DM10, ferma restando l'inverosimiglianza dell'ipotesi secondo cui i dipendenti abbiano continuato a lavorare per sei mesi, senza mai ricevere e pretendere alcun emolumento. 2.1. Parimenti legittimo risulta il mancato accoglimento delle censure riferite all'asserita inesigibilità del versamento dei contributi previdenziali omessi. In proposito, circa la rilevanza della crisi di liquidità dell'imprenditore tenuto al pagamento degli oneri previdenziali e delle obbligazioni tributarie, deve richiamarsi la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'08/04/2014, Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Rv. 263128, Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Rv. 258055 e Sez. 3, n. 20725 del 27/3/2018, non mass.), secondo cui l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. Orbene, le due sentenze di merito, sia pur molto sinteticamente, si sono poste in sintonia con tali coordinate interpretative, avendo escluso la fondatezza delle deduzioni difensive circa lo stato di dissesto dell'impresa in ragione della loro genericità, non potendosi sottacere che sono effettivamente rimaste indimostrate non solo l'entità, le cause e l'epoca di insorgenza della crisi di liquidità, ma anche la sua non imputabilità a OS e l'impossibilità da parte di quest'ultimo di fronteggiarla tramite il ricorso a tutte le possibili iniziative idonee in tal senso, temi questi su cui anche l'odierno ricorso non contiene adeguate specificazioni, non apparendo dirimente il mero richiamo alla sentenza di fallimento dell'impresa. Ne consegue che, sia rispetto alla componente oggettiva, sia per quanto riguarda il versante soggettivo, il giudizio sulla sussistenza del reato ascritto al ricorrente appare immune da censure, in quanto scaturito da argomentazioni non illogiche. Di qui l'infondatezza manifesta delle censure difensive in punto di responsabilità. 3. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al sesto e al settimo motivo, aventi ad oggetto, sotto profili sovrapponibili, la mancata esclusione della contestata recidiva reiterata e infraquinquennale. In proposito, deve premettersi che, come più volte chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. Nel caso di specie, tale valutazione risulta adeguatamente compiuta dalla Corte territoriale, essendo stati valorizzati nella sentenza impugnata i diversi precedenti penali annoverati nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato, uno dei quali peraltro anche specifico, ovvero la sentenza di patteggiamento del G.I.P. di Sassari del 16 gennaio 2014, irrevocabile il 27 marzo 2014 avente ad oggetto il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, riferito a un periodo di tre anni, dal 2008 al 2011, per cui è stato evidenziato che l'analoga condotta criminosa per cui si è proceduto, relativa al periodo compreso tra il dicembre 2013 e il giugno 2014, costituisce espressione di una qualificata capacità a delinquere, e ciò a prescindere dalla mancata contestazione formale della recidiva (anche) specifica. Quanto alle obiezioni difensive circa l'inapplicabilità della recidiva reiterata per non avere le precedenti condanne applicato a loro volta la recidiva, occorre richiamare l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (cfr. sentenza SS.UU. n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878). 3.1. Avuto riguardo alla legittima applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, deve escludersi che il reato de quo, commesso dal 16 gennaio 2014 e fino al 16 luglio 2014, si sia prescritto prima della sentenza impugnata, emessa il 28 novembre 2023, posto che il relativo termine, alla luce del combinato disposto di cui agli art. 99, 157 e 161 cod. pen., si computa in 10 anni, per cui, anche tenuto conto della sospensione di tre mesi previsto dall'art. 2, commi 1 bis e 1 quater, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, la prescrizione massima è maturata solo a partire dal 16 aprile 2024. 5 7J( 3.2. Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). 4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di OS deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10.10.2024