CASS
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38556 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona nel procedimento a carico di MO AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2025 del Tribunale di Cremona;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore reuzlo I>o 4.4:›Sotx generale T, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare legittimo l'arresto. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona impugna l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di quel medesimo Ufficio non ha convalidato l'arresto in flagranza di AL MO per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Il giudice non ha convalidato l'arresto, osservando che l'indagato si era presentato presso la locale caserma dei carabinieri a rappresentare !a propria situazione di disagio, perciò ritenendo insussistenti i presupposti della gravità del Penale Sent. Sez. 6 Num. 38556 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 05/11/2025 fatto e della pericolosità del soggetto, necessari per l'arresto facoltativo in flagranza. 2. Deduce il Pubblico ministero ricorrente che tale ordinanza sia affetta da violazione di legge e da vizio di motivazione, con riferimento ai parametri normativi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen.. Rileva, in proposito, che gravità del fatto e pericolosità del soggetto costituiscono presupposti alternativi affinché possa procedersi all'arresto e che gli stessi debbano essere apprezzati dal giudice della convalida ponendosi nell'ottica dei dati conoscibili dalla polizia giudiziaria al momento dell'intervento, da valutarsi secondo un criterio di ragionevolezza. L'ordinanza impugnata, invece, ha dato rilievo ad un dato generico e non conferente, quale l'addotta situazione di disagio dell'indagato derivante dalla custodia domiciliare, mentre ha trascurato elementi noti alla polizia giudiziaria e rilevanti ai fini della valutazione di pericolosità di costui, quali i precedenti penali plurimi e per reati di obiettiva gravità, anche a componente violenta ed in tema di armi. Inoltre - si deduce - proprio il manifestato disagio per la custodia domiciliare, non essendo venute meno le ragioni della restrizione della libertà, non poteva che rendere necessario l'arresto. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore Generale, chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare legittimo l'arresto. 4. Il ricorso è fondato. In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione della polizia giudiziaria, per verificare, sulla base degli elementi al momento da questa conosciuti o conoscibili, e non anche di quelli successivamente emersi, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità riconosciutale e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno di tali due parametri (tra innumerevoli altre: Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P., Rv. 278382; Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Lattarulo, Rv. 269428; Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949). Nello specifico, invece, come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice ha dato rilievo ad un elemento, per un verso, non influente, né sulla configurabilità del reato, né sulla pericolosità del soggetto, invece qualificata dal suo vissuto delinquenziale;
e, per l'altro, sintomatico della necessità della restrizione 2 carceraria di costui, vista l'inadeguatezza di quella domiciliare, da lui stesso rappresentata agli operatori di polizia. 5. L'ordinanza impugnata dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio, perché emessa in violazione degli artt. 381, comma 4, e 391, comma 4, cod. proc. pen., e, per l'effetto, l'arresto del MO dev'essere dichiarato legittimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo l'arresto. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore reuzlo I>o 4.4:›Sotx generale T, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare legittimo l'arresto. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona impugna l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di quel medesimo Ufficio non ha convalidato l'arresto in flagranza di AL MO per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Il giudice non ha convalidato l'arresto, osservando che l'indagato si era presentato presso la locale caserma dei carabinieri a rappresentare !a propria situazione di disagio, perciò ritenendo insussistenti i presupposti della gravità del Penale Sent. Sez. 6 Num. 38556 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 05/11/2025 fatto e della pericolosità del soggetto, necessari per l'arresto facoltativo in flagranza. 2. Deduce il Pubblico ministero ricorrente che tale ordinanza sia affetta da violazione di legge e da vizio di motivazione, con riferimento ai parametri normativi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen.. Rileva, in proposito, che gravità del fatto e pericolosità del soggetto costituiscono presupposti alternativi affinché possa procedersi all'arresto e che gli stessi debbano essere apprezzati dal giudice della convalida ponendosi nell'ottica dei dati conoscibili dalla polizia giudiziaria al momento dell'intervento, da valutarsi secondo un criterio di ragionevolezza. L'ordinanza impugnata, invece, ha dato rilievo ad un dato generico e non conferente, quale l'addotta situazione di disagio dell'indagato derivante dalla custodia domiciliare, mentre ha trascurato elementi noti alla polizia giudiziaria e rilevanti ai fini della valutazione di pericolosità di costui, quali i precedenti penali plurimi e per reati di obiettiva gravità, anche a componente violenta ed in tema di armi. Inoltre - si deduce - proprio il manifestato disagio per la custodia domiciliare, non essendo venute meno le ragioni della restrizione della libertà, non poteva che rendere necessario l'arresto. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore Generale, chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare legittimo l'arresto. 4. Il ricorso è fondato. In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione della polizia giudiziaria, per verificare, sulla base degli elementi al momento da questa conosciuti o conoscibili, e non anche di quelli successivamente emersi, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità riconosciutale e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno di tali due parametri (tra innumerevoli altre: Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P., Rv. 278382; Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Lattarulo, Rv. 269428; Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949). Nello specifico, invece, come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice ha dato rilievo ad un elemento, per un verso, non influente, né sulla configurabilità del reato, né sulla pericolosità del soggetto, invece qualificata dal suo vissuto delinquenziale;
e, per l'altro, sintomatico della necessità della restrizione 2 carceraria di costui, vista l'inadeguatezza di quella domiciliare, da lui stesso rappresentata agli operatori di polizia. 5. L'ordinanza impugnata dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio, perché emessa in violazione degli artt. 381, comma 4, e 391, comma 4, cod. proc. pen., e, per l'effetto, l'arresto del MO dev'essere dichiarato legittimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo l'arresto. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.