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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/08/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3768 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 8.7.2025, vertente tra
TRA
, con l'avv. Helenia Santacroce Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Simona Malvagna Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale
Motivi della decisione
1. ha domandato che il Tribunale pronunci la separazione Parte_1 dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
1 Torri in Sabina (RI) in data 20.6.2009, deducendo che dall'unione sono nate le figlie e in data 21 dicembre 2017 Per_1 Per_2
2. Adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 cod. proc. civ., le parti hanno rappresentato essere tra loro sopravvenuto un accordo come da atto depositato telematicamente in data 4.10.2024.
3. Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, all'udienza del 8.7.2025 il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
4. Con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
5. La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. Quanto alle condizioni concordate dalle parti, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge e agli interessi della prole.
7. I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Torri in Sabina (RI) in data
[...]
20.6.2009;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Torri in Sabina (RI) (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009, atto 6, parte 2, serie A);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni concordate tra le parti di cui al documento depositato in data
4.10.2024, da intendersi qui ripetute e trascritte;
2 d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3768 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 8.7.2025, vertente tra
TRA
, con l'avv. Helenia Santacroce Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Simona Malvagna Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale
Motivi della decisione
1. ha domandato che il Tribunale pronunci la separazione Parte_1 dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
1 Torri in Sabina (RI) in data 20.6.2009, deducendo che dall'unione sono nate le figlie e in data 21 dicembre 2017 Per_1 Per_2
2. Adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 cod. proc. civ., le parti hanno rappresentato essere tra loro sopravvenuto un accordo come da atto depositato telematicamente in data 4.10.2024.
3. Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, all'udienza del 8.7.2025 il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
4. Con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
5. La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. Quanto alle condizioni concordate dalle parti, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge e agli interessi della prole.
7. I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Torri in Sabina (RI) in data
[...]
20.6.2009;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Torri in Sabina (RI) (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009, atto 6, parte 2, serie A);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni concordate tra le parti di cui al documento depositato in data
4.10.2024, da intendersi qui ripetute e trascritte;
2 d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
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