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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TYZT1700001722024 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrenti: come da atto introduttivo
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato innanzi a questo giudice tributario l'atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 31.849,55, quali obbligati in solido tra essi e con Nominativo_2
, relativa a credito di imposta da agevolazioni non dovuto in quanto fittiziamente creato.
Ripercorsa la vicenda fattuale, i ricorrenti hanno esposto ed illustrato i motivi di doglianza (ai quali si rimanda), concludendo come da "petitum" dell'atto introduttivo.
Si è costituita in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa, che ha resistito al ricorso, eccependone in primo luogo l'inammissibilità per la sua tardiva proposizione.
La causa è stata posta in decisione nel merito all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' da accogliere l'eccezione preliminare dell'Ufficio, attesa la manifesta tardività del ricorso, proposto successivamente alla scadenza del termine di decadenza di 60 giorni, decorrenti dalla notificazione dell'atto impugnato.
Ed invero, come si evince chiamente dalla documentazione prodotta dalla Agenzia convenuta, il gravato atto di recupero è stato notificato ad Ricorrente_1 in data 7.1.2025 a mezzo del servizio postale mediante consegna a persona collegata al destinatario, ossia alla figlia, ed a Ricorrente_2 con consegna a mani proprie da parte del messo notificatore in data 17.1.2025; il ricorso è stato, di contro, proposto con atto notificato all'Ufficio emittente il 9.4.2025.
Non hanno pregio le difese assunte dai ricorrenti nella depositata memoria difensiva, che avrebbe dovuto assumere -anzitutto- le forme dei motivi aggiunti.
Nei confronti di Ricorrente_1 il dies a quo per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla notificazione dell'atto in data 7.1.2025. Se è vero che egli ha ricevuto lo stesso atto successivamente in data 18.2.2025 come sostiene, si tratterebbe soltanto di una raccomandata informativa rilevante ai sensi dell'art. 60 comma
1 b-bis) d.P.R. n. 600/1973 e succ. mod., non influente ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, che rimane pur sempre collegata alla prima notificazione.
Nei riguardi di Nominativo_3 la notificazione dell'intero atto (e non di sole 3 pagine dello stesso) è avvenuta a mani proprie il 17.1.2025 come si evince dalla relata del messo notificatore (non contestata con querela di falso).
Ora, poichè il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate resistente in data 9.4.2025, se ne deve riscontrare il superamento dei termini di legge di 60 gg. previsti, a pena di decadenza, per la valida instaurazione del gravame. La declaratoria di inammissibilità per le ragioni esposte assorbe ogni altra difesa delle parti.
Le spese seguono la regola della soccombenza, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2, iscritto al n. 770/2025 R.G.R. e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla Agenzia delle Entrate convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi euro 600.
Ragusa 14.1.2026.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TYZT1700001722024 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrenti: come da atto introduttivo
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato innanzi a questo giudice tributario l'atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 31.849,55, quali obbligati in solido tra essi e con Nominativo_2
, relativa a credito di imposta da agevolazioni non dovuto in quanto fittiziamente creato.
Ripercorsa la vicenda fattuale, i ricorrenti hanno esposto ed illustrato i motivi di doglianza (ai quali si rimanda), concludendo come da "petitum" dell'atto introduttivo.
Si è costituita in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa, che ha resistito al ricorso, eccependone in primo luogo l'inammissibilità per la sua tardiva proposizione.
La causa è stata posta in decisione nel merito all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' da accogliere l'eccezione preliminare dell'Ufficio, attesa la manifesta tardività del ricorso, proposto successivamente alla scadenza del termine di decadenza di 60 giorni, decorrenti dalla notificazione dell'atto impugnato.
Ed invero, come si evince chiamente dalla documentazione prodotta dalla Agenzia convenuta, il gravato atto di recupero è stato notificato ad Ricorrente_1 in data 7.1.2025 a mezzo del servizio postale mediante consegna a persona collegata al destinatario, ossia alla figlia, ed a Ricorrente_2 con consegna a mani proprie da parte del messo notificatore in data 17.1.2025; il ricorso è stato, di contro, proposto con atto notificato all'Ufficio emittente il 9.4.2025.
Non hanno pregio le difese assunte dai ricorrenti nella depositata memoria difensiva, che avrebbe dovuto assumere -anzitutto- le forme dei motivi aggiunti.
Nei confronti di Ricorrente_1 il dies a quo per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla notificazione dell'atto in data 7.1.2025. Se è vero che egli ha ricevuto lo stesso atto successivamente in data 18.2.2025 come sostiene, si tratterebbe soltanto di una raccomandata informativa rilevante ai sensi dell'art. 60 comma
1 b-bis) d.P.R. n. 600/1973 e succ. mod., non influente ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, che rimane pur sempre collegata alla prima notificazione.
Nei riguardi di Nominativo_3 la notificazione dell'intero atto (e non di sole 3 pagine dello stesso) è avvenuta a mani proprie il 17.1.2025 come si evince dalla relata del messo notificatore (non contestata con querela di falso).
Ora, poichè il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate resistente in data 9.4.2025, se ne deve riscontrare il superamento dei termini di legge di 60 gg. previsti, a pena di decadenza, per la valida instaurazione del gravame. La declaratoria di inammissibilità per le ragioni esposte assorbe ogni altra difesa delle parti.
Le spese seguono la regola della soccombenza, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2, iscritto al n. 770/2025 R.G.R. e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla Agenzia delle Entrate convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi euro 600.
Ragusa 14.1.2026.