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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
R.G n. 648 /2013
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere rel.
3) dr. Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 648/2013 R.G., vertente TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(CF: , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
3.5.1953, entrambi difesi dall'Avv. Mamone Luigi
appellanti
CONTRO
(CF: ), nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._3
(CF: ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
26.04.1948, entrambi difesi dall'Avv. Zavaglia Caterina
appellati
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile – appello avverso la sentenza n. 506/2013, emessa il 2 ottobre 2013 (notificata il 23.10.2013), nel proc. N. 192/2012 RG, dal Tribunale di Palmi
Esposizione del fatto e motivazione Va anzitutto osservato come per l'udienza a trattazione scritta del 24.11.2025 non sono state presentate note scritte e la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione. Ciò premesso, va rilevato come con atto di citazione notificato il 6 marzo 2012,
e convenivano in giudizio Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 e dinanzi al Tribunale di Palmi, deducendo di aver
[...] Controparte_1 concordato con i convenuti la locazione di un immobile sito in Taurianova, per un canone iniziale di € 300,00 mensili, successivamente aumentato, e lamentando che i convenuti, pur avendo accettato il rapporto, si erano rifiutati di sottoscrivere il contratto scritto, continuando a detenere il bene senza titolo e senza corrispondere i canoni pattuiti. Gli attori chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità dell'accordo verbale, ordinarsi il rilascio dell'immobile e condannarsi i convenuti al pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo dal luglio 2006 sino alla restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. I convenuti si costituivano, riconoscendo la mancata formalizzazione del contratto, ma deducendo l'esistenza di un rapporto locativo e contestando il conteggio del debito, con richiesta di compensazione delle somme corrisposte per spese condominiali e lavori di ristrutturazione. Con sentenza n. 506/2013, emessa il 2 ottobre 2013 nel proc. n. 192/2012 RG, il Tribunale di Palmi ha ritenuto nulla la pattuizione verbale, esclusa la possibilità di conversione del rapporto di fatto in contratto di locazione, e ha rigettato le eccezioni difensive per genericità e mancanza di prova, dichiarando altresì inammissibile la domanda di pagamento delle spese condominiali proposta dagli attori in corso di causa. Ha quindi accolto la domanda principale, condannando i convenuti al rilascio dell'immobile entro il 4 novembre 2013 e al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 27.326,57, oltre interessi legali, a titolo di indennità per occupazione sine titulo, nonché alle spese di lite liquidate in € 1.764,00. Avverso tale pronuncia e proponevano Parte_1 Controparte_1 appello, deducendo l'erroneità della decisione per mancata considerazione dell'esistenza di un contratto verbale di locazione e per erronea quantificazione del debito, chiedendo la riforma della sentenza con rideterminazione dell'importo dovuto. Parti appellate si costituivano in giudizio, e resistevano all'iniziativa avversaria sostenendo l'infondatezza dell'appello. All'udienza già fissata per il 27.11.2014, nessuna delle parti compariva e la Corte fissava, con ordinanza debitamente comunicata, l'udienza del 26 marzo 2015 ai sensi dell'art. 348 c.p.c. A tale udienza nessuna delle parti compariva. Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Infatti, a norma dell'art. 309 c.p.c., che rinvia all'art. 181 c.p.c., - nella formulazione di cui all'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 56 del medesimo D.L., in quanto introdotto con atto di citazione successivo all'entrata in vigore della novella – in caso di mancata comparizione delle parti anche alla seconda udienza, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo. L'art. 181 c.p.c., cui rinvia l'art. 309 c.p.c., dispone che, se nessuna delle parti compare, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Ora, nella fattispecie in esame, vero è che il primo differimento è stato adottato dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. (con la conseguenza che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile), ma è anche vero che il provvedimento adottato è quello della cancellazione della causa sicchè, per conseguenza, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo. Né sul punto v'è contestazione in atti, non avendo le parti neanche depositato note scritte. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1. Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone
R.G n. 648 /2013
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere rel.
3) dr. Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 648/2013 R.G., vertente TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(CF: , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
3.5.1953, entrambi difesi dall'Avv. Mamone Luigi
appellanti
CONTRO
(CF: ), nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._3
(CF: ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
26.04.1948, entrambi difesi dall'Avv. Zavaglia Caterina
appellati
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile – appello avverso la sentenza n. 506/2013, emessa il 2 ottobre 2013 (notificata il 23.10.2013), nel proc. N. 192/2012 RG, dal Tribunale di Palmi
Esposizione del fatto e motivazione Va anzitutto osservato come per l'udienza a trattazione scritta del 24.11.2025 non sono state presentate note scritte e la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione. Ciò premesso, va rilevato come con atto di citazione notificato il 6 marzo 2012,
e convenivano in giudizio Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 e dinanzi al Tribunale di Palmi, deducendo di aver
[...] Controparte_1 concordato con i convenuti la locazione di un immobile sito in Taurianova, per un canone iniziale di € 300,00 mensili, successivamente aumentato, e lamentando che i convenuti, pur avendo accettato il rapporto, si erano rifiutati di sottoscrivere il contratto scritto, continuando a detenere il bene senza titolo e senza corrispondere i canoni pattuiti. Gli attori chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità dell'accordo verbale, ordinarsi il rilascio dell'immobile e condannarsi i convenuti al pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo dal luglio 2006 sino alla restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. I convenuti si costituivano, riconoscendo la mancata formalizzazione del contratto, ma deducendo l'esistenza di un rapporto locativo e contestando il conteggio del debito, con richiesta di compensazione delle somme corrisposte per spese condominiali e lavori di ristrutturazione. Con sentenza n. 506/2013, emessa il 2 ottobre 2013 nel proc. n. 192/2012 RG, il Tribunale di Palmi ha ritenuto nulla la pattuizione verbale, esclusa la possibilità di conversione del rapporto di fatto in contratto di locazione, e ha rigettato le eccezioni difensive per genericità e mancanza di prova, dichiarando altresì inammissibile la domanda di pagamento delle spese condominiali proposta dagli attori in corso di causa. Ha quindi accolto la domanda principale, condannando i convenuti al rilascio dell'immobile entro il 4 novembre 2013 e al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 27.326,57, oltre interessi legali, a titolo di indennità per occupazione sine titulo, nonché alle spese di lite liquidate in € 1.764,00. Avverso tale pronuncia e proponevano Parte_1 Controparte_1 appello, deducendo l'erroneità della decisione per mancata considerazione dell'esistenza di un contratto verbale di locazione e per erronea quantificazione del debito, chiedendo la riforma della sentenza con rideterminazione dell'importo dovuto. Parti appellate si costituivano in giudizio, e resistevano all'iniziativa avversaria sostenendo l'infondatezza dell'appello. All'udienza già fissata per il 27.11.2014, nessuna delle parti compariva e la Corte fissava, con ordinanza debitamente comunicata, l'udienza del 26 marzo 2015 ai sensi dell'art. 348 c.p.c. A tale udienza nessuna delle parti compariva. Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Infatti, a norma dell'art. 309 c.p.c., che rinvia all'art. 181 c.p.c., - nella formulazione di cui all'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 56 del medesimo D.L., in quanto introdotto con atto di citazione successivo all'entrata in vigore della novella – in caso di mancata comparizione delle parti anche alla seconda udienza, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo. L'art. 181 c.p.c., cui rinvia l'art. 309 c.p.c., dispone che, se nessuna delle parti compare, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Ora, nella fattispecie in esame, vero è che il primo differimento è stato adottato dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. (con la conseguenza che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile), ma è anche vero che il provvedimento adottato è quello della cancellazione della causa sicchè, per conseguenza, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo. Né sul punto v'è contestazione in atti, non avendo le parti neanche depositato note scritte. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1. Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone