Sentenza 14 settembre 2021
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 27/03/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 51/2026 .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
MM MA Presidente e relatore Paola Briguori Consigliere Oriella Martorana Consigliere Antonio Palazzo Consigliere Flavia D’Oro Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di revocazione in materia pensionistica, iscritto al n. 61890 del registro di segreteria, proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Ufficio VII Trattamento pensioni e Previdenza, rappresentato e difeso dal Dirigente Reggente 7^ della Direzione Centrale per i Servizi di ragioneria pro tempore dott. Antonio Ferraro art. 158 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 e in virtù della delega di funzioni del Direttore Centrale n. 56974/2017 del 28.5.2024), domiciliato in Roma, alla via del Castro Pretorio n. 5;
-ricorrente-
contro
xx, c.f.: xx, nato a [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Maria Mediatrice n.1, nello studio dell’Avv. Arpino Mario, c.f.: [...], che lo rappresenta e difende; fax: 06.6383731; pec: marioarpinordineavvocatiroma.org;
-resistente-
nei confronti
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-Gestione ex Inpdap, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. [...], Antonella Patteri, c.f. [...], Giuseppina Giannico, c.f.
[...]e IO ED, c.f. [...], elettivamente domiciliato con i suoi difensori in Roma, via Beccaria 29,
-interveniente-
per la revocazione
della sentenza n. 142/2024 resa il 12/04/2024 dalla Terza Sezione giurisdizionale Centrale d’appello.
VISTO il ricorso per revocazione corredato istanza cautelare;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
All’ udienza del 18 febbraio 2026, svoltasi con l’assistenza del segretario dr.ssa Lucia Pellegrino, data per letta la relazione con il consenso delle parti del relatore Presidente MM MA, sono presenti l’avv. Mario Arpino per il resistente sig. xx e l’avv. Giannico Lidia per l’INPS interveniente, mentre è assente il Ministero dell’Interno, parte ricorrente.
FATTO
Dall’esame degli atti si evince quanto segue.
1. La sentenza n.142/2024 della Terza Sezione Centrale di Appello
Questa Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, con la sentenza n.142 del 2024 ha:
· disposto la riliquidazione del trattamento pensionistico del sig. xx, con applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo, per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno) del coefficiente di rendimento del 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza gli arretrati maturati al 31 dicembre 1995,
· accertato, al contempo, che sulle differenze per ratei arretrati, da corrispondersi dal 1° gennaio 2022, sono dovuti, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, gli interessi legali, rilevati anno per anno, integrati dalla rivalutazione monetaria per la sola parte di riferimento, non coperta da detti interessi legali disponendo sulle spese il non luogo a provvedere, stante la gratuità delle cause previdenziali 2. Ricorso per revocazione del Ministero dell’Interno.
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 22/10/2024 e depositato il 19/11/2024, proponeva ricorso per revocazione, con contestuale istanza cautelare, il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Ufficio VII Trattamento pensioni e Previdenza lamentando che la sentenza gravata è effetto di un errore di fatto consistente nell’aver ritenuto l’atto di appello regolarmente notificato alla parte appellata, essendo “presente agli atti la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione e del decreto di fissazione udienza anche al ministero dell'Interno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore eseguita mezzo pec presso l'avvocatura generale dello Stato”.
Invero, ritiene il ricorrente che “non può ritenersi sufficiente quello effettuata a mezzo pec presso l’Avvocatura Generale dello Stato in quanto il Ministero dell’Interno si è costituito ed è stato rappresentato in primo grado con un proprio dirigente e pertanto per il combinato disposto dell'art. 179 comma primo secondo periodo con l'art. 170 del c.g.c presso quest'ultimo doveva avvenire la notifica dell'impugnazione, come infatti l'appellante ha tentato di fare” (cfr. pag. 2 revocazione).
Per cui, accertato l'errore di fatto che ha impedito il rispetto del contraddittorio, il ricorrente Ministero dell’Interno ha interesse che sia riformata la revocanda sentenza, assunta per errata applicazione della fattispecie introdotta dall’ art. 1 comma 101 della legge 30 dicembre 2021 n.234 relativa al bilancio per l'anno finanziario 2022, intervenuta nelle more della proposizione dell'appello del 27 giugno 2022.
Invero, tale richiesta è motivata dell'impossibilità per l'amministrazione di rappresentare le ragioni per le quali il xx non poteva essere destinatario di una disciplina che non contemplava la sua posizione giuridica.
Infatti, qualora la sentenza passasse in giudicato, l’appellato verrebbe erroneamente considerato destinatario del coefficiente pensionistico del 2,44% per ogni anno di servizio fino al 31.12.1995 su un totale di 19 anni mesi 5 giorni 4 superiore a quelli previsti dalla normativa che di converso individua i destinatari in tutti coloro che alla medesima data avevano meno di 18 anni di servizio, procurando così all'interessato un aumento pensionistico non disciplinato dal legislatore.
3. Richieste del ricorrente Ministero dell’Interno.
Pertanto, il Ministero dell’Interno ha chiesto, previa sospensiva, per la difficoltà di recupero delle somme eventualmente corrisposte in attuazione della decisione oggetto di revocazione, di:
a) accogliere la richiesta di revocazione della suddetta pronuncia, per la mancata notificazione;
e nel merito:
b) dichiarare nulla la sentenza n. 142/2024 resa il 12.04.2024 da questa Sezione giurisdizionale centrale di Appello della Corte dei conti.
4. Memoria di costituzione del resistente xx.
Resisteva con memoria depositata il 27.2.2025 xx, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione straordinaria, nonché, in ogni caso, dell’istanza cautelare di sospensione della sentenza n.142/2024.
Nel merito, eccepiva che il ricorso è inammissibile perché il Ministero non è mai stato legittimato passivo della pretesa fatta valere in giudizio e comunque, non essendo destinatario di alcuna condanna, difetta il suo interesse a ricorrere.
In second luogo, è inammissibile perché il Ministero dell’Interno lamenta un preteso errore di diritto, in quanto si duole del fatto che un asserito errore di notificazione avrebbe implicato un’errata valutazione di integrità del contraddittorio.
Infine, sarebbe inammissibile alla luce della lettera f) dell’art. 202 c.g.c. e ciò in quanto, nel che il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, vero essendo semmai il contrario.
Affermava, in ogni caso, l’infondatezza dell’istanza di revocazione in quanto non sussiste alcun vizio di notificazione dell’appello e quindi non si configura alcun difetto di integrazione del contraddittorio.
È poi infondata in quanto asserisce che al xx dovrebbe applicarsi la disciplina del sistema retributivo e non quello misto, essendo rimasto incontestato, sia in primo grado che nel grado di appello, che trovasse applicazione il sistema di calcolo misto. A conferma di ciò aggiungeva l’ulteriore argomento che l’errore in questione sarebbe stato tale fin dal primo grado, con la conseguenza che il preteso vizio relativo all’individuazione del regime previdenziale applicabile avrebbe dovuto essere oggetto di appello (almeno incidentale).
4.1 Le richieste del resistente xx.
Pertanto, il resistente Di TI IS ha chiesto a questa Sezione centrale di appello, previo rigetto dell’istanza di sospensiva per assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora (art. 205 c.g.c.):
a) in via pregiudiziale di dichiarare inammissibile l’avversario ricorso per revocazione, per l’effetto, confermando la sentenza impugnata;
b) in via principale di dichiarare comunque infondato l’avverso ricorso per revocazione e, per l’effetto, rigettarlo integralmente, confermando la sentenza impugnata;
c) in ogni caso ai sensi di legge, condannare il Ministero ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi, delle spese imponibili, generali e non imponibili del presente giudizio, da distrarsi in favore dell’avv. Mario Arpino che si dichiara antistatario.
5.Memoria dell’interveniente INPS.
Nel costituirsi in giudizio con memoria del 12.3.2025 l’INPS in via preliminare, si è rimessa alle valutazioni del Collegio in ordine alla prima doglianza del Ministero, attinente alla notifica dell’atto di appello.
Quanto al secondo errore di fatto, oggetto del ricorso per revocazione, si sottolinea che la scrivente difesa, nel corso del giudizio di appello, ha dedotto che l’anzianità del pensionato, al 31 dicembre 1995, fosse di 13 anni, 6 mesi e 17 giorni, in quanto tanto risultava dalla sentenza di prime cure.
In realtà l’ente non dispone dell’estratto conto contributivo (essendo la pensione risalente nel tempo - come detto: aprile 2004 – ed in gestione del Ministero datore di lavoro e non da parte dell’ex INPDAP); e aveva depositato in quel grado di giudizio il primo decreto di liquidazione, emesso dal Ministero il 21.6.2004, n. prot. n. 20778/916, ricevuto dall’INPDAP il 2.7.2004, n. prot. 54421 (che si deposita nuovamente allegato alla presente memoria con il n. 1, per comodità di lettura), dal quale non è possibile evincere l’anzianità alla suddetta data del 31.12.1995 e che, tuttavia, conteneva già l’importo finale della pensione, che l’ente previdenziale aveva competenza solo a pagare, ma non a calcolare.
Dall’esame dell’odierno ricorso per revocazione, invece, il Ministero deduce che la sentenza di prime cure, fondata sulla suddetta circostanza di fatto, vale a dire che l’anzianità del xx al 31.12.1995 fosse inferiore a 18 anni, sarebbe errata; e tanto perché ha disposto l’applicazione del ripetuto comma 101 dell’art. 1 l. n. 234/2021 al di fuori dell’ambito applicativo della norma stessa.
Infatti, come noto, il dettato normativo in questione prevede: «Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile».
Peraltro, poiché nel calcolo della pensione in discorso, se – come dedotto dal Ministero che l’ha liquidata – la stessa è stata liquidata con il sistema retributivo puro (in ragione, appunto, di un’anzianità superiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995), manca una quota retributiva; da qui l’interesse del Ministero all’odierno gravame, in quanto l’esecuzione della sentenza n.142/2024 di codesta Sezione non è possibile, in quanto dichiara il diritto al ricalcolo di una quota della pensione in realtà inesistente.
Altrimenti, l’unica ipotesi applicativa possibile sembra quella di ricalcolare tutta la pensione in discorso, con applicazione dell’aliquota del 2,44% annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2022 – come disposto dalla ripetuta sentenza di appello -, ma tale soluzione, all’evidenza, andrebbe a diminuire la pensione e, quindi, sarebbe sfavorevole per il pensionato.
In altri casi analoghi, è quasi superfluo ricordare che gli appelli dell’INPS sono stati tutti accolti dalle Sezioni di appello (ad es. sentenze n. 77/2024 e n. 482/2021 sez. II; n. 516/2021 sez. I); anche se si tratta di pensioni erogate in favore di ex militari, tuttavia la fattispecie di fatto è la medesima, in quanto si è pacificamente concluso che la normativa in discorso non è applicabile a coloro che, essendo titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo puro, in quanto in possesso di più di 18 anni di anzianità al 31.12.1995, non hanno titolo – né interesse – all’applicazione dell’aliquota del 2,44% sulla – inesistente – quota di pensione retributiva.
5.1 Richieste dell’INPS.
Pertanto, l’INPS ha chiesto a questa Sezione centrale di appello l’accoglimento del ricorso per revocazione, previa concessione, qualora codesto Ecc.mo Collegio lo ritenga corretto, della sospensione degli effetti della sentenza di secondo grado, onde evitare un inutile aggravio procedimentale e stante la sussistenza del fumus boni iuris.
Nella denegata ipotesi di reiezione del ricorso per revocazione, le doglianze oggetto di ricorso potranno essere sollevate in sede di eventuale giudizio di ottemperanza, per la corretta interpretazione da dare alla sentenza, stante l’errore di fatto sul quale la stessa è fondata.
6. Ordinanza n.6/2025 della Terza Sezione centrale di appello.
Questa Sezione con ordinanza n. 6/2025 del 9.4.25 ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della revocanda sentenza n.142/2024, non sussistendo il requisito del periculum in mora “non essendo stato comprovato il gravissimo danno” subito dal Ministero dell’Interno.
7. Udienza dell’8 ottobre 2025.
All’ udienza dell’8 ottobre 2025, nessun è comparso per il ricorrente Ministero dell’Interno mentre sono presenti l’avv. Arpino Mario per il resistente sig. xx e l’avv. Carcavallo Lidia per l’interveniente INPS.
Pertanto, il Presidente, preso atto dell’assenza del ricorrente, sentito il Collegio con ordinanza a verbale ha disposto, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., il rinvio della trattazione del giudizio iscritto a ruolo generale con il n. 61890, all’udienza del 18 febbraio 2026, ore 10,00 con onere per la Segreteria di comunicare l’estratto del presente verbale a tutte le parti del giudizio, con l’avvertenza al ricorrente Ministero dell’Interno che, se non si presenterà alla nuova udienza, il ricorso per revocazione sarà dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
8. Udienza del 18 febbraio 2026.
All’odierna udienza il Presidente prendeva atto dell’assenza del ricorrente Ministero dell’Interno.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso per revocazione va dichiarato improcedibile.
1. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio di revocazione G 61890 era stata fissata per l’udienza dell’8 ottobre 2025.
Constatata l’assenza del ricorrente Ministero dell’Interno a tale udienza, veniva disposto ai sensi dell’art. 196 c.g.c. il rinvio della discussione del giudizio all’udienza del 18 febbraio 2026, come comunicato dalla Segreteria di questa Sezione al ricorrente con pec del 4 novembre 2025.
Pervenuto il giudizio n. 61890 all’odierna pubblica udienza, di nuovo, è stata constatata l’assenza del ricorrente Ministero dell’Interno.
Al riguardo, il Collegio evidenzia che l’art.196 c.g.c. prevede che: “se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l’improcedibilità del giudizio n. 61890 promosso dal Ministero dell’Interno per la revocazione della sentenza n. 142/2024 resa il 12.04.2024 da questa Sezione giurisdizionale Centrale d’appello, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 196 c.g.c
DICHIARA IMPROCEDIBILE IL RICORSO PER REVOCAZIONE
n. 61890 promosso dal Ministero dell’Interno e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 142/2024 resa il 12.04.2024 da questa Terza Sezione giurisdizionale Centrale d’appello. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
Il Presidente e estensore
MM MA
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 27/03/2026 Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
MM MA
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 27/03/2026 Il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 27/03/2026 Il Dirigente f.to digitalmente