TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 ottobre 2025, iscritta al n. 2197 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Vetralla (VT), alla Via Anita C.F._1
Garibaldi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Paradisi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Igino Gar- C.F._2 bini n. 51, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Dinarelli che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 2 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 23 aprile 2006 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla (VT), Parte II, Serie
A, n. 3); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 10 Persona_1
settembre 2006, e a Tarquinia (VT) il 15 agosto 2010, minorenne;
Persona_2
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rap- porti economici:
“1) Le parti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Vetralla, Via della Stazione n. 13 di proprietà dei geni- tori della sig.r , con le relative pertinenze e con il mobilio ivi esistente, rimane Pt_1
assegnata alla sig.r dove continuerà a vivere unitamente ai figli. Parte_1
3) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e quindi ciascuno provve- derà al proprio mantenimento.
4) Il sig verserà a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_2
alla sig.r , a titolo di contributo di mantenimento per la figli Parte_1 Per_2
la somma mensile di euro 350,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese oltre alla rivalutazione Istat dovuta per legge, oltre all'assegno unico della figlia che verrà percepito al 100 % d Il figli dal 02.09.2025 sta frequen- Parte_1 Per_1
tando la scuola Ufficiale di Modena ed allo stato è economicamente autosufficiente, percependo un rimborso spese di euro 900,00, oltre vitto e alloggio.
5) Le parti concordano, inoltre, che le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50% per ciascuno.
6) In ordine al diritto di visita il padre, considerata anche l'età della ragazza di anni
15, potrà vedere e tenere con s ogni volta che lo vorrà concordando anche Per_2
direttamente con la ragazza i tempi di permanenza ed avvisando comunque sempre pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
la madre. In ordine alle vacanze di Natale e quelle di Pasqua potrà essere applicato il principio dell'alternanza, mentre per le vacanze estive entrambi i genitori po- tranno trascorre con la figlia un periodo anche non continuativo di 15 giorni, con- cordandolo entro il giorno 30.05 di ogni anno, unitamente alla figlia.
7) Per addivenire alla separazione nella forma del mutuo consenso la sig.r
[...]
si impegna ed obbliga a trasferire in favore del sig. , Parte_3 Parte_2
entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo la piena pro- prietà dalla medesima posseduta degli immobili siti in Viterbo, alla Via Agnesotti, meglio identificati al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 194, part. 786, sub.
49, cat. A/2, cl.
1. cons. 5 vani e al Fg. 194, part. 786, sub. 27, cat. C/6, cl. 4, cons.
23 mq. Il sig. dovrà comunicare per iscritto alla sig.ra Parte_2 Parte_4
la data ed il Notaio presso il quale verrà effettuato detto trasferimento con
[...]
un preavviso di almeno 7/10 giorni. Le parti concordano altresì che tutte le spese riguardanti il presente trasferimento saranno a carico d . Parte_2
8) Le parti concordano che con il trasferimento immobiliare di cui al punto 7) non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione ad eccezione per quanto concerne i figli”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vetralla
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 ottobre 2025, iscritta al n. 2197 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Vetralla (VT), alla Via Anita C.F._1
Garibaldi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Paradisi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Igino Gar- C.F._2 bini n. 51, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Dinarelli che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 2 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 23 aprile 2006 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla (VT), Parte II, Serie
A, n. 3); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 10 Persona_1
settembre 2006, e a Tarquinia (VT) il 15 agosto 2010, minorenne;
Persona_2
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rap- porti economici:
“1) Le parti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Vetralla, Via della Stazione n. 13 di proprietà dei geni- tori della sig.r , con le relative pertinenze e con il mobilio ivi esistente, rimane Pt_1
assegnata alla sig.r dove continuerà a vivere unitamente ai figli. Parte_1
3) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e quindi ciascuno provve- derà al proprio mantenimento.
4) Il sig verserà a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_2
alla sig.r , a titolo di contributo di mantenimento per la figli Parte_1 Per_2
la somma mensile di euro 350,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese oltre alla rivalutazione Istat dovuta per legge, oltre all'assegno unico della figlia che verrà percepito al 100 % d Il figli dal 02.09.2025 sta frequen- Parte_1 Per_1
tando la scuola Ufficiale di Modena ed allo stato è economicamente autosufficiente, percependo un rimborso spese di euro 900,00, oltre vitto e alloggio.
5) Le parti concordano, inoltre, che le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50% per ciascuno.
6) In ordine al diritto di visita il padre, considerata anche l'età della ragazza di anni
15, potrà vedere e tenere con s ogni volta che lo vorrà concordando anche Per_2
direttamente con la ragazza i tempi di permanenza ed avvisando comunque sempre pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
la madre. In ordine alle vacanze di Natale e quelle di Pasqua potrà essere applicato il principio dell'alternanza, mentre per le vacanze estive entrambi i genitori po- tranno trascorre con la figlia un periodo anche non continuativo di 15 giorni, con- cordandolo entro il giorno 30.05 di ogni anno, unitamente alla figlia.
7) Per addivenire alla separazione nella forma del mutuo consenso la sig.r
[...]
si impegna ed obbliga a trasferire in favore del sig. , Parte_3 Parte_2
entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo la piena pro- prietà dalla medesima posseduta degli immobili siti in Viterbo, alla Via Agnesotti, meglio identificati al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 194, part. 786, sub.
49, cat. A/2, cl.
1. cons. 5 vani e al Fg. 194, part. 786, sub. 27, cat. C/6, cl. 4, cons.
23 mq. Il sig. dovrà comunicare per iscritto alla sig.ra Parte_2 Parte_4
la data ed il Notaio presso il quale verrà effettuato detto trasferimento con
[...]
un preavviso di almeno 7/10 giorni. Le parti concordano altresì che tutte le spese riguardanti il presente trasferimento saranno a carico d . Parte_2
8) Le parti concordano che con il trasferimento immobiliare di cui al punto 7) non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione ad eccezione per quanto concerne i figli”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vetralla
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4