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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7393/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego
Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7393/2023 R.G. e vertente tra
(P.I. Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avvocato Andrea Petraroli,
attore opponente
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dagli avvocati Bianca Calvanese e Marco Muratgia,
convenuto opposto
CONCLUSIONI
All'udienza del 29 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Si premette che, alla luce della legge 18 giugno 2009 n. 69, entrata in vigore in data 4 luglio 2009, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 6 marzo
2023, l'odierno attore ha chiesto revocarsi il decreto monitorio n. 920 del 31 gennaio 2023, con il quale è stato al medesimo ingiunto di consegnare al sig. , entro 40 giorni dalla Controparte_1
notificazione, “Copia del contratto n. 66621236129 – C.D.G.
1005019 sottoscritto dal cliente con i relativi allegati e prospetti
informativi ivi comprese le informazioni europee di base sul credito ai consumatori;
2. Copia della liberatoria di estinzione anticipata;
3.
Copia del conteggio per estinzione anticipata;
4. Copia della polizza assicurativa sottoscritta a garanzia del suddetto credito;
5. Piano di
ammortamento;
6. Prospetto liquidazione/comunicazione cedibilità pensione”, nonché di corrispondere nel medesimo termine, ai difensori del cennato ricorrente, dichiaratisi anticipatari, le spese della procedura monitoria, liquidate in euro € 286,00 per spese ed €
1370,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
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In particolare, si fini dell'accoglimento della domanda così promossa, parte attrice ha dedotto la pretestuosità della pretesa azionata in sede monitoria, per aver la stessa avuto ad oggetto documenti già consegnati all'opposta e da quest'ultima evidentemente mal custoditi, nonché la sua illegittimità, per essere stata la richiesta di rilascio in copia della documentazione in parola formulata senza la preventiva compilazione del modulo identificato con codice Mod. SIT004100, a tal uopo appositamente predisposto e trasmesso dall'odierna opponente, contenente, tra le altre, anche la dichiarazione di disponibilità al versamento della somma di € 15,00,
a titolo di rimborso forfettario dei costi occorsi per la produzione in copia dei documenti reclamati.
2. Costituitasi parte convenuta, ella ha contestato le avverse pretese, allegando, innanzitutto, la scorretta interpretazione proposta, da parte attrice, dell'art. 119 TUB, nella misura in cui pretende di subordinare il diritto di accesso alla documentazione bancaria, contemplato da tale disposizione normativa, alla previa sottoscrizione di un modulo appositamente predisposto dall'istituto di credito destinatario dell'accesso e, dunque a condizioni ulteriori e diverse da quelle espressamente contemplate dalla norma richiamata, quali, appunto, la puntuale indicazione degli elementi minimi indispensabili all'individuazione dei documenti richiesti e la riferibilità degli stessi a specifiche operazioni negoziali risalenti al decennio precedente l'istanza.
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Secondo l'opposta, inoltre, sarebbe illegittima la pretesa dell'istituto opponente di subordinare il rilascio della documentazione contrattuale reclamata alla preventiva corresponsione, a titolo di forfettaria quantificazione delle spese da affrontarsi per l'evasione dell'istanza di accesso proposta, della somma di € 15,00, già richiesta con la sottoscrizione del modulo sopra richiamato.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 ottobre
2023, nelle successive memorie istruttorie, le parti hanno sostanzialmente ripropostole difese già articolate nei propri scritti difensivi, fatta eccezione per l'opponente, che – deducendo di aver ottemperato all'ordine di consegna contenuto nel decreto monitorio dichiarato provvisoriamente esecutivo – ha chiesto, per la prima volta con la memoria depositata nel rispetto del termine i cui all'art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., di condannarsi l'opposta al pagamento delle spese di € 15,00 occorse per la produzione in copia della documentazione rilasciata.
4. Orbene, così riassunte le difese articolate dalle parti, ritiene il
Tribunale che l'opposizione vada integralmente rigettata e il decreto confermato, per le ragioni che, di seguito, si vanno a illustrare.
4.1. Ai fini di una miglior comprensione delle motivazioni del presente provvedimento, tuttavia, è d'uopo, innanzitutto, premettere che il thema decidendum del presente giudizio deve essere limitato alla sola tematica della legittimità della pretesa del sig. di CP_1
ottenere, ai sensi dell'art. 119 TUB, il rilascio in copia della
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documentazione contrattuale reclamata, pur non avendo sottoscritto il modulo Mod. SIT004100 a tal uopo predisposto dalla
[...]
, contenente l'impegno al versamento della somma Parte_1
di € 15,00 quale forfettaria quantificazione dei costi da affrontarsi per la trasmissione in copia dei documenti richiesti, nonché alla luce dell'ulteriore eccezione di pregresso adempimento della richiesta, sollevata dal cennato istituto di credito a sostegno della pretestuosità dell'azione promossa nei suoi confronti nel presente giudizio.
L'ulteriore domanda con la quale l'opponente ha chiesto condannarsi l'opposta al pagamento dei costi occorsi per l'adempimento – nel frattempo intervenuto – dell'obbligo di consegna ingiunto col decreto monitorio dichiarato provvisoriamente esecutivo, quantificati in €
15,00, deve ritenersi, infatti, inammissibile, essendo stata tardivamente proposta soltanto con la memoria istruttoria depositata nel rispetto del termine di cui all'art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente.
4.2. Così delimitato l'oggetto del presente giudizio, deve dunque innanzitutto stigmatizzarsi la condotta stragiudiziale dell'Istituto di credito opponente, che ha arbitrariamente ritenuto di poter disattendere l'istanza di accesso promossa dall'opposto, soltanto per non aver questi adempiuto ad un adempimento preliminare non previsto dalla lettera dell'art. 119 T.U.B. e privo, peraltro, di sostanziale giustificazione, qual è appunto la restituzione, debitamente sottoscritto, del sopra richiamato modulo Mod.
SIT004100, a tal uopo appositamente predisposto.
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In tal senso, infatti, la pretesa in parola può dirsi certamente contraria ai più elementari canoni di buona fede e correttezza oggettiva, dal momento che non è stata certamente giustificata dall'esigenza dell'Istituto di credito stesso di reperire informazioni utili all'individuazione della documentazione reclamata, come incontrovertibilmente attestato dell'impiego nel cennato modulo, per l'individuazione dei documenti oggetto di accesso, della dicitura
“altra documentazione”; locuzione, questa, certamente generica rispetto all'elenco ben più dettagliato di documenti contenuti nell'istanza di accesso redatta autonomamente dall'istante ed allegata nel monitorio.
Né la preventiva sottoscrizione del modulo de quo può ritenersi giustificata in considerazione dell'esigenza di ottenere un preventivo assenso dell'istante alla forfettaria quantificazione delle spese occorse per la produzione in copia della documentazione contrattuale richiesta: potendo dirsi questa in realtà, più che la preventiva riscossione in sé della somma indicata di € 15,00, l'esigenza di tutela preventiva perseguita dell'istituto di credito con la sottoscrizione del cennato modulo, desumibile dal tenore letterale della mera dichiarazione di impegno al pagamento ivi contenuta.
Sebbene, infatti, sia diritto dell'istituto bancario pretendere dall'istante il rimborso delle spese occorse per la trattazione dell'accesso promosso, tale pretesa non può essere nei fatti esercitata con modalità tali da estorcere, per il tramite dell'inerzia serbata
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sull'istanza di accesso stessa, il consenso dell'interessato alla misura delle spese unilateralmente quantificate dall'istituto stesso.
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe con il legittimare un utilizzo disfunzionale ed abusivo del diritto al rimborso, animato dal solo scopo di aggirare l'onere, gravante sull'istituto di credito, se non di provare, quanto meno di giustificare all'istante l'ammontare delle spese richieste per l'evasione dell'istanza di accesso promossa.
Del resto, la scorrettezza dell'operato dell'odierna attrice è aliunde confermata proprio dalla Sez. IV par. 4 delle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni bancarie emanate dalla Banca d'Italia, che, sebbene non prodotte nel presente giudizio e dunque non conoscibili da questo Tribunale, trattandosi di atto amministrativo sottratto al principio iura novit curia, nell'inciso riportato dall'opponente nel corpo del proprio scritto difensivo, paradossalmente con lo scopo di sostenere la legittimità del proprio operato, parrebbe – a contrario – proprio comprovarne l'illegittimità.
Secondo quanto riportato dall'opponente, infatti, la disposizione in parola imporrebbe agli intermediari soltanto di indicare al cliente “al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”, non anche, quindi, di raccoglierne il preventivo assenso ad una quantificazione forfettaria, subordinando al rilascio di quest'ultimo l'evasione della richiesta stessa.
Illegittima, dunque, la pretesa dell'Istituto di credito opponente di condizionare l'accesso ex art. 119 TUB alla sottoscrizione preventiva
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di un modulo unilateralmente predisposto, contenente peraltro la preventiva accettazione dell'istante della quantificazione forfettaria e non giustificata della spesa necessarie alla riproduzione in copia della documentazione reclamata, senza la preventiva verifica del rispetto, nell'istanza autonomamente predisposta dall'interessato, dei requisiti predisposti dall'art. 119 TUB in punto di sufficiente indicazione della documenti richiesti e del rapporto cui gli stessi afferiscono.
4.3. Quanto, poi, all'ulteriore eccezione di adempimento della richiesta di accesso in epoca antecedente l'attivazione della fase monitoria del presente giudizio, è d'uopo preliminarmente rilevare che tale eccezione non è stata compiutamente e coerentemente formulata dall'opponente, atteso che, genericamente accennata nelle premesse dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non è stata sviluppata nella parte dello scritto difensivo in esame dedicata all'esame del merito dell'opposizione, per poi essere completamente abbandonata nel prosieguo del giudizio, in cui le difese dell'opponente si sono incentrate – come già visto – sulla possibilità di ritenere giustificata l'inerzia serbata sull'istanza di accesso promossa dall'opposto, in ragione della mancata sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, del modulo a tal fine predisposto.
Difesa, quest'ultima, che, peraltro, si palesa manifestamente in contrasto con l'intenzione di chi intenda seriamente far accertare in giudizio il già intervenuto adempimento dell'istanza di accesso in argomento.
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Ad ogni modo, l'eccezione de qua non può che essere disattesa per non aver parte opponente articolato la benché minima prova della sua fondatezza.
Né un'indiretta dimostrazione della validità di tale eccezione può essere rivenuta nell'ulteriore considerazione, anche in tal caso solo genericamente e poco chiaramente allegata dall'opponente, secondo la quale parte opposta avrebbe, a sua volta, poco coerentemente affermato nel ricorso monitorio di aver, con pec del 6 ottobre 2022, trasmesso una richiesta di invio della documentazione bancaria oggetto del presente giudizio, per sua stessa ammissione, in realtà,
già riscontrata in data 21 giugno 2022, dunque ben tre mesi prima, con l'indicazione dell'iter da seguire per il rilascio, consistente nella sottoscrizione del modulo più volte richiamato supra.
La circostanza riferita, infatti, non può dar conferma dell'intervenuto adempimento dell'obbligo di cui all'art. 119 TUB, non solo perché
l'opponente non smentisce di aver soltanto richiesto, in data 21 giugno 2022, la sottoscrizione del modulo trasmesso e di non aver dunque trasmesso, in tale occasione, la documentazione richiesta;
ma anche poiché la data sopra indicata, effettivamente riportata nei scritti difensivi dell'opposto, può ragionevolmente ritenersi un mero refuso, atteso che il modulo trasmesso a quest'ultimo in risposta all'istanza di accesso formulata a mezzo pec in data 6 ottobre 2022, prodotto proprio dall'opponete in allegato al proprio atto di citazione in opposizione, riporta, invece, la diversa data dell'11 ottobre 2022.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della scarsa istruttoria e della scarsa complessità delle questioni di diritto e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta nel merito l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 920 del 31 gennaio 2023;
• dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' opposta al pagamento della somma di € 15,00, a titolo di rimborso spese per la produzione in copia della documentazione bancaria rilasciata in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dichiarato provvisoriamente esecutivo;
• condanna l'attrice opponente, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 2.055,00, oltre spese generali, C.P.A. e IVA, se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 7.1.25
Il giudice
Diego Ragozini
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Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott. Antonio Caiazzo
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