Art. 9.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissioni consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del ministero della marina mercantile.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissioni consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del ministero della marina mercantile.