Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 29 luglio 2004, n. 219
Articolo 3
- Legge 29 luglio 2004, n. 219
Articolo 4 della Legge 29 luglio 2004, n. 219
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21 agosto 2004
21 agosto 2004