Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 471/2025 r.v.g., assunta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
e , nata il [...] a [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Graziano Longo, C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.02.2025, e Notari premettevano Parte_1 Pt_2
di avere contratto matrimonio civile in data 11.04.1992 nel comune di Pontecagnano Faiano (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 1, parte I, Uff. 2, anno 1992 e che dalla
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loro unione non erano nati figli ed al contempo domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 18.03.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano e meglio precisavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse appaiono conformi alla legge, riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario a norme imperative e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un procedimento introdotto con ricorso congiunto, nulla si dispone in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1.Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2.Omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, precisate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecagnano Faiano (Atto n°1 P. I Uff. 2 anno 1992);
4. Nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 19.03.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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