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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17231 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26535/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ivana Antonica ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26535/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EMILIANO Parte_1 P.IVA_1
BINDA, elettivamente domiciliato in Ancona, via J.F. Kennedy, n. 13, presso il difensore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA COSTANZO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA VICENZO MONTI N.2 20123, presso il difensore opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ) ha agito in via monitoria nei confronti di Controparte_1 CP_1
(di seguito ) al fine di sentirla condannare al Parte_1 Parte_1 pagamento in proprio favore dell'importo di €. 39.100,13 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 per il mancato pagamento di n. 3 fatture indicate nel ricorso monitorio e relative alla fornitura di energia elettrica. In data 12.2.22021 il Tribunale di Roma nella persona della dott.ssa Giovanna Astorino ha depositato il decreto ingiuntivo n. 3326/21 con il quale ha ingiunto ad Autoriparazioni il pagamento in favore della ricorrente di €. 39.100,13 oltre interessi come da domanda e spese di procedura. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Autoriparazioni con la quale ha chiesto: “Piaccia all'eccellentissimo adito Giudice, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, revocare l'opposto decreto ingiuntivo per le ragioni tutte esposte in narrativa e, ricorrendone i presupposti, condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1°,
2° e 3°c.p.c. che questa difesa propone in una somma pari al 10% del valore della causa o in quella maggiore o minore che l'adito giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze della lite.” Si è costituita che ha chiesto : “, Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: CP_1
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc del Decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
pagina 1 di 3 - respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 3326/2021 del 12.02.2021 Rg 5020/2021 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di ritualmente notificato e per l'effetto condannare la soc. Controparte_1
, con sede in Ancona, Via I Maggio n. 26 (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dei soci e legali rappresentanti, a pagare l'importo di Euro 39.100,13 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo. - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che
[...]
ha erogato il servizio di somministrazione di gas naturale sopportando i costi di fornitura, CP_1 di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 3326/2021 del 12.02.2021 Rg 5020/2021 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di ritualmente notificato e per l'effetto Controparte_1 condannare la soc. , con sede in Ancona, Via I Maggio n. 26 (P.IVA Parte_1
), in persona dei soci e legali rappresentanti, a pagare l'importo di Euro 39.100,13 ovvero P.IVA_1 quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” In data 14.9.2021 la giudicante rilevando che la domanda avanzata in via monitoria da si CP_1 fondava sull'avvenuta somministrazione di energia elettrica e, che, nella comparsa di costituzione, l'opposta assume che la somministrazione avrebbe avuto ad oggetto fornitura di gas tanto che è questa che viene indicate nelle fatture allegate alla comparsa di costituzione, che sono stati espressamente contestati da parte opponente sia i consumi addebitati sia gli asseriti contratti di fornitura, che sono state depositate da parte opposta tre fatture per erogazione di gas oltre a documenti di formazione unilaterale o comunque non sufficienti a costituire prova del credito, attesa la netta contestazione sollevata dall'opponente della propria titolarità passiva dei rapporti di somministrazione, sia per la fornitura di energia elettrica che per quella di gas naturale, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Venivano altresì concessi i richiesti termini istruttori di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. La causa veniva rinviata, pertanto, per la decisione. Successivamente la causa veniva definitivamente assegnata all'odierna scrivente che formulava la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. :“Le parti abbandoneranno il presente giudizio ed rimborserà ad Controparte_1 le spese di lite quantificate in €. 2.500,00”. Parte_1 Tale proposta conciliativa veniva accettata da ma non dall'opponente in quanto il difensore CP_1 riteneva che nell'importo indicato dal giudice gli onorari proposti non fossero coerenti con le tabelle in vigore.
Ritenuto che configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come un giudizio ordinario di cognizione, e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario, allora, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Orbene, nel caso di specie, l'onere probatorio incombeva sulla parte opposta ed ovvero su di che, però, non ha documentato CP_1 efficacemente la propria pretesa creditoria, omettendo, altresì il deposito del titolo contrattuale da cui deriverebbe l'obbligo di pagamento in capo alla parte opponente che ha contestato pervicacemente la sottoscrizione di qualsiasi contratto di fornitura con Ne consegue che la domanda formulata con CP_1 la citazione da deve essere accolta e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 3326 del Parte_1
12.02.2021 deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 2 di 3 dispone:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3326/2021 emesso in data 12.2.2021 dal Tribunale di Roma;
b) Condanna a rimborsare ad le spese di lite, CP_1 CP_1 Parte_1 che si liquidano in €. 259,00 per spese, €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ivana Antonica
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ivana Antonica ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26535/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EMILIANO Parte_1 P.IVA_1
BINDA, elettivamente domiciliato in Ancona, via J.F. Kennedy, n. 13, presso il difensore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA COSTANZO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA VICENZO MONTI N.2 20123, presso il difensore opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ) ha agito in via monitoria nei confronti di Controparte_1 CP_1
(di seguito ) al fine di sentirla condannare al Parte_1 Parte_1 pagamento in proprio favore dell'importo di €. 39.100,13 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 per il mancato pagamento di n. 3 fatture indicate nel ricorso monitorio e relative alla fornitura di energia elettrica. In data 12.2.22021 il Tribunale di Roma nella persona della dott.ssa Giovanna Astorino ha depositato il decreto ingiuntivo n. 3326/21 con il quale ha ingiunto ad Autoriparazioni il pagamento in favore della ricorrente di €. 39.100,13 oltre interessi come da domanda e spese di procedura. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Autoriparazioni con la quale ha chiesto: “Piaccia all'eccellentissimo adito Giudice, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, revocare l'opposto decreto ingiuntivo per le ragioni tutte esposte in narrativa e, ricorrendone i presupposti, condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1°,
2° e 3°c.p.c. che questa difesa propone in una somma pari al 10% del valore della causa o in quella maggiore o minore che l'adito giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze della lite.” Si è costituita che ha chiesto : “, Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: CP_1
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc del Decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
pagina 1 di 3 - respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 3326/2021 del 12.02.2021 Rg 5020/2021 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di ritualmente notificato e per l'effetto condannare la soc. Controparte_1
, con sede in Ancona, Via I Maggio n. 26 (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dei soci e legali rappresentanti, a pagare l'importo di Euro 39.100,13 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo. - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che
[...]
ha erogato il servizio di somministrazione di gas naturale sopportando i costi di fornitura, CP_1 di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 3326/2021 del 12.02.2021 Rg 5020/2021 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di ritualmente notificato e per l'effetto Controparte_1 condannare la soc. , con sede in Ancona, Via I Maggio n. 26 (P.IVA Parte_1
), in persona dei soci e legali rappresentanti, a pagare l'importo di Euro 39.100,13 ovvero P.IVA_1 quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” In data 14.9.2021 la giudicante rilevando che la domanda avanzata in via monitoria da si CP_1 fondava sull'avvenuta somministrazione di energia elettrica e, che, nella comparsa di costituzione, l'opposta assume che la somministrazione avrebbe avuto ad oggetto fornitura di gas tanto che è questa che viene indicate nelle fatture allegate alla comparsa di costituzione, che sono stati espressamente contestati da parte opponente sia i consumi addebitati sia gli asseriti contratti di fornitura, che sono state depositate da parte opposta tre fatture per erogazione di gas oltre a documenti di formazione unilaterale o comunque non sufficienti a costituire prova del credito, attesa la netta contestazione sollevata dall'opponente della propria titolarità passiva dei rapporti di somministrazione, sia per la fornitura di energia elettrica che per quella di gas naturale, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Venivano altresì concessi i richiesti termini istruttori di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. La causa veniva rinviata, pertanto, per la decisione. Successivamente la causa veniva definitivamente assegnata all'odierna scrivente che formulava la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. :“Le parti abbandoneranno il presente giudizio ed rimborserà ad Controparte_1 le spese di lite quantificate in €. 2.500,00”. Parte_1 Tale proposta conciliativa veniva accettata da ma non dall'opponente in quanto il difensore CP_1 riteneva che nell'importo indicato dal giudice gli onorari proposti non fossero coerenti con le tabelle in vigore.
Ritenuto che configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come un giudizio ordinario di cognizione, e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario, allora, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Orbene, nel caso di specie, l'onere probatorio incombeva sulla parte opposta ed ovvero su di che, però, non ha documentato CP_1 efficacemente la propria pretesa creditoria, omettendo, altresì il deposito del titolo contrattuale da cui deriverebbe l'obbligo di pagamento in capo alla parte opponente che ha contestato pervicacemente la sottoscrizione di qualsiasi contratto di fornitura con Ne consegue che la domanda formulata con CP_1 la citazione da deve essere accolta e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 3326 del Parte_1
12.02.2021 deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 2 di 3 dispone:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3326/2021 emesso in data 12.2.2021 dal Tribunale di Roma;
b) Condanna a rimborsare ad le spese di lite, CP_1 CP_1 Parte_1 che si liquidano in €. 259,00 per spese, €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ivana Antonica
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