Ordinanza collegiale 21 agosto 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01655/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8106 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto di esclusione n. 2096 del 21.05.2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa pubblica, Direzione Centrale per le Risorse Umane, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 28/04/2025, dalla Commissione medica: “Deficit uditivo aUDX -30DB MEDIA DELLEFREQUENZE A 500-1000-2000-3000 Hx AUDX. Deficit dell'acutezza visiva naturale (VN OD 04/10 - VN OS 08/10. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera f); Art. 1, c. 1, lettera e), punto 1”;
del Verbale della Commissione medica concorsuale n.190 datato 28/04/2025 nella parte relativa alla misurazione della capacità uditiva e visiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa CA UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- è stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, a seguito dell’accertamento, in data 28 aprile 2025, delle seguenti cause di esclusione “Deficit uditivo aUDX -30DB MEDIA DELLEFREQUENZE A 500-1000-2000-3000 Hx AUDX. Deficit dell’acutezza visiva naturale (VN OD 04/10 – VN OS 08/10. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera f); Art. 1, c. 1, lettera e), punto 1”
1.1. Il ricorrente ha, quindi, impugnato l’esclusione, chiedendone, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
“ A) Violazione del decreto ministero interno 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 1, lett. f)., e) punto 1. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, ed erroneità dell’accertamento della commissione medica. Violazione di legge ex art.3 l.241/90 e/o eccesso di potere per difetto di motivazione .”, “ B) Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e 1 l.241/90 .”, con cui ha evidenziato la contraddittorietà dei giudizi espressi dalla Commissione medica rispetto a quanto rilevato nel corso di visite specialistiche cui si era autonomamente sottoposto il 5-10 giugno 2025 presso la ASP di Cosenza.
1.2. Il Ministero dell’Interno si è costituito come memoria di stile e ha depositato documentazione, con allegata relazione, in data 1° agosto 2025.
1.3. Con ordinanza, -OMISSIS- il collegio ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare la sussistenza o meno delle cause sanitarie di esclusione e, quindi, la sua idoneità o meno al concorso di cui è causa.
1.4. In data 29 ottobre 2025 il verificatore ha depositato la relazione recante gli esiti della visita in cui ha concluso che “ l’acuità visiva naturale e corretta del ricorrente risulta SI compatibile con i requisiti normativi ” e “ NON risultano evidenti segni clinici o strumentali di pregresso intervento di chirurgia refrattiva ”, mentre “ la capacità uditiva del ricorrente risulta NON compatibile con i requisiti normativi ”, con conseguente sua inidoneità al concorso.
1.5. Con note di udienza il ricorrente si è opposto all’esito della verificazione, limitatamente alla misurazione della capacità uditiva, contestandone l’inattendibilità e il metodo impiegato per la misurazione del valore.
1.6. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti considerazioni.
I motivi di ricorso, stante la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di economia processuale e di coerenza espositiva.
L’art. 1, co. 1, lett. f), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, stabilisce che gli aspiranti vigili del fuoco debbano essere in possesso, tra gli altri, del seguente requisito fisico: “ f) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche .”.
La commissione medica del concorso ha riscontrato, in data 28 aprile 2025, un valore inferiore al limite indicato.
Poiché, tuttavia, il sig. -OMISSIS- ha esibito un certificato di struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario nazionale del 10 giugno 2025, in cui i sanitari hanno attestato un valore compatibile con quello necessario per essere ammessi al prosieguo della selezione, il collegio, nutrendo dubbi sulla misurazione fatta dagli organi concorsuali, ha disposto una verificazione, allo scopo di acquisire un nuova misurazione di tale parametro.
La procedura di stabilizzazione alla quale ha preso parte il ricorrente è, infatti, pur sempre un concorso pubblico per l’accesso ai ruoli operativi dei vigili del fuoco, ancorché riservato al personale volontario e semplificato rispetto a quello aperto agli esterni, sicché i requisiti fisici che i candidati devono oggettivamente soddisfare, tenuto conto dei peculiari servizi di soccorso svolti dall’amministrazione procedente, non possono che essere per tutti i medesimi, indipendentemente dalla natura della selezione.
Ciò impedisce di valorizzare, una volta accertato il mancato possesso dei requisiti prescritti dalla fonte regolamentare, condizioni soggettive dei candidati, né scientificamente né empiricamente apprezzabili, ponendosi qualsiasi personalizzazione del giudizio di idoneità fisica in insanabile contrasto con il principio di imparzialità che governa le procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
Tanto premesso, la verificazione, condotta da Ufficiali medici della Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, secondo metodiche evidentemente affini a quelle seguite dai sanitari dei vigili del fuoco, ha rilevato un deficit uditivo non compatibile con i parametri sopra riportati, rivelando l’inaffidabilità di quelli ai quali si è autonomamente sottoposto il ricorrente, effettuati, evidentemente, con criteri e strumenti diversi da quelli utilizzati – e che devono esserlo, per ragioni di uniformità – per la misurazione di tutti i candidati al medesimo concorso.
La verificazione ha, così, assolto la funzione che le è propria, cioè quella di fornire elementi di valutazione dell’attendibilità dell’accertamento compiuto dalla commissione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9514).
Nel caso di specie, stante la convergenza tra l’esito dell’esame eseguito dalla commissione e quello della verificazione, il collegio ritiene che l’inidoneità fisica del ricorrente sia basata su dati sufficientemente univoci, non potendosi convenire, per le ragioni già evidenziate, con giudizi propensi a riconoscerne, invece, l’idoneità sulla base di parametri diversi da quelli applicabili a tutti i candidati.
Il provvedimento di esclusione resiste, altresì, alle ulteriori argomentazioni spese dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della sua esclusione. I presunti malfunzionamenti dell’apparecchiatura impiegata dalla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare, infatti, non sono suffragati da alcun principio di prova, tanto più che l’esame, su richiesta del ricorrente, è stato ripetuto due volte, con esiti convergenti che hanno confermato la sussistenza della causa sanitaria di esclusione.
3. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
4. Considerata la natura della vicenda contenziosa, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, da porre a carico del ricorrente, da liquidarsi come in dispositivo conformemente alla richiesta del verificatore che si reputa congrua.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione delle spese di verificazione, quantificate in € 500,00 e da liquidarsi come da documentazione depositata in atti, che si pongono a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
CA UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA UR | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.