TAR Milano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1152
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e del principio di immodificabilità dell’offerta

    Il ricalcolo del costo del lavoro non ha modificato l'offerta economica, ma è stata accolta la censura relativa all'errata estensione degli sgravi fiscali e contributivi per i bonus giovani e donne oltre il limite temporale di 24 mesi.

  • Accolto
    Errato calcolo del costo della manodopera

    La censura è fondata. Il TI ES ha indicato erroneamente il costo orario per il livello 2 e ha applicato gli sgravi per bonus giovani e donne per l'intero periodo di 48 mesi, quando il beneficio è limitato a 24 mesi. Ciò ha comportato un maggior costo della manodopera che assorbe l'utile d'impresa.

  • Accolto
    Errata estensione degli sgravi previsti dagli artt. 22 e 23 del D.L. n. 60/2024 (bonus giovani e bonus donne)

    La censura è fondata. Il beneficio per l'assunzione di lavoratori 'under 35' e 'bonus donne' presuppone la stipula di contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025, quindi non poteva essere utilizzato per l'intero periodo di 48 mesi. Il maggior costo derivante dall'impossibilità di beneficiare degli sgravi oltre il primo biennio è stato quantificato in € 419.601,8.

  • Rigettato
    Utilizzo di metodologia errata per il calcolo dei costi di assenteismo a carico di INPS e INAIL

    La censura non merita accoglimento in quanto le giustificazioni del TI ES evidenziano un dato medio tratto dalle Tabelle Ministeriali relativo alle ore di malattia, infortunio e maternità, il cui costo non è totalmente a carico dell'impresa.

  • Altro
    Erroneo calcolo del costo del lavoro per aver computato il costo del TFR attraverso l’utilizzo di un divisore pari a 14,5 in luogo di 13,5

    La censura può essere assorbita in ragione del carattere non dirimente della stessa ai fini della decisione.

  • Accolto
    Omessa considerazione dell’incidenza del c.d. minimale contributivo nell’indicazione della voce di costo INPS

    La censura è fondata. Il calcolo dei contributi a carico dell'azienda doveva essere fatto applicando la formula del valore orario minimale, ma il totale A per il liv. 2 risulta inferiore al minimale contributivo, portando a contributi calcolati inferiori a quelli dovuti.

  • Rigettato
    Subentro nell'aggiudicazione e nel contratto

    Non può essere disposta sin d'ora l'aggiudicazione in favore del TI ricorrente, secondo in graduatoria, ma la stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare a quest'ultimo, e solo in caso di esito positivo della verifica di anomalia dovrà aggiudicare ad esso la gara.

  • Rigettato
    Inefficacia del contratto

    Considerato che il contratto con il TI ES non risulta stipulato, non sussistono le condizioni per la dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 122 c.p.a.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1152
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1152
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo