Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4090 del 2025, proposto da IC Italia S.p.A., GSI Gestione IZ Integrati S.r.l. e Poliedro Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B16671B3E3, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ES IZ S.p.A. e TA A. BA S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della Determinazione n. 748 del 18.9.2025, comunicata a mezzo posta elettronica certificata il successivo 19.9.2025, nella parte in cui il Direttore Generale dell'ARIA S.p.A., in accoglimento della proposta del Responsabile Unico del Progetto, ha aggiudicato il Lotto 8 del “IZo di pulizia e sanificazione sanitaria per gli Enti del SSR con sede nel territorio delle Province di Monza e Brianza e ASST Valcamonica” della “gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria”, CIG B16671B3E3, in favore del costituendo TI tra la ES IZ S.p.A. (mandataria) e la TA A. BA S.r.l. (mandante) per un importo complessivo di € 18.689.300,71336;
b) della nota prot. n. IA.2025.0078555 del 19.9.2025, trasmessa a mezzo pec in pari data, mediante la quale l'ARIA S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'art.90 del D. Lgs. n. 36/2023, l'avvenuta aggiudicazione del suindicato Lotto 8 della “gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria”, CIG B16671B3E3, in favore del costituendo TI tra la ES IZ S.p.A. (mandataria) e la TA A. BA S.r.l. (mandante);
c) ove occorra, della nota prot. n. IA.2025.0077355 del 16.9.2025, nella parte in cui il Responsabile del Progetto, dopo aver riepilogato l' iter della gara, ha proposto di aggiudicare il Lotto 8 della gara in oggetto in favore del costituendo TI tra la ES IZ S.p.A. (mandataria) e la TA A. BA S.r.l. (mandante);
d) ove occorra, di tutti i verbali di gara relativi al Lotto 8, con particolare ma non esaustivo riferimento:
1) ai verbali nn. 25 del 28.4.2025 e 26 del 19.5.2025, riferiti all'attività svolta dalla Commissione di gara in ordine alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti per il Lotto 8 del “IZo di pulizia e sanificazione sanitaria per gli Enti del SSR con sede nel territorio delle Province di Monza e Brianza e ASST Valcamonica”, ivi compresa quella presentata dal costituendo TI tra la ES IZ S.p.A. e la TA A.BA S.r.l.;
2) al verbale n. 26 del 19.5.2025, mediante il quale la Commissione di gara, esaurita la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti per tutti i lotti di gara, ha redatto i prospetti riepilogativi dei punteggi assegnati dai Commissari in favore di ciascun concorrente per il Lotto 8;
3) al verbale n. 27 del 26.5.2025, mediante il quale la Commissione di gara, in seduta pubblica, ha dato lettura del punteggio tecnico assegnato a ciascun concorrente e ha disposto l'apertura della busta economica e, in seduta riservata, ha successivamente assegnato il punteggio alle offerte economiche, procedendo alla redazione della graduatoria del Lotto 8 e all'indicazione del relativo aggiudicatario, disponendo di procedere con la verifica di congruità dell'offerta, per ciascun lotto, nei confronti degli operatori economici risultati primi in graduatoria;
4) ai verbali nn. 28 del 27.6.2025, 29 del 24.7.2025 e 30 dell'1.8.2025, aventi a oggetto la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici potenziali aggiudicatari;
5) al verbale n. 32 del 4.9.2025, avente a oggetto il giudizio di congruità espresso dal RUP, con il supporto della Commissione, sull'offerta presentata dal costituendo TI tra la ES IZ S.p.A. e la TA A. BA S.r.l.per il Lotto 8;
e) ove occorra, delle note mediante la quali il TI tra la ES IZS.p.A. e la TA A. BA S.r.l., nel riscontrare apposite richieste formalizzate dall'ARIA S.p.A., ha fornito le spiegazioni (e le successive integrazioni) della propria offerta per il Lotto n. 8, nella misura in cui siano state recepite per relationem
nella valutazione di congruità dell'offerta e nel conseguente provvedimento di aggiudicazione al TI tra la ES IZ S.p.A. e la TA A. BA S.r.l.;
nonché per la condanna di Aria S.p.a. al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente informa specifica mediante annullamento degli atti impugnati ed aggiudicazione dell'appalto con subentro ex art. 122 c.p.a. nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato con l'illegittimo aggiudicatario; - con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con l'illegittima aggiudicataria e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà delle odierne ricorrenti.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa LE Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando di gara del 20 giugno 2024 (doc.1), l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (d’ora in poi solo ARIA) aveva indetto una “ Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria ” (CIG B16671B3E3).
2. La procedura era divisa in n. 8 lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un valore complessivo stimato al netto dell'IVA di € 782.026.155,35.
3. Oggetto dell’odierno contenzioso è il lotto 8, del valore pari a €53.174.701,73 al netto I.V.A., e relativo al “servizio di pulizia e sanificazione sanitaria per gli Enti del SSR con sede nel territorio delle Province di Monza e Brianza e ASST Valcamonica”.
4. Alla gara partecipavano, tra gli altri, il costituendo TI tra la ricorrente IC Italia S.p.a., la GSI S.r.l. e la Poliedro Soc. Coop. (d’ora in poi solo TI IC), nonché il costituendo TI tra la ES IZ S.p.a. e la TAA. BA S.r.l. (d’ora in poi solo TI ES).
5. Espletata la gara, il TI ES si posizionava al primo posto, con un punteggio di 75,50 punti (di cui 45,50 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica) seguito dal TI ricorrente, che otteneva 75,32 punti (di cui 52,67 punti per l’offerta tecnica e 22,65 punti per l’offerta economica), con una differenza di 0,18 punti.
6. Successivamente, la stazione appaltante procedeva alla verifica di anomalia dell’offerta economica del TI ES, la quale – dopo diverse richieste di chiarimenti sul costo della manodopera – si concludeva positivamente con la determinazione n. 748 del 18 settembre 2025 – comunicata agli altri concorrenti il 19 settembre 2025 -, con la quale la stazione appaltante, ritenuta congrua l’offerta economica, aggiudicava al TI ES il lotto 8 per un importo complessivo di € 18.689.300,71336.
7. Con tempestivo ricorso notificato il 19 ottobre 2025 e ritualmente depositato, corredato da istanza cautelare, il ricorrente TI IC ha impugnato la citata determina di aggiudicazione nonché gli atti ulteriori in epigrafe, domandandone l’annullamento per asserita illegittimità dell’offerta economica del controinteressato TI ES in quanto insostenibile, con declaratoria d’inefficacia del contratto/convenzione, ove stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. e con conseguente risarcimento in forma specifica mediante subentro del TI ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto, anche in subordine previo rinnovo della valutazione di congruità.
8. Si è costituita in giudizio la stazione appaltante ARIA per resistere al ricorso, depositando documenti, memoria e replica ex art. 73 c.p.a., mentre –nonostante la regolarità della notifica del ricorso - non si è costituito in giudizio il TI controinteressato.
9. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa, dopo la discussione, è passata in decisione.
DIRITTO
1. Con un unico motivo di ricorso, articolato in più censure, il ricorrente TI lamenta la VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSAAPPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 24 DEL DISCIPLINARE DIGARA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITÀDELL’OFFERTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIOTRA CONCORRENTI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONEDEGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.L. N. 60/2024, CONVETITO IN L. N.95/2024. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.2120 C.C. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4DEL D.LGS. N. 216/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONEDELL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 252/2005. ECCESSO DI POTERENELLE SEGUENTI FIGURE SINTOMATICHE: MANIFESTA EMACROSCOPICA ILLOGICITÀ, INCONGRUITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E ABNORMITÀ DEL GIUDIZIO ESPRESSOIN SEDE DI VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL’OFFERTA,TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTODI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DI POTERE : in sintesi, il ricorrente TI IC evidenzia che la Commissione di gara e il RUP non avrebbero considerato lo sconto monstre di oltre il 58%, superiore del 20,98% rispetto alla media dei prezzi offerti dagli altri concorrenti per lo stesso lotto (per giunta in un appalto labour intensive ); in particolare, lamenta:
a) la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta da parte del TI controinteressato, che avrebbe introdotto, nel corso del sub-procedimento di verifica di anomalia, costi orari di manodopera diversi (per ciascun livello contrattuale) rispetto a quelli originariamente indicati nella dichiarazione di offerta economica al fine di giustificare una minor incidenza del costo totale della manodopera;
b) l’errato calcolo del costo della manodopera basato su costi orari errati tanto con riferimento ai lavoratori “assorbiti”, quanto in merito alle “nuove assunzioni”;
c) l’errata estensione dell’operatività dell’esonero totale dal versamento dei contributi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di cui agli artt. 22 e23 del D.L. n. 60/2024 (cc.dd. “ bonus giovani ” e “ bonus donne ”) all’intero periodo di durata del contratto da stipulare con gli Enti destinatari della convenzione (48 mesi), senza avvedersi che il limite temporale massimo del beneficio in esame sarebbe espressamente stabilito dal Legislatore in 24 mesi;
d) l’utilizzo di una metodologia errata per il calcolo dei costi di assenteismo a carico di INPS e INAIL, moltiplicando le ore di assenteismo dichiarate (136) per il “ costo orario delle ore lavorate ” in luogo del “ costo orario delle ore retribuite ”;
e) l’erroneo calcolo del costo del lavoro per aver computato il costo del TFR attraverso l’utilizzo di un divisore pari a 14,5 in luogo di 13,5 invece previsto dalla legge;
f) l’omessa considerazione dell’incidenza del c.d. minimale contributivo nell’indicazione della voce di costo INPS; il TI ricorrente aggiunge, infine, che il differenziale generato dai suindicati errori e sottostime sarebbe pari a non meno di € 1.621.845,00, importo da solo sufficiente a determinare l’inaffidabilità e insostenibilità dell’offerta presentata dal TI aggiudicatario, in ragione della completa erosione tanto della riserva economica di € 681.470,40dichiarata dal TI ES in sede di ricalcolo del costo della manodopera nel corso della verifica di congruità, quanto dell’esiguo margine di utile d’impresa (appena € 142.738,43) dichiarato in sede di offerta economica.
2. Preliminarmente, occorre brevemente richiamare il quadro normativo e gli indirizzi giurisprudenziali formatisi sulle questioni qui all’esame.
2.1. Secondo il consolidato e costante orientamento giurisprudenziale la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico affidatole dalla legge, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 802; id. sez.29 agosto 2024, n. 7284; 28 aprile 2023, n. 3811).
2.2. Pertanto, il sindacato di questo Giudice sul giudizio di anomalia " non è sostitutivo, ma può solo ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare la logicità e la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato " (Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2023, n. 9119; id. sez. 29 aprile 2024, n. 3854; id. sez. 30novembre 2020, n. 7444).
2.3. Inoltre, è opinione altrettanto pacifica che il procedimento di verifica dell'anomalia " mira ad accertare la complessiva sostenibilità economica dell'offerta, ovvero se in concreto, nel suo complesso, essa sia attendibile e affidabile in relazione al solo precipuo fine della corretta esecuzione dell'appalto e culmina in una valutazione globale e sintetica fondata su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità e elasticità " (Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2024, n. 8562; Consiglio di Stato, VII, 20 maggio 2024, n. 4466).
2.4. In conclusione, la valutazione di anomalia dell'offerta, ha natura globale e sintetica, dovendo considerare la sostenibilità dell'offerta economica nel suo complesso, senza concentrarsi esclusivamente sulle singole voci di prezzo in modo parcellizzato, ma mirando ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione dell'appalto.
2.5. Con riferimento al costo del lavoro, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che non può essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell'offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa (Consiglio di Stato sez. V, 21ottobre 2025, n. 8175).
2.6. In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il principio di immodificabilità dell'offerta comporta la legittimità dell’esclusione del concorrente quando l'offerta risulti modificata a seguito delle giustificazioni fornite nel giudizio di anomalia, ciò al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti e l'affidabilità dell'operatore economico offerente (Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2022, n. 2941; T.A.R. Bari, sez. I, 27 marzo 2023, n.559; T.A.R. Napoli, sez. IV, 3 novembre 2021, n. 6970).
2.7. Per quanto qui d’interesse, la giurisprudenza afferma che, sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, per l'operatore economico che applichi il ribasso ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia. Devono poi ritenersi legittime le modificazioni ovvero le rimodulazioni del costo della manodopera fornite dall'operatore economico in fase di verifica dell'anomalia dell'offerta, purché ciò avvenga nel rispetto dei minimi salariali inderogabili. Ciò, tuttavia, potrà avvenire a condizione che tale ribasso dei costi della manodopera risulti coerente con una “ più efficiente organizzazione aziendale ” che l'operatore dovrà dimostrare in sede di verifica dell'anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante, richiedendo ai concorrenti le dovute giustificazioni (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 aprile 2025, n. 578; T.A.R. Bari, Lecce, sez. II, 19 marzo 2025, n. 434).
2.8. La legge Finanziaria del 2007 (L. 296/2006) ha istituito il “ Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. ”, ossia il Fondo di Tesoreria INPS, dove confluiscono i trattamenti di fine rapporto di aziende di medie o grandi dimensioni. Secondo le disposizioni di cui alla citata legge, art. 1, comma 756, dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti hanno l'obbligo di versare mensilmente al Fondo di Tesoreria le quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari.
2.9. Il legislatore ha previsto una serie di benefici fiscali e contributivi per tali aziende, volti a compensare il versamento del TFR ai fondi di previdenza complementare o di Tesoreria, che costituisce una fonte di liquidità importante.
2.10. L’art. 10 (Misure compensative per le imprese) del D. Lgs. 252/2005 prevede le seguenti misure di compensazione: (i) deduzione dal reddito d’impresa pari al 6% per le aziende fino a 50 dipendenti (4% per le aziende sopra i 50dipendenti, applicabile al caso di specie) dell’ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;(ii) esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (ex articolo 2della Legge n. 297/1982), pari allo 0,20% della retribuzione annua, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito nelle forme pensionistiche complementari; (iii) riduzione dei contributi minori (ex D.L. 203/2005), in misura dello 0,28%, tramite l’esonero dal versamento dei contributi sociali alla Gestione prestazioni temporanee dell’INPS (per ciascun lavoratore e nella stessa percentuale di TFR versato alla previdenza complementare). A queste tre misure espressamente previste dalla normativa va inoltre aggiunto un beneficio indiretto, ovvero la mancata rivalutazione del TFR secondo quanto previsto dall’art. 2120 del Codice civile (1,5% + 75% dell’indice dei prezzi al consumo FOI).
2.11. Gli artt. 22 (Bonus Giovani) e 23 (Bonus Donne) del D.L. n. 60/2024, alfine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, riconoscono “ ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ”.
2.12. Ai sensi dei citati articoli, tali esoneri sono compatibili senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del d. lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, il quale prevede una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
2.13. Tuttavia, l'agevolazione di cui al citato art. 4 del d. lgs. n. 216/2023 è valida se c'è un incremento occupazionale netto rispetto alla media del 2023 e comunque tale misura ha una portata e una valutazione che non permette semplicemente di classificarla come un'agevolazione per le assunzioni.
In primis, poiché ci si trova di fronte a una agevolazione di tipo fiscale legato alla componente reddituale, per cui la mancanza di reddito o l'incapienza della deduzione potrebbe limitare la possibilità di fruizione. Inoltre il beneficio è subordinato al rispetto di due requisiti: a) incremento del personale a tempo indeterminato, ovvero un aumento rispetto alla media del periodo d'imposta precedente; b) incremento complessivo dell'occupazione, che include anche i contratti a tempo determinato, rispetto alla media dello stesso periodo.
2.14. È evidente che la condizione per l’accesso ai bonus giovani e donne v.v. e alla maggiorazione della deduzione è che il datore di lavoro assuma personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato o che trasformi il contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si può passare all’esame delle seguenti censure:
a) Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.
3.1. La censura non può essere accolta.
3.2. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il ricalcolo del costo del lavoro non ha modificato l’offerta economica, che è rimasta uguale a quella iniziale (€ 18.039.006,48), trattandosi di una semplice riformulazione del costo netto della manodopera alla luce dei benefici fiscali e contributivi indicati dalla stessa controinteressata.
b) Errato calcolato del costo della manodopera;
c) Errata estensione, oltre il termine stabilito dal Legislatore in 24 mesi, degli sgravi previsti dagli artt. 22 e 23 del D.L. n. 60/2024 (cc.dd. “bonus giovani” e “bonus donne”);
3.3. Le censure sono fondate e, poiché connesse, possono essere esaminate congiuntamente.
3.4. Risulta dalla documentazione versata in atti che la stazione appaltante ha proceduto alla verifica dell’anomalia dell'offerta economica richiedendo alla controinteressata di giustificare e di precisare le voci di costo/prezzo utili a valutare la congruità/sostenibilità dell’offerta (richieste di ProtocolloIA.2025.0048823 del 09/06/2025, Protocollo IA.2025.0059945 del09/07/2025, Protocollo IA.2025.0065615 e Protocollo IA.2025.0065759 del28/07/2025, Protocollo IA.2025.0066841 del 31/07/2025, ProtocolloIA.2025.0069467 del 08/08/2025).
3.5. Per quanto riguarda il costo del lavoro, tenuto conto dell’aggiornamento del CCNL applicato, l’operatore ha rappresentato che il costo della manodopera indicato nell’offerta iniziale (€ 16.597.490,88), in realtà, sarebbe stato più basso (€ 15.916.420,48) grazie all’applicazione degli sgravi fiscali e contributivi. In particolare, il TI ES ha indicato: a) la riduzione della contribuzione INPS pari allo 0,48% dei contributi sociali e l’ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 4% dell’ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente destinato al Fondo Tesoreria INPS; b) la riduzione del premio INAIL ridotto dal 3,4683% all’1,605 % per ES e 1,982%per TA; c) aliquota IRAP pari allo 0% deduzione totale; d) rivalutazione TFR azzerata in applicazione della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), art.1 comma 755 e ss.; e) bassa adesione alla previdenza complementare, tale per cui l’operatore economico avrebbe rimodulato tale voce in base ai propri dati statistici storici del quinquennio 2019/2023; f) bassa (prossima allo zero)incidenza delle assenze per assemblee, permessi sindacali e diritto allo studio(come da prospetti prodotti dall’operatore economico); e) rimodulazione, sulla base dei dati storici (come da cedolini prodotti), del costo delle ore mediamente non lavorate e connesse ad eventi morbosi cui quota parte è a carico dell’INPS/INAIL.
3.6. Tuttavia, come evidenziato da parte ricorrente, nella tabella delle giustificazioni (doc. 12) il TI ES ha riportato erroneamente €/ora14,875 per il livello 2 e non €/ora 15,65 (All.2 prodotto da ES), sicché tale discrepanza genera un extracosto di € 583.200,87 (tabella pag. 18 ric.).
3.7. Per quanto riguarda le ore offerte in più, il TI ES ha stimato una riduzione del costo del personale pari a circa € 162.425,00 derivante dall’asserita applicazione della c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro introdotta dal d. lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, ma non ha provato la sussistenza delle condizioni normative indicate nel par. 2.13 (incremento del livello occupazionale e la capienza di reddito).
3.8. In sede di verifica dell’anomalia, con nota del 19 giugno 2025 (all.12), il TI ES ha rappresentato che “ Le ore offerte in più [dunque complessivamente 212.602,44 ore per i quattro anni] rispetto a quelle comunicate in gara dalla ditta cessante saranno svolte dalla categoria degli “under 35” o dalla categoria “donne v.v.” che beneficiano entrambe dello sgravio del 100% della quota INPS. Anche il turn-over sarà svolto da personale di tali categorie che porteranno conseguentemente un abbattimento dei costi del lavoro e per converso un aumento dell’utile ”, in virtù di questi sgravi, il costo orario sarebbe stato – a suo dire - di € 11,72 anziché € 14,87.
3.9. Con successivi chiarimenti, contenuti nella nota del 4 agosto 2025 (doc.16), il TI ES ha inoltre aggiunto che per la sostituzione del personale dimissionario e per la copertura delle assenze del personale avrebbe impiegatole categorie “ donne v.v .” e “ under 35 ”, specificando che “ La voce che determina gran parte della diminuzione dei costi della manodopera è il fatto che le ore per la copertura delle assenze (circa il 25% del totale) saranno svolte dal personale che beneficia di particolari sgravi (quelli sopra specificati) ”.
3.10. Tuttavia il beneficio per l’assunzione di lavoratori “under 35” e “bonus donne”, invocato dal TI ES nelle sue giustificazioni, presuppone la stipula di contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025, sicché non avrebbe potuto essere utilizzato per l’intero periodo dell’appalto (quattro anni); quindi, al momento della valutazione di congruità dell’offerta da parte della commissione giudicatrice era certo che il TI ES avrebbe potuto beneficiare degli sgravi per soli due anni e non per quattro.
3.11. Più in dettaglio, nelle giustificazioni l’TI ES ha erroneamente indicato, per le ore in più, il costo orario di € 11,725 per il liv. 2 invece di €12,33 (All. 2 B controinteressato) e lo ha moltiplicato per n. 184.698,04 ore (monte ore per quattro anni).
3.12. Sennonché va considerato il maggior costo derivante dall’impossibilità di beneficiare degli sgravi contributivi per lavoratori “ under 35 ” e “ donne v.v .” oltre il primo biennio, che può essere quantificato come segue: applicando, anziché il costo orario di € 11,725 per operai di livello 2 “ under 35 ” e “ donne v.v. ” prospettato dal TI ES, il maggiore costo orario di € 15,65 per operai del medesimo livello non “under 35” che risulta dall’All.2 prodotto dalla stessa aggiudicataria, ne risulta un maggiore costo orario di € 3,92;moltiplicando poi questo maggiore costo orario per il numero di ore per le quali il TI ES ha affermato di ricorrere a operai “ under 35 ” e “ donne v.v .”, cioè n. 92.349,02 per il secondo biennio, ne risulta un maggiore costo di€ 362.008,158; e, ancora, moltiplicando n. 12.951,46 ore del liv. 3 per il maggior costo orario di € 4,11 (€ 16,44 - € 12,33), ne risulta un maggior costo di € 53.230,5; e, infine, moltiplicando n. 1.000,74 ore per il liv. 4 per il maggior costo orario di € 4,36 (€ 17,32 - € 12,96), ne risulta un maggior costo di €4.363,22. Complessivamente, il maggior costo è pari a € 419.601,8.
3.13. Quindi, sommando tali extracosti (€ 583.200,87 + € 419.601,8), il costo della manodopera sale a € 16.919.223,2, pari al 93,79% sul totale offerto (e non più pari al 92% indicato nel verbale n. 32, doc. 4), a cui si aggiungono i costi della sicurezza (con un’incidenza dell’1,23%), i costi generali (con un’incidenza dell’1,19%) e il costo dei detergenti (con un’incidenza del 4,79%), sicché l’offerta risulta in perdita.
3.14. È evidente, infatti, che i due extracosti, anche singolarmente considerati, assorbono interamente l’utile indicato nelle giustificazioni (€ 142.738,432).
3.15. Risulta inoltre pertinente il richiamo operato dalla ricorrente, con la memoria ex art. 73 c.p.a depositata il 12 gennaio 2026, alla sentenza n. 811 del 15 ottobre 2025 del T.A.R. di Brescia, che si è pronunciata su analoga questione, e che ha ritenuto insostenibile l’offerta presentata dalla stessa ES in altra gara.
d) Utilizzo di metodologia errata per il calcolo dei costi di assenteismo a carico di INPS e INAIL.
4. La censura non merita di essere accolta.
4.1. Sul punto, come condivisibilmente affermato dalla stazione appaltante, siosserva che le giustificazioni del TI ES evidenziano un dato medio tratto dalle Tabelle Ministeriali (136 ore), relativo alle ore di malattia infortunio maternità (e congedi ulteriori) il cui costo non è totalmente a carico dell’impresa ma anche dell’INPS ed INAIL, nelle percentuali indicate dalla controinteressata.
e ) Erroneo calcolo del costo del lavoro per aver computato il costo del TFR attraverso l’utilizzo di un divisore pari a 14,5 in luogo di 13,5 invece previsto dalla legge .
5. La censura può essere assorbita in ragione del carattere non dirimente della stessa ai fini della decisione.
f) Omessa considerazione dell’incidenza del c.d. minimale contributivo nell’indicazione della voce di costo INPS.
6. In sintesi, con tale censura parte ricorrente sostiene che la ES avrebbe calcolato i contributi INPS utilizzando la percentuale contributiva INPS in base all’inquadramento, ma applicandola ad un imponibile non corretto.
6.1. La censura è fondata.
6.2. Nella fattispecie, il calcolo dei contributi a carico dell’azienda doveva essere fatto applicando la formula: valore orario minimale di € 8,60 x 40 ore settimanali x 52 settimane= € 17.888 + oneri aggiuntivi (totale B dell’All.2).
6.3. Risulta invece dall’All.2 che il totale A per il liv. 2 è pari a € 16.401,12, quindi inferiore al minimale contributivo come sopra correttamente calcolato, sicché la ES ha calcolato la percentuale INPS a suo carico (29,63%) su un importo minore e pertanto i contributi calcolati risultano inferiori a quelli effettivamente dovuti.
6.4. Concludendo, da semplici calcoli matematici, senza dunque invadere l’ambito della discrezionalità tecnica spettante alla stazione appaltante, risulta evidente che le giustificazioni prodotte dalla ES sono inattendibili.
6.5. Il ricorso, pertanto, va accolto nei termini di cui in motivazione e va annullata l’aggiudicazione per palese insostenibilità economica dell’offerta presentata dal TI ES.
6.6. Quanto alla domanda di subentro proposta dal TI ricorrente, occorre applicare l’art. 26 del disciplinare di gara, il quale prevede che “ In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria ”.
6.7. In forza di questo articolo, non può essere disposta sin d’ora l’aggiudicazione in favore del TI ricorrente, secondo in graduatoria, ma la stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare il capo a quest’ultimo, e solo in caso di esito positivo della verifica di anomalia dovrà aggiudicare ad esso la gara.
6.8. Infine, considerato che il contratto con il TI ES non risulta stipulato, il Collegio non ravvisa le condizioni per la dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., contratto che la ricorrente, ove conseguisse l’aggiudicazione a seguito di esito positivo delle verifiche di cui sopra, potrà successivamente stipulare con la stazione appaltante.
6.9. Le spese processuali, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese processuali di lite a favore del TI ricorrente, che liquida in € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 28 gennaio 2026 e 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
NI RA, Presidente
LE Di OL, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di OL | NI RA |
IL SEGRETARIO