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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1422 R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Pt_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F.: , C.F._8 Parte_9 CodiceFiscale_9 Pt_10
(C.F.: , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rinaldo
[...] C.F._10
e SI AR.
Attori
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._11
LE FA;
convenuto
Oggetto: Azione di rivendicazione ex art. 948 c.c; domanda riconvenzionale di usucapione;
CONCLUSIONI. Le parti si riportano ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_10 Parte_9 Parte_2
, , ed Parte_8 Parte_4 Parte_7 Parte_6 CP_2 proponevano azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. nei confronti di
[...] [...]
, avente ad oggetto i terreni edificatori siti in Scigliano alla loc. “Chiuse di CP_1
1 Calvisi” identificati al Catasto al Foglio 16 particelle 538,539,540,541 e 542, premettendo che con ricorso del 15/2/2016 chiedeva di essere Controparte_1 reintegrato nel possesso del fondo sito in Scigliano e riportato in catasto al foglio 16 particelle 538, 539, 540, 541 e 542 della superficie complessiva di mq. 8.030, essendone stato spogliato da , il suddetto giudizio si concluse con sentenza n. CP_3
2180/2020, che accoglieva parzialmente la domanda e reintegrava nel CP_1 possesso limitatamente alle particelle 538 e 539, sentenza non appellata dagli odierni attori sulla scorta dell'orientamento della Cassazione (sentenza n. 13450/2016) in base al quale non costituisce giudicato impeditivo al promovimento di diversa azione a tutela della proprietà; premettevano altresì che il terreno “Chiuse di Calvisi” riportato inizialmente in catasto al foglio 16, particella 42 era stato oggetto di ulteriore giudizio divisorio definito con sentenza n. 1121/2006 che lo suddivideva fra gli eredi, odierni attori, in quattro quote, di cui tre pari a mq. 1816 ed una di mq.
2.582 e che tale suddivisione veniva registrata al catasto con le particelle 538, 539, 540, 541 e la particella 542 che identifica la strada d'accesso, chiedevano l'accertamento della piena proprietà in capo agli odierni attori, l'accertamento dell'occupazione senza titolo da parte del sul terreno identificato con le particelle catastali 538 e 539, di CP_1 proprietà degli attori, oltre strada d'accesso (part. 542), e per l'effetto che fosse ordinato, ai sensi dell'art. 948 c.c., a l'immediato rilascio del terreno Controparte_1 stesso in favore dei legittimi proprietari nonché la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva con domanda riconvenzionale, premettendo di essere Controparte_1 possessore, uti dominus, sin dagli anni '80 del fondo sito nel Comune di Scigliano in località “Chiuse di Calvisi” già riportato in Catasto al Foglio 16 particella 42, ed ora censito al medesimo Foglio e suddiviso nelle precitate particelle 538,539,540,541 e 542, di essere stato reintegrato nel possesso delle particelle n. 538 e 539 a seguito di sentenza n. 2180/2020, chiedeva rigettarsi l'avversa domanda poiché inammissibile e/o infondata e, in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito nel Comune di Scigliano in località “Chiuse di Calvisi” riportato in Catasto al Foglio 16 particelle 538,539,540,541 e 542 a favore di
[...]
, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto terreno in modo CP_1
2 continuato, pacifico e non ininterrotto dal 1985 e per oltre 20 anni conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione dell'indicato terreno in favore del medesimo, con vittoria di spese e competenze.
Ciò posto, seguendo l'ordine di pregiudizialità logico-giuridica delle questioni controverse, deve essere preliminarmente esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta dal posto che, vertendosi per l'appunto nell'ambito di CP_1 un'azione reale ad effetto restitutorio, l'eventuale accoglimento della domanda suddetta in termini di accertamento della ricorrenza di un acquisto di proprietà a titolo originario in capo al convenuto agente in riconvenzionale dispiegherebbe efficacia paralizzante nei confronti della domanda avanzata in via principale determinandone il conseguente rigetto nel merito.
Sul punto, va considerato che ha dedotto di aver posseduto il terreno Controparte_1 rivendicato, unitamente alle ulteriori particelle n.540, 541 e 542 da metà degli anni '80 del secolo scorso, utilizzandoli, “nel corso del tempo, per la coltivazione di ortaggi invernali e cereali nonché, per altra parte, per il deposito e la lavorazione di legname, oltreché per il parcheggio di mezzi agricoli ed industriali;
provvedendo, nel 1985 circa, alla loro recinzione con pali di legno, filo spinato e rete metallica e realizzando sulle medesime delle baracche per il ricovero di animali (galline e conigli) di proprietà del medesimo. Vi ha, altresì, impiantato circa n.45 piante di ulivo vo, distribuite uniformemente su tutte le particelle e n.5 alberi di agrumi sulla particella 540 ed ha provveduto alla loro pulizia e manutenzione”.
Orbene, deve darsi atto della circostanza che, a fronte di dette allegazioni, i testi di parte convenuta, hanno confermato le circostanze di cui trattasi, atteso che Tes_1
, indifferente rispetto alle parti in causa, ha riconosciuto il fondo di cui trattasi
[...] dalle fotografie mostrate, trattandosi di terreno confinante con il suo, specificando di abitare vicino ai luoghi di causa dal 1978 e di avervi visto il sig. , CP_1 confermando la presenza di mezzi agricoli che utilizzava per la sua azienda, nonché di piccoli locali per animali, conigli, cavalli, galline;
di aver aiutato il convenuto ad impiantare la recinzione, che dal 2009 vi erano ulivi ed agrumi e prima coltivazioni di ortaggi e verdura oltre al ricovero di animali, che le baracche in legno le aveva realizzate il prima degli anni 90. CP_1
3 Il teste , indifferente rispetto alle parti, ha riferito che di aver frequentato i Testimone_2 luoghi di causa dal 1985 al 2002 e che il terreno era delimitato da una recinzione su cui insisteva un cancello che veniva aperto dal per consentire l'accesso al terreno, CP_1 che nel 1995 si recava sul terreno unitamente alla figlia che giocava con la figlia del e che ivi si trovava una baracca, degli animali, galline, conigli, un cane ed un CP_1 cavallo, riferendo, altresì, che il fondo era destinato al parcheggio di mezzi agricoli cingolati e che vi era la legna accatastata, vi era un piazzale tutto pulito, precisando di non essere in grado di riferire in ordine alla presenza di coltivazioni o piante di ulivi o agrumi.
Il teste , indifferente rispetto alle parti, ha riferito che nel 1987 il convenuto Tes_3 ed il sig. avevano costruito una recinzione sul terreno di cui trattasi, di aver Tes_1 visto, a partire dal 1987/1988, che erano presenti sul fondo circa 30-40 piantine di ulivo, confermando che il ha usato il terreno per la coltivazione di ortaggi, CP_1 ricordando, altresì, la presenza di una baracca con animali galline, conigli, un cavallo ed un cane;
nonché di legname accatastato nell'area e di un trattore ed una ruspa cingolata di proprietà del CP_1
Il teste , indifferente rispetto alle parti, ha confermato che dal 1988 Testimone_4 fino all'inizio del 2016 puliva e tagliava la legna come se fosse Controparte_1 proprietario del terreno in questione sito in loc. Chiusi di Calvisi del Comune di
Scigliano, precisando di aver aiutato il a fare un recinto nell'anno 1989 per CP_1 delimitare il terreno, perché ivi era custodito un cavallo di proprietà di
[...]
, aggiungendo che, sino al 2005-2006, ovvero sino a quando ha frequentato i CP_1 luoghi di causa, erano presenti sul terreno delle baracche con galline e conigli, riferendo che sul terreno c'era una pala cingolata di marca e un camion sempre di CP_4 proprietà del Sig. CP_1
Il teste indifferente rispetto alle parti in causa, ha riferito di essersi Testimone_5 recato sui luoghi di causa dal 1997 per andare a fare delle fosse di ulivo sul terreno e per andare ad acquistare un camion del presente sul terreno. CP_1
Di contro, i testi di parte attrice hanno univocamente riferito che i terreni di cui trattasi erano incolti, almeno sino al 2015.
In particolare, il teste che ha operato il frazionamento del terreno per Testimone_6 conto degli attori, ha riferito di aver effettuato nel 2005, unitamente all'ing. , Per_1
4 rilievi per il frazionamento beni essendo stato l'ing. incaricato dal Pt_2 Per_1
Tribunale e di essere stato incaricato nel 2012 di effettuare i frazionamenti, precisando di non aver visto mezzi e materiali né il terreno coltivato fino al 2012, aggiungendo di aver constato, nel 2015, che una parte del terreno era stata lavorata ed erano stati impiantati degli ulivi, ed all'ingresso c'erano materiali vicino alla baracche ivi presenti.
Il teste , che ha redatto una perizia per gli attori, ha confermato la Testimone_7 circostanza relativa al fatto che nell'espletamento dell'incarico peritale conferitogli nell'agosto 2017 da ed altri, in sede di sopralluogo del terreno sito in Parte_3
Scigliano alla loc. “Chiuse di Calvisi”, ebbe modo di accertare che il fondo medesimo era coperto da boscaglia, che non vi era traccia alcuna di coltivazione agraria e non erano evincibili segni di deposito di materiali e/o automezzi.
Il teste , che nel 2016 ha realizzato la recinzione incaricato dal Tes_8 CP_3
sul terreno di cui trattasi, ha confermato di aver provveduto alla pulitura dei terreni
[...] di cui trattasi su incarico del , 3 o 4 anni prima del 2016, precisando che quando Pt_1 ha installato la recinzione sul fondo era presente soltanto boscaglia.
Il teste , indifferente rispetto alle parti in causa, ha dichiarato di essere Testimone_9 stato sui luoghi di causa da settembre 2004 fino a giugno 2005 per effettuare dei sopralluoghi e dei rilievi alla presenza delle parti e dei consulenti nominati nel corso dell'espletamento della c.t.u. per il giudizio di divisione conclusosi con la sentenza n°
1121/2006 del Tribunale di Cosenza, di aver fatto circa quindici sopralluoghi e di aver rinvenuto il fondo ricoperto da boscaglia, non coltivato, precisando che “durante i sopralluoghi non c'erano alberi d'ulivo, capanni e magazzini per gli attrezzi”, ma solo boscaglia.
Alla luce delle dichiarazioni così riportate, emerge un insanabile contrasto tra le stesse, tenuto conto della circostanza che, secondo i testi di parte convenuta, negli anni
2004/2005, sul terreno vi erano coltivazioni di ortaggi e verdura oltre al ricovero di animali ed erano presenti le baracche in legno (cfr. dichiarazioni del teste , Tes_1 che dal 1987/1988 sul terreno vi erano 30-40 piantine di ulivo (cfr. dichiarazioni del teste ), che, sino al 2005-2006, erano presenti sul terreno delle baracche con Tes_3 galline e conigli, nonchè una pala cingolata di marca e un camion (cfr. CP_4 dichiarazioni del teste ), mentre i testi di parte attrice hanno confermato che il Tes_4
5 terreno ero ricoperto da boscaglia e non vi erano animali o baracche (cfr. dichiarazioni testi e ). Tes_6 Per_1
Va, altresì, considerato che non sono emerse ragioni per ritenere l'inattendibilità dei testi escussi, tanto più che appare irrilevante la circostanza, evidenziata nelle note conclusive dal convenuto, in ordine alla presenza dei testi di parte attrice per poche volte e per lassi di tempo assai limitati, atteso che, per quanto concerne nello specifico il teste , c.t.u. nella causa di divisione ereditaria di cui alla sentenza in atti e sulla Per_1 cui attendibilità non è dato dubitare, in difetto di qualsivoglia specifica contestazione sul punto, la circostanza che lo stesso sia stato sui luoghi di causa circa 15 volte tra il 2004 ed il 2005 non appare dirimente, tenuto conto, in dette occasioni, bene avrebbe potuto e dovuto avvedersi delle 30/40 piantine di ulivo, di coltivazioni di ortaggi e verdura, di ricoveri per animali, baracche in legno, pale cingolate e camion, che i testi di parte convenuta assumono presenti.
Parimenti, non può ritenersi l'inattendibilità dei testi di parte convenuta, per come eccepito dalla difesa degli attori, atteso che appare irrilevante che le affermazioni del teste siano in contrasto con le dichiarazioni scritte di Testimone_10 Tes_11
padre del odierno convenuto, trattandosi di soggetto estraneo all'odierna
[...] vicenda e del cui possesso alcun teste ha riferito, inoltre non risulta provato che i testi e abbiano fatto riferimento proprio al medesimo camion, inoltre il teste Tes_5 Tes_3
non ha affatto confermato di essere a conoscenza che dal 1985 il Tes_3 CP_1 possedeva il fondo, limitandosi a riferire di aver fatto dei lavori dal 1997 in poi, dovendosi infine rilevare che nessuno dei testi di parte convenuta ha riferito in ordine agli estremi catastali del terreno di cui trattasi, limitandosi, taluni, esclusivamente a confermare il capitolo di prova che tali estremi conteneva, tanto più che il medesimo capitolo recava l'indicazione della località del terreno, ponendo altresì a corredo della domanda anche documentazione fotografica al fine di meglio individuare i luoghi.
Deve, a questo punto, rilevarsi che il contrasto tra le deposizioni di cui si è dato conto non possa dirsi superato dalle ulteriori risultanze istruttorie, atteso che la sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 2180/2020 del 04.12.2020, a definizione del giudizio possessorio tra le parti, dà conto esclusivamente di attività del sul fondo a far CP_1 data dal 2010/2011 (cfr. pag. 2 della citata pronuncia), mentre la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Penale n. 1227/2010, versata in atti dal convenuto, non
6 offre alcun riscontro in ordine alla risalenza del possesso, ritenuto esistente all'epoca dei fatti contestati (2008), mentre il laconico riferimento ivi contenuto al fatto che il detenesse il terreno da “innumerevole tempo”, non appare dirimente, CP_1 dovendosi concordare con il giudice del giudizio possessoria, laddove ha rilevato che il giudizio di sintesi contenuto nella pronuncia penale sul risalente possesso in capo al
“non risulta accompagnato dalla illustrazione di specifiche emergenze CP_1 dell'istruttoria dibattimentale giustificative dello stesso”, a prescindere dal rilievo che assume la valenza che dette pronunce possono spiegare rispetto al presente giudizio.
Oltretutto, alcuna valenza possono assumere ai fini di cui trattasi le dichiarazioni prodotte da parte attrice a firma del padre del convenuto, atteso che promanano, ut supra rilevato, da un soggetto diverso rispetto all'odierno convenuto, che ha dedotto di aver personalmente posseduto il terreno di cui trattasi dagli anni '80.
Tanto esposto, deve rilevarsi che è ius receptum che, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, e qualora siffatto convincimento venga fondato non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, tale da essere considerato come ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, qualora, con valutazione congruamente motivata, quel giudice reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie (documentali), inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, la conseguente insufficienza de quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta
(Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 08/01/2015) 10/03/2015, n. 4773).
Pertanto, la domanda riconvenzionale spigata da deve essere Controparte_1 rigettata.
Venendo alla domanda ex art. 948 c.c. spiegata dagli attori, va rilevato che il convenuto ha riconosciuto il titolo dominicale in capo agli attori, per cui la domanda va accolta, con conseguente accertamento che , , , Parte_1 Parte_3 Parte_10 [...]
, , , Parte_9 Parte_2 Parte_8 Parte_4 Parte_7
ed sono proprietari del terreno sino in Scigliano, Parte_6 Controparte_2 catastalmente identificato al f. 16 part.lle 538 - 539 – 540 – 541 e 542. Parimenti va accolta la domanda diretta ad ottenere la condanna del convenuto al rilascio del bene
7 identificato al catasto al foglio 16 part.lle 538 e 539, oltre strada d'accesso (part. 542), libero da persone e cose in loro favore, quale statuizione conseguenziale all'accoglimento della domanda di rivendica e al rigetto della domanda di usucapione.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima.
In proposito, infatti, deve farsi applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione in materia di occupazione sine titulo di immobile (Cass., Sez. Un.,
33645/2022), in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, quindi, non può qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma al più come danno
“presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento, rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo, quindi, quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici. Nel caso specifico, gli attori hanno chiesto un'indennità di occupazione senza offrire – almeno nei limiti assertivi stabiliti dal codice di rito - alcun elemento specifico da cui inferire il pregiudizio sofferto, sicché non può farsi ricorso alla liquidazione equitativa del giudice.
Le spese devono compensarsi, attesa la parziale reciproca soccombenza e tenuto conto del tenore della decisione, in specie con riguardo alla domanda riconvenzionale di usucapione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
8 - accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, accerta che , , , Parte_1 Parte_3 Parte_10 Parte_9 [...]
, , , ed Pt_2 Parte_8 Parte_4 Parte_7 Parte_6 sono proprietari del terreno sino in Scigliano, catastalmente Controparte_2 identificato al f. 16 part.lle 538 - 539 – 540 – 541 e 542 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio in favore degli attori del terreno identificato Controparte_1 al catasto al foglio 16 part.lle 538 e 539, oltre strada d'accesso (part. 542), libero da persone e cose;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1422 R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Pt_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F.: , C.F._8 Parte_9 CodiceFiscale_9 Pt_10
(C.F.: , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rinaldo
[...] C.F._10
e SI AR.
Attori
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._11
LE FA;
convenuto
Oggetto: Azione di rivendicazione ex art. 948 c.c; domanda riconvenzionale di usucapione;
CONCLUSIONI. Le parti si riportano ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_10 Parte_9 Parte_2
, , ed Parte_8 Parte_4 Parte_7 Parte_6 CP_2 proponevano azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. nei confronti di
[...] [...]
, avente ad oggetto i terreni edificatori siti in Scigliano alla loc. “Chiuse di CP_1
1 Calvisi” identificati al Catasto al Foglio 16 particelle 538,539,540,541 e 542, premettendo che con ricorso del 15/2/2016 chiedeva di essere Controparte_1 reintegrato nel possesso del fondo sito in Scigliano e riportato in catasto al foglio 16 particelle 538, 539, 540, 541 e 542 della superficie complessiva di mq. 8.030, essendone stato spogliato da , il suddetto giudizio si concluse con sentenza n. CP_3
2180/2020, che accoglieva parzialmente la domanda e reintegrava nel CP_1 possesso limitatamente alle particelle 538 e 539, sentenza non appellata dagli odierni attori sulla scorta dell'orientamento della Cassazione (sentenza n. 13450/2016) in base al quale non costituisce giudicato impeditivo al promovimento di diversa azione a tutela della proprietà; premettevano altresì che il terreno “Chiuse di Calvisi” riportato inizialmente in catasto al foglio 16, particella 42 era stato oggetto di ulteriore giudizio divisorio definito con sentenza n. 1121/2006 che lo suddivideva fra gli eredi, odierni attori, in quattro quote, di cui tre pari a mq. 1816 ed una di mq.
2.582 e che tale suddivisione veniva registrata al catasto con le particelle 538, 539, 540, 541 e la particella 542 che identifica la strada d'accesso, chiedevano l'accertamento della piena proprietà in capo agli odierni attori, l'accertamento dell'occupazione senza titolo da parte del sul terreno identificato con le particelle catastali 538 e 539, di CP_1 proprietà degli attori, oltre strada d'accesso (part. 542), e per l'effetto che fosse ordinato, ai sensi dell'art. 948 c.c., a l'immediato rilascio del terreno Controparte_1 stesso in favore dei legittimi proprietari nonché la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva con domanda riconvenzionale, premettendo di essere Controparte_1 possessore, uti dominus, sin dagli anni '80 del fondo sito nel Comune di Scigliano in località “Chiuse di Calvisi” già riportato in Catasto al Foglio 16 particella 42, ed ora censito al medesimo Foglio e suddiviso nelle precitate particelle 538,539,540,541 e 542, di essere stato reintegrato nel possesso delle particelle n. 538 e 539 a seguito di sentenza n. 2180/2020, chiedeva rigettarsi l'avversa domanda poiché inammissibile e/o infondata e, in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito nel Comune di Scigliano in località “Chiuse di Calvisi” riportato in Catasto al Foglio 16 particelle 538,539,540,541 e 542 a favore di
[...]
, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto terreno in modo CP_1
2 continuato, pacifico e non ininterrotto dal 1985 e per oltre 20 anni conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione dell'indicato terreno in favore del medesimo, con vittoria di spese e competenze.
Ciò posto, seguendo l'ordine di pregiudizialità logico-giuridica delle questioni controverse, deve essere preliminarmente esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta dal posto che, vertendosi per l'appunto nell'ambito di CP_1 un'azione reale ad effetto restitutorio, l'eventuale accoglimento della domanda suddetta in termini di accertamento della ricorrenza di un acquisto di proprietà a titolo originario in capo al convenuto agente in riconvenzionale dispiegherebbe efficacia paralizzante nei confronti della domanda avanzata in via principale determinandone il conseguente rigetto nel merito.
Sul punto, va considerato che ha dedotto di aver posseduto il terreno Controparte_1 rivendicato, unitamente alle ulteriori particelle n.540, 541 e 542 da metà degli anni '80 del secolo scorso, utilizzandoli, “nel corso del tempo, per la coltivazione di ortaggi invernali e cereali nonché, per altra parte, per il deposito e la lavorazione di legname, oltreché per il parcheggio di mezzi agricoli ed industriali;
provvedendo, nel 1985 circa, alla loro recinzione con pali di legno, filo spinato e rete metallica e realizzando sulle medesime delle baracche per il ricovero di animali (galline e conigli) di proprietà del medesimo. Vi ha, altresì, impiantato circa n.45 piante di ulivo vo, distribuite uniformemente su tutte le particelle e n.5 alberi di agrumi sulla particella 540 ed ha provveduto alla loro pulizia e manutenzione”.
Orbene, deve darsi atto della circostanza che, a fronte di dette allegazioni, i testi di parte convenuta, hanno confermato le circostanze di cui trattasi, atteso che Tes_1
, indifferente rispetto alle parti in causa, ha riconosciuto il fondo di cui trattasi
[...] dalle fotografie mostrate, trattandosi di terreno confinante con il suo, specificando di abitare vicino ai luoghi di causa dal 1978 e di avervi visto il sig. , CP_1 confermando la presenza di mezzi agricoli che utilizzava per la sua azienda, nonché di piccoli locali per animali, conigli, cavalli, galline;
di aver aiutato il convenuto ad impiantare la recinzione, che dal 2009 vi erano ulivi ed agrumi e prima coltivazioni di ortaggi e verdura oltre al ricovero di animali, che le baracche in legno le aveva realizzate il prima degli anni 90. CP_1
3 Il teste , indifferente rispetto alle parti, ha riferito che di aver frequentato i Testimone_2 luoghi di causa dal 1985 al 2002 e che il terreno era delimitato da una recinzione su cui insisteva un cancello che veniva aperto dal per consentire l'accesso al terreno, CP_1 che nel 1995 si recava sul terreno unitamente alla figlia che giocava con la figlia del e che ivi si trovava una baracca, degli animali, galline, conigli, un cane ed un CP_1 cavallo, riferendo, altresì, che il fondo era destinato al parcheggio di mezzi agricoli cingolati e che vi era la legna accatastata, vi era un piazzale tutto pulito, precisando di non essere in grado di riferire in ordine alla presenza di coltivazioni o piante di ulivi o agrumi.
Il teste , indifferente rispetto alle parti, ha riferito che nel 1987 il convenuto Tes_3 ed il sig. avevano costruito una recinzione sul terreno di cui trattasi, di aver Tes_1 visto, a partire dal 1987/1988, che erano presenti sul fondo circa 30-40 piantine di ulivo, confermando che il ha usato il terreno per la coltivazione di ortaggi, CP_1 ricordando, altresì, la presenza di una baracca con animali galline, conigli, un cavallo ed un cane;
nonché di legname accatastato nell'area e di un trattore ed una ruspa cingolata di proprietà del CP_1
Il teste , indifferente rispetto alle parti, ha confermato che dal 1988 Testimone_4 fino all'inizio del 2016 puliva e tagliava la legna come se fosse Controparte_1 proprietario del terreno in questione sito in loc. Chiusi di Calvisi del Comune di
Scigliano, precisando di aver aiutato il a fare un recinto nell'anno 1989 per CP_1 delimitare il terreno, perché ivi era custodito un cavallo di proprietà di
[...]
, aggiungendo che, sino al 2005-2006, ovvero sino a quando ha frequentato i CP_1 luoghi di causa, erano presenti sul terreno delle baracche con galline e conigli, riferendo che sul terreno c'era una pala cingolata di marca e un camion sempre di CP_4 proprietà del Sig. CP_1
Il teste indifferente rispetto alle parti in causa, ha riferito di essersi Testimone_5 recato sui luoghi di causa dal 1997 per andare a fare delle fosse di ulivo sul terreno e per andare ad acquistare un camion del presente sul terreno. CP_1
Di contro, i testi di parte attrice hanno univocamente riferito che i terreni di cui trattasi erano incolti, almeno sino al 2015.
In particolare, il teste che ha operato il frazionamento del terreno per Testimone_6 conto degli attori, ha riferito di aver effettuato nel 2005, unitamente all'ing. , Per_1
4 rilievi per il frazionamento beni essendo stato l'ing. incaricato dal Pt_2 Per_1
Tribunale e di essere stato incaricato nel 2012 di effettuare i frazionamenti, precisando di non aver visto mezzi e materiali né il terreno coltivato fino al 2012, aggiungendo di aver constato, nel 2015, che una parte del terreno era stata lavorata ed erano stati impiantati degli ulivi, ed all'ingresso c'erano materiali vicino alla baracche ivi presenti.
Il teste , che ha redatto una perizia per gli attori, ha confermato la Testimone_7 circostanza relativa al fatto che nell'espletamento dell'incarico peritale conferitogli nell'agosto 2017 da ed altri, in sede di sopralluogo del terreno sito in Parte_3
Scigliano alla loc. “Chiuse di Calvisi”, ebbe modo di accertare che il fondo medesimo era coperto da boscaglia, che non vi era traccia alcuna di coltivazione agraria e non erano evincibili segni di deposito di materiali e/o automezzi.
Il teste , che nel 2016 ha realizzato la recinzione incaricato dal Tes_8 CP_3
sul terreno di cui trattasi, ha confermato di aver provveduto alla pulitura dei terreni
[...] di cui trattasi su incarico del , 3 o 4 anni prima del 2016, precisando che quando Pt_1 ha installato la recinzione sul fondo era presente soltanto boscaglia.
Il teste , indifferente rispetto alle parti in causa, ha dichiarato di essere Testimone_9 stato sui luoghi di causa da settembre 2004 fino a giugno 2005 per effettuare dei sopralluoghi e dei rilievi alla presenza delle parti e dei consulenti nominati nel corso dell'espletamento della c.t.u. per il giudizio di divisione conclusosi con la sentenza n°
1121/2006 del Tribunale di Cosenza, di aver fatto circa quindici sopralluoghi e di aver rinvenuto il fondo ricoperto da boscaglia, non coltivato, precisando che “durante i sopralluoghi non c'erano alberi d'ulivo, capanni e magazzini per gli attrezzi”, ma solo boscaglia.
Alla luce delle dichiarazioni così riportate, emerge un insanabile contrasto tra le stesse, tenuto conto della circostanza che, secondo i testi di parte convenuta, negli anni
2004/2005, sul terreno vi erano coltivazioni di ortaggi e verdura oltre al ricovero di animali ed erano presenti le baracche in legno (cfr. dichiarazioni del teste , Tes_1 che dal 1987/1988 sul terreno vi erano 30-40 piantine di ulivo (cfr. dichiarazioni del teste ), che, sino al 2005-2006, erano presenti sul terreno delle baracche con Tes_3 galline e conigli, nonchè una pala cingolata di marca e un camion (cfr. CP_4 dichiarazioni del teste ), mentre i testi di parte attrice hanno confermato che il Tes_4
5 terreno ero ricoperto da boscaglia e non vi erano animali o baracche (cfr. dichiarazioni testi e ). Tes_6 Per_1
Va, altresì, considerato che non sono emerse ragioni per ritenere l'inattendibilità dei testi escussi, tanto più che appare irrilevante la circostanza, evidenziata nelle note conclusive dal convenuto, in ordine alla presenza dei testi di parte attrice per poche volte e per lassi di tempo assai limitati, atteso che, per quanto concerne nello specifico il teste , c.t.u. nella causa di divisione ereditaria di cui alla sentenza in atti e sulla Per_1 cui attendibilità non è dato dubitare, in difetto di qualsivoglia specifica contestazione sul punto, la circostanza che lo stesso sia stato sui luoghi di causa circa 15 volte tra il 2004 ed il 2005 non appare dirimente, tenuto conto, in dette occasioni, bene avrebbe potuto e dovuto avvedersi delle 30/40 piantine di ulivo, di coltivazioni di ortaggi e verdura, di ricoveri per animali, baracche in legno, pale cingolate e camion, che i testi di parte convenuta assumono presenti.
Parimenti, non può ritenersi l'inattendibilità dei testi di parte convenuta, per come eccepito dalla difesa degli attori, atteso che appare irrilevante che le affermazioni del teste siano in contrasto con le dichiarazioni scritte di Testimone_10 Tes_11
padre del odierno convenuto, trattandosi di soggetto estraneo all'odierna
[...] vicenda e del cui possesso alcun teste ha riferito, inoltre non risulta provato che i testi e abbiano fatto riferimento proprio al medesimo camion, inoltre il teste Tes_5 Tes_3
non ha affatto confermato di essere a conoscenza che dal 1985 il Tes_3 CP_1 possedeva il fondo, limitandosi a riferire di aver fatto dei lavori dal 1997 in poi, dovendosi infine rilevare che nessuno dei testi di parte convenuta ha riferito in ordine agli estremi catastali del terreno di cui trattasi, limitandosi, taluni, esclusivamente a confermare il capitolo di prova che tali estremi conteneva, tanto più che il medesimo capitolo recava l'indicazione della località del terreno, ponendo altresì a corredo della domanda anche documentazione fotografica al fine di meglio individuare i luoghi.
Deve, a questo punto, rilevarsi che il contrasto tra le deposizioni di cui si è dato conto non possa dirsi superato dalle ulteriori risultanze istruttorie, atteso che la sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 2180/2020 del 04.12.2020, a definizione del giudizio possessorio tra le parti, dà conto esclusivamente di attività del sul fondo a far CP_1 data dal 2010/2011 (cfr. pag. 2 della citata pronuncia), mentre la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Penale n. 1227/2010, versata in atti dal convenuto, non
6 offre alcun riscontro in ordine alla risalenza del possesso, ritenuto esistente all'epoca dei fatti contestati (2008), mentre il laconico riferimento ivi contenuto al fatto che il detenesse il terreno da “innumerevole tempo”, non appare dirimente, CP_1 dovendosi concordare con il giudice del giudizio possessoria, laddove ha rilevato che il giudizio di sintesi contenuto nella pronuncia penale sul risalente possesso in capo al
“non risulta accompagnato dalla illustrazione di specifiche emergenze CP_1 dell'istruttoria dibattimentale giustificative dello stesso”, a prescindere dal rilievo che assume la valenza che dette pronunce possono spiegare rispetto al presente giudizio.
Oltretutto, alcuna valenza possono assumere ai fini di cui trattasi le dichiarazioni prodotte da parte attrice a firma del padre del convenuto, atteso che promanano, ut supra rilevato, da un soggetto diverso rispetto all'odierno convenuto, che ha dedotto di aver personalmente posseduto il terreno di cui trattasi dagli anni '80.
Tanto esposto, deve rilevarsi che è ius receptum che, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, e qualora siffatto convincimento venga fondato non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, tale da essere considerato come ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, qualora, con valutazione congruamente motivata, quel giudice reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie (documentali), inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, la conseguente insufficienza de quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta
(Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 08/01/2015) 10/03/2015, n. 4773).
Pertanto, la domanda riconvenzionale spigata da deve essere Controparte_1 rigettata.
Venendo alla domanda ex art. 948 c.c. spiegata dagli attori, va rilevato che il convenuto ha riconosciuto il titolo dominicale in capo agli attori, per cui la domanda va accolta, con conseguente accertamento che , , , Parte_1 Parte_3 Parte_10 [...]
, , , Parte_9 Parte_2 Parte_8 Parte_4 Parte_7
ed sono proprietari del terreno sino in Scigliano, Parte_6 Controparte_2 catastalmente identificato al f. 16 part.lle 538 - 539 – 540 – 541 e 542. Parimenti va accolta la domanda diretta ad ottenere la condanna del convenuto al rilascio del bene
7 identificato al catasto al foglio 16 part.lle 538 e 539, oltre strada d'accesso (part. 542), libero da persone e cose in loro favore, quale statuizione conseguenziale all'accoglimento della domanda di rivendica e al rigetto della domanda di usucapione.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima.
In proposito, infatti, deve farsi applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione in materia di occupazione sine titulo di immobile (Cass., Sez. Un.,
33645/2022), in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, quindi, non può qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma al più come danno
“presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento, rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo, quindi, quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici. Nel caso specifico, gli attori hanno chiesto un'indennità di occupazione senza offrire – almeno nei limiti assertivi stabiliti dal codice di rito - alcun elemento specifico da cui inferire il pregiudizio sofferto, sicché non può farsi ricorso alla liquidazione equitativa del giudice.
Le spese devono compensarsi, attesa la parziale reciproca soccombenza e tenuto conto del tenore della decisione, in specie con riguardo alla domanda riconvenzionale di usucapione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
8 - accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, accerta che , , , Parte_1 Parte_3 Parte_10 Parte_9 [...]
, , , ed Pt_2 Parte_8 Parte_4 Parte_7 Parte_6 sono proprietari del terreno sino in Scigliano, catastalmente Controparte_2 identificato al f. 16 part.lle 538 - 539 – 540 – 541 e 542 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio in favore degli attori del terreno identificato Controparte_1 al catasto al foglio 16 part.lle 538 e 539, oltre strada d'accesso (part. 542), libero da persone e cose;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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