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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2595/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2595/2022 promossa da
, elettivamente domiciliato in Itri, Via San Gennaro n. 79, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giuseppe CECE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Massimo WASCHKE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in
Formia, Via Marziale n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Porceddu,
- resistente
Oggetto del giudizio: cassa integrazione guadagni straordinaria
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 23.12.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato dal 2.11.1998 al 27.3.2018 alle dipendenze di
[...] [...]
presso lo stabilimento di Gaeta, con mansioni di operaio;
che la convenuta Controparte_1
avviava una procedura di CIGS con lettera del 19.3.2013, comunicando alle organizzazioni sindacali e alle RSU la necessità di una riorganizzazione dell'unità produttiva con l'interruzione della linea Gaeta 1 e conseguente passaggio di parte delle risorse alla linea Gaeta 2, da cui la necessità di sospendere dal lavoro a zero ore, dal 26.3.2013 al 25.3.2014, n. 130 dipendenti;
che, in data 19.3.2013, veniva sottoscritto accordo con le OO.SS. per la fruizione del predetto periodo di;
che, in data 14.3.2014, la convenuta preannunciava alle OO.SS. la richiesta CP_2
di un ulteriore periodo della per un numero massimo di 200 lavoratori dal 26.3.2014 al CP_2
25.3.2015; che, all'esito dell'esame congiunto presso la sede della Regione Lazio dell'1.4.2014, veniva sottoscritto con le OO.SS. verbale congiunto favorevole alla richiesta, con la previsione dell'attuazione di un meccanismo di rotazione da determinarsi in base all'entità e ai tempi di produzione ed alle esigenze tecnico organizzative dell'azienda; di essere stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore dal 1.9.2013; che nella comunicazione di avvio della procedura, nel verbale di esame congiunto e nel verbale di accordo veniva omessa l'indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità di rotazione.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità delle sospensioni in per violazione CP_2
dell'art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223 del 1991, per avere la società omesso di indicare criteri di scelta oggettivi e verificabili dei lavoratori da sospendere, le modalità di rotazione di questi ultimi o le ragioni tecnico-organizzative ostative all'adozione di meccanismi di rotazione.
Evidenzia altresì l'illegittima sospensione del lavoratore anche per essere quest'ultimo assegnato alla linea Gaeta 2, non direttamente coinvolta dalla ristrutturazione.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede all'intestato tribunale di “condannare la oggi al pagamento, in Parte_2 Controparte_1
favore del sig. , di una somma di € 24.816,96 a titolo di differenze Parte_1
retributive che si riscontrano conseguentemente al mancato rispetto di quanto convenuto al punto 4 del verbale di accordo del 19.3.2013 e riconfermato nei successivi verbali di accordo al punto 5 dell'accordo dell'1.4.2014 e al punto 8 dell'accordo del 19.3.2015, in merito alla ripartizione dei lavoratori alla , al fine di ripartire le perdite retributive. Con vittoria di spese, CP_2
diritti ed onorari del presente procedimento”.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo in via preliminare di dichiarare il ricorso improcedibile per intervenuta conciliazione tra le parti e nel merito di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto.
5. La società resistente deduce, in particolare, che l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria dal 2013 al 2017 si è reso necessario per la grave crisi aziendale vissuta e ha riguardato la maggior parte dei dipendenti, sospesi a zero ore. Afferma che la sospensione delle prestazioni lavorative è avvenuta assicurando il meccanismo di rotazione. Evidenzia che, conformemente a quanto previsto dagli accordi sindacali, venivano sottoscritte con le OO.SS. separate intese volte ad evitare opposizioni alla CIGS dei lavoratori, a fronte dell'erogazione di incentivi economici. Eccepisce che controparte, in adesione alle predette separate intese, sottoscriveva n. 16 verbali di conciliazione a copertura del periodo dal 2013 al 2017, rinunciando a qualsiasi impugnazione relativa al periodo di sospensione dal lavoro per i trimestri dedotti nelle citate conciliazioni, a fronte dell'erogazione mensile della somma di €
350,00, a titolo di transazione generale;
lamenta, infine, l'erroneità dei conteggi prodotti, stante l'imputazione della somma mensile di € 350,00 alla voce retributiva “indennità di posizione” anziché alla voce “transazione generale”. Eccepisce infine, in via riconvenzionale, la compensazione ex art. 1243 c.c. del credito vantato dalla società nei confronti del lavoratore pari ad € 19.673,31, somma dovuta a titolo di spese legali per i pregressi giudizi conclusi in cui il sig. è risultato soccombente. Pt_1
6. La causa, istruita documentalmente, previa autorizzazione delle parti al deposito di note difensive, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter
c.p.c. del 10 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a percepire dalla società convenuta le differenze retributive, comprensive di trattamento di fine rapporto e indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, determinate a mezzo di consulenza di parte, quale differenziale scaturito dalla illegittima collocazione del lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo dal 2013 al 2017.
8. L'eccezione con cui la società resistente invoca l'improcedibilità della domanda per intervenuta conciliazione tra le parti deve essere accolta e per conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile.
9. I sedici verbali di conciliazione in sede sindacale prodotti dalla società convenuta (doc. 5), aventi tutti il medesimo tenore letterale, sono relativi agli anni dal 2013 al 2017 e risultano debitamente sottoscritti dalla società convenuta, dal lavoratore e dai conciliatori. Nei medesimi verbali il lavoratore ha dichiarato, in adesione alle intese sindacali “a latere” rispettivamente del 19.3.2013, del 14.3.2014 e del 12.3.2015 (doc. 4), di rinunciare ad ogni pretesa relativa alla collocazione in per i periodi dal 2.9.2013 al 30.11.2013, dal 1.12.2013 CP_2
al 28.2.2014, dal 26.3.2014 al 31.5.2014, dal 1.6.2014 al 31.8.2014, dal 1.9.2014 al 30.11.2014, dal 1.12.2014 al 28.2.2015, dal 1.3.2015 al 25.3.2015, dal 26.3.2015 al 31.5.2015, dal 1.6.2015 al 31.8.2015, dal 1.9.2015 al 30.11.2015, dal 1.12.2015 al 29.2.2016, dal 1.3.2016 al 31.5.2016, dal 1.6.2016 al 31.8.2016, dal 30.9.2016 al 30.11.2016, dal 1.12.2016 al 28.2.2017, e nel mese di marzo 2017, a fronte dell'impegno assunto dalla società convenuta, di corrispondere al lavoratore, per ciascun mese dei periodi sopra indicati, “l'importo omnicomprensivo di euro
350,00 al solo fine di evitare qualsiasi vertenza giudiziale per ogni mese di sospensione dal lavoro e relativa collocazione in trimestrale”. CP_2
10. Il lavoratore, nell'atto introduttivo del giudizio, non ha impugnato i predetti verbali di conciliazione, neppure menzionati. Né risulta alcuna impugnazione precedente. Solo in prima udienza ne ha denunciato la nullità “in quanto contrari a norme imperative e contenenti transazioni su diritti non disponibili”, reiterando poi l'eccezione nelle note difensive autorizzate, con più articolate argomentazioni, ed evidenziando in particolare che “per il lavoratore non era possibile desumere l'effettiva portata delle proprie rinunce”.
11. Tali eccezioni vanno disattese in quanto palesemente infondate.
12. In primo luogo, il tenore letterale dei citati verbali manifesta in modo inequivocabile, ai sensi dell'art. 1362 c.c., l'intenzione delle parti di addivenire ad un accordo per prevenire il contenzioso che sarebbe altrimenti potuto scaturire da azioni di impugnativa del lavoratore in ordine alla sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria in relazione ai periodi citati. Sono esattamente individuati, in ogni accordo conciliativo, i periodi trimestrali di sospensione in CIGS alla cui impugnazione il lavoratore ha dichiarato di rinunciare, ritenendosi
“tacitato di ogni sua pretesa o diritto relativi alla collocazione in per il trimestre oggetto CP_2
del presente verbale”, e dunque – contrariamente a quanto sostenuto dall'attore nelle note difensive – con rinuncia anche alle pretese economiche relative ai predetti trimestri oggetto del presente giudizio, la cui fondatezza non potrebbe peraltro essere scrutinata prescindendo dalla domanda di accertamento della illegittimità dei periodi di CIGS in questione.
13. Per ciascun trimestre è stata esattamente individuata la controprestazione pecuniaria che il datore di lavoro si è impegnato a corrispondere, pari ad euro 350,00 mensili per trimestre di sospensione, cifra che non può ritenersi meramente simbolica e la cui congruità, a fronte delle rinunce operate dal lavoratore nell'esercizio, in sede protetta, della propria autonomia negoziale, questo giudice non può sindacare.
14. La sottoscrizione dei verbali di conciliazione, come è rimasto incontestato, è avvenuta dinnanzi al conciliatore in sede sindacale, il quale ha dato atto che le parti sono state rese edotte preventivamente “circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale ed, in particolare, la inoppugnabilità delle rinunce e transazioni”. Nessuna censura è stata articolata dall'attore in merito alla effettività dell'assistenza sindacale.
15. Non può dubitarsi, pertanto, della inoppugnabilità delle predette conciliazioni, siccome intervenute in sede protetta sindacale, ai sensi dell'art. 2113, ult. co., c.p.c. 16. Si evidenzia, in primo luogo, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi la validità della conciliazione sindacale anche se abbia ad oggetto diritti indisponibili, atteso che l'articolo 2113, comma 1, cod. civ., dopo aver stabilito l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c., individua il proprio limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma, che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185 ,410 e 411 c.p.c., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro (Cass. civ. n. 8898/2024).
17. Si osserva, in secondo luogo, che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione,
a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.
(Cass. civ. n. 24024/2013).
18. Come si è evidenziato sopra, non è in contestazione nella specie l'effettività dell'assistenza sindacale, perché la difesa del ricorrente non ha formulato, sotto tale profilo, alcuna specifica doglianza. Inoltre, la questione controversa (legittimità della collocazione in cigs del ricorrente nei trimestri sopra indicati), la natura e misura dei diritti rinunciati dal lavoratore (diritto a impugnare i provvedimenti datoriali che hanno disposto le dette sospensioni al fine di farne accertare la illegittimità e di far valere le conseguenti pretese patrimoniali), le reciproche concessioni (la rinuncia a dette impugnazioni e pretese a fronte di un corrispettivo esattamente determinato nella misura di euro 350,00) sono tutti elementi chiaramente desumibili dai verbali di conciliazione in esame.
19. Infine, deve rilevarsi che le allegazioni del ricorrente sui periodi di collocazioni in CIGS sono del tutto generiche, poiché il lavoratore si è limitato ad indicare il termine iniziale delle sospensioni mentre non vi è alcuna deduzione, né nell'atto introduttivo né nei successivi scritti difensivi, in merito ad ulteriori periodi di sospensione rispetto ai trimestri indicati nei verbali di conciliazione.
20. In conclusione, i verbali di conciliazione sindacale aventi ad oggetto la collocazione in cigs del ricorrente nei trimestri per cui è causa devono ritenersi inoppugnabili, con conseguente inammissibilità del presente ricorso.
21. Le spese di giudizio sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza e liquidate in favore della società convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al decreto per le cause di lavoro di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
22. Il ricorrente ha agito in giudizio in via del tutto pretestuosa, con mala fede ed evidente abuso dello strumento processuale, atteso che il medesimo, nonostante avesse sottoscritto ben 16 verbali di conciliazione in relazione ai periodi di sospensione in CIGS per cui è causa, neppure ne ha fatto menzione nell'atto introduttivo, fosse anche solo per impugnarli, salvo articolare le proprie censure, manifestamente infondate alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità richiamati, solo a seguito delle eccezioni di controparte.
Ricorrono pertanto, ad avviso di questo giudice, i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento in favore di controparte di una somma che si ritiene equo determinare in euro
500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., disposizione quest'ultima che, secondo un condividibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, configura una ipotesi di responsabilità processuale aggravata integrata da una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, per avere la parte agito o resistito in giudizio pretestuosamente.
Tale condanna è applicabile d'ufficio in caso di soccombenza della parte, anche a prescindere da un danno effettivo cagionato alla controparte, trattandosi di sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile (Cass. civ. n. 3830/2021; n. 20018/2020;
n. 29812/2019; Cass. n. 27623/2017).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
− dichiara il ricorso inammissibile;
− condanna il ricorrente a rimborsare alla società convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 4.216,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− condanna il ricorrente al pagamento in favore di controparte, ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., la somma di euro 500,00.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2595/2022 promossa da
, elettivamente domiciliato in Itri, Via San Gennaro n. 79, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giuseppe CECE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Massimo WASCHKE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in
Formia, Via Marziale n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Porceddu,
- resistente
Oggetto del giudizio: cassa integrazione guadagni straordinaria
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 23.12.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato dal 2.11.1998 al 27.3.2018 alle dipendenze di
[...] [...]
presso lo stabilimento di Gaeta, con mansioni di operaio;
che la convenuta Controparte_1
avviava una procedura di CIGS con lettera del 19.3.2013, comunicando alle organizzazioni sindacali e alle RSU la necessità di una riorganizzazione dell'unità produttiva con l'interruzione della linea Gaeta 1 e conseguente passaggio di parte delle risorse alla linea Gaeta 2, da cui la necessità di sospendere dal lavoro a zero ore, dal 26.3.2013 al 25.3.2014, n. 130 dipendenti;
che, in data 19.3.2013, veniva sottoscritto accordo con le OO.SS. per la fruizione del predetto periodo di;
che, in data 14.3.2014, la convenuta preannunciava alle OO.SS. la richiesta CP_2
di un ulteriore periodo della per un numero massimo di 200 lavoratori dal 26.3.2014 al CP_2
25.3.2015; che, all'esito dell'esame congiunto presso la sede della Regione Lazio dell'1.4.2014, veniva sottoscritto con le OO.SS. verbale congiunto favorevole alla richiesta, con la previsione dell'attuazione di un meccanismo di rotazione da determinarsi in base all'entità e ai tempi di produzione ed alle esigenze tecnico organizzative dell'azienda; di essere stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore dal 1.9.2013; che nella comunicazione di avvio della procedura, nel verbale di esame congiunto e nel verbale di accordo veniva omessa l'indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità di rotazione.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità delle sospensioni in per violazione CP_2
dell'art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223 del 1991, per avere la società omesso di indicare criteri di scelta oggettivi e verificabili dei lavoratori da sospendere, le modalità di rotazione di questi ultimi o le ragioni tecnico-organizzative ostative all'adozione di meccanismi di rotazione.
Evidenzia altresì l'illegittima sospensione del lavoratore anche per essere quest'ultimo assegnato alla linea Gaeta 2, non direttamente coinvolta dalla ristrutturazione.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede all'intestato tribunale di “condannare la oggi al pagamento, in Parte_2 Controparte_1
favore del sig. , di una somma di € 24.816,96 a titolo di differenze Parte_1
retributive che si riscontrano conseguentemente al mancato rispetto di quanto convenuto al punto 4 del verbale di accordo del 19.3.2013 e riconfermato nei successivi verbali di accordo al punto 5 dell'accordo dell'1.4.2014 e al punto 8 dell'accordo del 19.3.2015, in merito alla ripartizione dei lavoratori alla , al fine di ripartire le perdite retributive. Con vittoria di spese, CP_2
diritti ed onorari del presente procedimento”.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo in via preliminare di dichiarare il ricorso improcedibile per intervenuta conciliazione tra le parti e nel merito di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto.
5. La società resistente deduce, in particolare, che l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria dal 2013 al 2017 si è reso necessario per la grave crisi aziendale vissuta e ha riguardato la maggior parte dei dipendenti, sospesi a zero ore. Afferma che la sospensione delle prestazioni lavorative è avvenuta assicurando il meccanismo di rotazione. Evidenzia che, conformemente a quanto previsto dagli accordi sindacali, venivano sottoscritte con le OO.SS. separate intese volte ad evitare opposizioni alla CIGS dei lavoratori, a fronte dell'erogazione di incentivi economici. Eccepisce che controparte, in adesione alle predette separate intese, sottoscriveva n. 16 verbali di conciliazione a copertura del periodo dal 2013 al 2017, rinunciando a qualsiasi impugnazione relativa al periodo di sospensione dal lavoro per i trimestri dedotti nelle citate conciliazioni, a fronte dell'erogazione mensile della somma di €
350,00, a titolo di transazione generale;
lamenta, infine, l'erroneità dei conteggi prodotti, stante l'imputazione della somma mensile di € 350,00 alla voce retributiva “indennità di posizione” anziché alla voce “transazione generale”. Eccepisce infine, in via riconvenzionale, la compensazione ex art. 1243 c.c. del credito vantato dalla società nei confronti del lavoratore pari ad € 19.673,31, somma dovuta a titolo di spese legali per i pregressi giudizi conclusi in cui il sig. è risultato soccombente. Pt_1
6. La causa, istruita documentalmente, previa autorizzazione delle parti al deposito di note difensive, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter
c.p.c. del 10 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a percepire dalla società convenuta le differenze retributive, comprensive di trattamento di fine rapporto e indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, determinate a mezzo di consulenza di parte, quale differenziale scaturito dalla illegittima collocazione del lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo dal 2013 al 2017.
8. L'eccezione con cui la società resistente invoca l'improcedibilità della domanda per intervenuta conciliazione tra le parti deve essere accolta e per conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile.
9. I sedici verbali di conciliazione in sede sindacale prodotti dalla società convenuta (doc. 5), aventi tutti il medesimo tenore letterale, sono relativi agli anni dal 2013 al 2017 e risultano debitamente sottoscritti dalla società convenuta, dal lavoratore e dai conciliatori. Nei medesimi verbali il lavoratore ha dichiarato, in adesione alle intese sindacali “a latere” rispettivamente del 19.3.2013, del 14.3.2014 e del 12.3.2015 (doc. 4), di rinunciare ad ogni pretesa relativa alla collocazione in per i periodi dal 2.9.2013 al 30.11.2013, dal 1.12.2013 CP_2
al 28.2.2014, dal 26.3.2014 al 31.5.2014, dal 1.6.2014 al 31.8.2014, dal 1.9.2014 al 30.11.2014, dal 1.12.2014 al 28.2.2015, dal 1.3.2015 al 25.3.2015, dal 26.3.2015 al 31.5.2015, dal 1.6.2015 al 31.8.2015, dal 1.9.2015 al 30.11.2015, dal 1.12.2015 al 29.2.2016, dal 1.3.2016 al 31.5.2016, dal 1.6.2016 al 31.8.2016, dal 30.9.2016 al 30.11.2016, dal 1.12.2016 al 28.2.2017, e nel mese di marzo 2017, a fronte dell'impegno assunto dalla società convenuta, di corrispondere al lavoratore, per ciascun mese dei periodi sopra indicati, “l'importo omnicomprensivo di euro
350,00 al solo fine di evitare qualsiasi vertenza giudiziale per ogni mese di sospensione dal lavoro e relativa collocazione in trimestrale”. CP_2
10. Il lavoratore, nell'atto introduttivo del giudizio, non ha impugnato i predetti verbali di conciliazione, neppure menzionati. Né risulta alcuna impugnazione precedente. Solo in prima udienza ne ha denunciato la nullità “in quanto contrari a norme imperative e contenenti transazioni su diritti non disponibili”, reiterando poi l'eccezione nelle note difensive autorizzate, con più articolate argomentazioni, ed evidenziando in particolare che “per il lavoratore non era possibile desumere l'effettiva portata delle proprie rinunce”.
11. Tali eccezioni vanno disattese in quanto palesemente infondate.
12. In primo luogo, il tenore letterale dei citati verbali manifesta in modo inequivocabile, ai sensi dell'art. 1362 c.c., l'intenzione delle parti di addivenire ad un accordo per prevenire il contenzioso che sarebbe altrimenti potuto scaturire da azioni di impugnativa del lavoratore in ordine alla sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria in relazione ai periodi citati. Sono esattamente individuati, in ogni accordo conciliativo, i periodi trimestrali di sospensione in CIGS alla cui impugnazione il lavoratore ha dichiarato di rinunciare, ritenendosi
“tacitato di ogni sua pretesa o diritto relativi alla collocazione in per il trimestre oggetto CP_2
del presente verbale”, e dunque – contrariamente a quanto sostenuto dall'attore nelle note difensive – con rinuncia anche alle pretese economiche relative ai predetti trimestri oggetto del presente giudizio, la cui fondatezza non potrebbe peraltro essere scrutinata prescindendo dalla domanda di accertamento della illegittimità dei periodi di CIGS in questione.
13. Per ciascun trimestre è stata esattamente individuata la controprestazione pecuniaria che il datore di lavoro si è impegnato a corrispondere, pari ad euro 350,00 mensili per trimestre di sospensione, cifra che non può ritenersi meramente simbolica e la cui congruità, a fronte delle rinunce operate dal lavoratore nell'esercizio, in sede protetta, della propria autonomia negoziale, questo giudice non può sindacare.
14. La sottoscrizione dei verbali di conciliazione, come è rimasto incontestato, è avvenuta dinnanzi al conciliatore in sede sindacale, il quale ha dato atto che le parti sono state rese edotte preventivamente “circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale ed, in particolare, la inoppugnabilità delle rinunce e transazioni”. Nessuna censura è stata articolata dall'attore in merito alla effettività dell'assistenza sindacale.
15. Non può dubitarsi, pertanto, della inoppugnabilità delle predette conciliazioni, siccome intervenute in sede protetta sindacale, ai sensi dell'art. 2113, ult. co., c.p.c. 16. Si evidenzia, in primo luogo, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi la validità della conciliazione sindacale anche se abbia ad oggetto diritti indisponibili, atteso che l'articolo 2113, comma 1, cod. civ., dopo aver stabilito l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c., individua il proprio limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma, che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185 ,410 e 411 c.p.c., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro (Cass. civ. n. 8898/2024).
17. Si osserva, in secondo luogo, che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione,
a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.
(Cass. civ. n. 24024/2013).
18. Come si è evidenziato sopra, non è in contestazione nella specie l'effettività dell'assistenza sindacale, perché la difesa del ricorrente non ha formulato, sotto tale profilo, alcuna specifica doglianza. Inoltre, la questione controversa (legittimità della collocazione in cigs del ricorrente nei trimestri sopra indicati), la natura e misura dei diritti rinunciati dal lavoratore (diritto a impugnare i provvedimenti datoriali che hanno disposto le dette sospensioni al fine di farne accertare la illegittimità e di far valere le conseguenti pretese patrimoniali), le reciproche concessioni (la rinuncia a dette impugnazioni e pretese a fronte di un corrispettivo esattamente determinato nella misura di euro 350,00) sono tutti elementi chiaramente desumibili dai verbali di conciliazione in esame.
19. Infine, deve rilevarsi che le allegazioni del ricorrente sui periodi di collocazioni in CIGS sono del tutto generiche, poiché il lavoratore si è limitato ad indicare il termine iniziale delle sospensioni mentre non vi è alcuna deduzione, né nell'atto introduttivo né nei successivi scritti difensivi, in merito ad ulteriori periodi di sospensione rispetto ai trimestri indicati nei verbali di conciliazione.
20. In conclusione, i verbali di conciliazione sindacale aventi ad oggetto la collocazione in cigs del ricorrente nei trimestri per cui è causa devono ritenersi inoppugnabili, con conseguente inammissibilità del presente ricorso.
21. Le spese di giudizio sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza e liquidate in favore della società convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al decreto per le cause di lavoro di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
22. Il ricorrente ha agito in giudizio in via del tutto pretestuosa, con mala fede ed evidente abuso dello strumento processuale, atteso che il medesimo, nonostante avesse sottoscritto ben 16 verbali di conciliazione in relazione ai periodi di sospensione in CIGS per cui è causa, neppure ne ha fatto menzione nell'atto introduttivo, fosse anche solo per impugnarli, salvo articolare le proprie censure, manifestamente infondate alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità richiamati, solo a seguito delle eccezioni di controparte.
Ricorrono pertanto, ad avviso di questo giudice, i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento in favore di controparte di una somma che si ritiene equo determinare in euro
500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., disposizione quest'ultima che, secondo un condividibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, configura una ipotesi di responsabilità processuale aggravata integrata da una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, per avere la parte agito o resistito in giudizio pretestuosamente.
Tale condanna è applicabile d'ufficio in caso di soccombenza della parte, anche a prescindere da un danno effettivo cagionato alla controparte, trattandosi di sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile (Cass. civ. n. 3830/2021; n. 20018/2020;
n. 29812/2019; Cass. n. 27623/2017).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
− dichiara il ricorso inammissibile;
− condanna il ricorrente a rimborsare alla società convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 4.216,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− condanna il ricorrente al pagamento in favore di controparte, ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., la somma di euro 500,00.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci