Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2020, n. 31046
CASS
Sentenza 6 novembre 2020

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In tema di controllo della corrispondenza nei confronti di un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., non è immediatamente reclamabile l'atto materiale di trattenimento di una missiva al medesimo diretta compiuto dalla direzione dell'istituto di pena ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, al fine di dare esecuzione al provvedimento con cui l'autorità giudiziaria abbia disposto il visto di controllo e la limitazione della corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter, commi 1 e 3, ord. pen., atteso che il predetto atto ha natura meramente provvisoria e funzionale a sottoporre la missiva alla valutazione di tale autorità, unica competente a decidere in ordine alla sua consegna al destinatario, con la conseguenza che soltanto avverso il provvedimento di essa, in quanto destinato a sostituire l'operato dell'autorità amministrativa, può essere proposto reclamo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2020, n. 31046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31046
    Data del deposito : 6 novembre 2020

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