Sentenza 6 novembre 2020
Massime • 1
In tema di controllo della corrispondenza nei confronti di un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., non è immediatamente reclamabile l'atto materiale di trattenimento di una missiva al medesimo diretta compiuto dalla direzione dell'istituto di pena ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, al fine di dare esecuzione al provvedimento con cui l'autorità giudiziaria abbia disposto il visto di controllo e la limitazione della corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter, commi 1 e 3, ord. pen., atteso che il predetto atto ha natura meramente provvisoria e funzionale a sottoporre la missiva alla valutazione di tale autorità, unica competente a decidere in ordine alla sua consegna al destinatario, con la conseguenza che soltanto avverso il provvedimento di essa, in quanto destinato a sostituire l'operato dell'autorità amministrativa, può essere proposto reclamo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2020, n. 31046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31046 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2020 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 1 Num. 31046 Anno 2020 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Data Udienza: 20/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da GA RM, detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., avverso il trattenimento disposto il 30.10.2019 di una missiva inviatagli da GA Cesare, ristretto in altra struttura penitenziaria, invocando la disapplicazione della circolare dipartimentale del DAP e dell'ordine di servizio in forza dei quali era stato operato il trattenimento proposto dal direttore della casa circondariale di appartenenza. Il Tribunale rilevava che il trattenimento della missiva de qua, proveniente da altro detenuto soggetto a regime differenziato, trovava legittimo titolo nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria che avevano sottoposto a visto di controllo preventivo per la durata di sei mesi la corrispondenza di GA RM, in ragione della- sua elevata pericolosità in qualità di esponente apicale del clan camorristico Amato-GA, limitando altresì la corrispondenza epistolare e telegrafica del soggetto con altri detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41- bis ord.pen. diversi dagli stretti congiunti. 2. Ricorre per cassazione GA RM, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui censura il riferimento a provvedimenti giudiziali assunti in violazione dell'art. 18-ter ord.pen., che avevano recepito acriticamente una circolare del DAP irrispettosa dei principi sanciti nell'art. 15 Cost.; deduce l'illegittimità di un blocco preventivo della corrispondenza con gli altri detenuti sottoposti a regime differenziato, prescindente dall'esame dei relativi contenuti. 3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Risulta ex actis che l'atto di trattenimento della missiva oggetto del reclamo dal ricorrente, su cui ha pronunciato l'ordinanza qui impugnata, era stato effettuato dalla direzione dell'istituto penitenziario di appartenenza del GA ai sensi dell'art. 38 DPR n. 230 del 2000, in funzione dell'esecuzione del provvedimento generale di sottoposizione a visto di controllo e limitazione della corrispondenza epistolare e telegrafica del detenuto disposto ai sensi dell'art. 18- ter commi 1 e 3 ord.pen. dall'autorità giudiziaria, trattandosi di imputato sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. (che al comma 2- quater prevede, nell'ambito della sospensione di una serie di regole del trattamento penitenziario ordinario, anche la sottoposizione a censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee 5 o nazionali aventi competenza in materia di giustizia). tivt- Si trattava, dunque, di un trattenimento per sua natura provvisorio e interinale, strumentale alla sottoposizione della missiva alla valutazione dell'autorità giudiziaria (individuabile nel caso di specie nel presidente del collegio del tribunale procedente al giudizio a carico dell'imputato), competente ai sensi del comma 5 dell'art. 18-ter ord.pen. a decidere se consegnare o meno la missiva al destinatario, essendo attribuito esclusivamente al giudice (e non alla amministrazione penitenziaria) il potere di adottare un provvedimento destinato a incidere su un dirItto (quello alla libertà della corrispondenza) oggetto di tutela costituzionale ex art. 15 Cost. Benché l'art. 38 comma 10 DPR n. 230 del 2000 preveda che il detenuto sia immediatamente avvisato del trattenimento della corrispondenza a lui diretta, l'atto censurabile con lo strumento del reclamo all'autorità giudiziaria (ex art. 18-' ter comma 6 ord.pen.) non è costituito, perciò, dall'attività di trattenimento materiale posta in essere dall'amministrazione penitenziaria, ma soltanto dal provvedimento del giudice che, su impulso dell'amministrazione, accerti la sussistenza dei presupposti che legittimano la mancata consegna della missiva al detenuto, sostituendosi completamente all'operato dell'autorità amministrativa. Il trattenimento provvisorio operato dalla direzione dell'istituto penitenziario non era dunque autonomamente reclamabile e il Tribunale, investito del reclamo irritualmente proposto dal GA, avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile (salvo restando il diritto dell'interessato di reclamare, nei termini, il successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria che avesse sancito il trattenimento). 3. La inammissibilità, per le ragioni appena esposte, del reclamo originario comporta la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale che avrebbe dovuto limitarsi a rilevare la relativa causa di inammissibilità. Sono, infine, inconferenti le censure rivolte in questa sede dal ricorrente al provvedimento giudiziale presupposto di sottoposizione a visto e limitazione preventiva della corrispondenza del GA, adottato ai sensi dell'art. 18-ter comma 3 ord.pen., che dovevano essere (tempestivamente) proposte nei confronti di detto provvedimento, di cui il trattenimento della singola missiva - rientrante nella categoria di quelle soggette a censura - costituisce attuazione necessitante (come si è detto) di apposita, ulteriore, sanzione giudiziale ai sensi del comma 5 del medesimo art. 18-ter. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 3.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 2 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2020