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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente est.
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 603/21 R.G., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Di Santo;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Di Pierri;
Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 268/2017 il Tribunale penale di Matera ha assolto, ex art. 530 cpv c.p.p., dal reato di cui all'art 612 cpv cp a lui ascritto perché il Controparte_1 fatto non sussiste.
Il era stato citato a giudizio per aver minacciato un male ingiusto a CP_1 Pt_1
perché agitando un forbicione, del tipo di quelli usati in agricoltura,
[...]
pagina 1 di 15 pronunciava all'indirizzo del le seguenti parole: 'vieni qua che ti taglio la Pt_1
testa'.
In particolare il tribunale ha così motivato l'assoluzione dell'imputato:
-ha ritenuto contraddittoria la prova acquisita nel corso dell'istruttoria dato che la persona offesa, ha confermato che il lo aveva minacciato Parte_1 CP_1
mediante i gesti e le parole descritte nel capo di imputazione, mentre il teste che era presente ai fatti, ha negato di avere udito la frase Testimone_1 intimidatoria pronunciata dal affermando di avere solo notato un “gesto” CP_1
con il forbicione;
né il teste è stato in grado di precisare se il si fosse trovato o Pt_1 meno a bordo dl trattore;
-ha sostenuto che i testi e hanno fornito Testimone_2 Testimone_3 una versione dei fatti completamente difforme rispetto a quella della persona offesa,
indicando quest'ultimo come autore di insulti ai danni dell'imputato Parte_1
e tacendo di condotte minatorie del . CP_1
Il Tribunale di Matera, quindi, ha concluso che “… la circostanza che lo Tes_1
non abbia percepito alcuna espressione vocale minacciosa a differenza del Pt_1 incrina ulteriormente l'impianto accusatorio …”
Il riferimento è ad una risposta negativa resa da ad una Testimone_1 domanda formulata dal Giudice : 'non le ha sentite lei le parole?' alla quale il teste ha risposto 'No'.
2. La sentenza n. 268/2017 del Tribunale di Matera è stata impugnata da Pt_1 ai soli effetti della responsabilità civile, formulando due motivi di appello:
[...]
1) erronea interpretazione delle dichiarazioni testimoniali di;
Testimone_1
2) inattendibilità dei testi e Testimone_2 Testimone_3
Quindi il ha chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in Pt_1 suo favore previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria
3.Con sentenza n. 446/2020 R.G. la Corte di Appello di Potenza, sezione penale, ha così deciso : “visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di
Matera in data 31.03.2017 appellata dalla parte civile ed emessa nei Parte_1
confronti di , condanna l'imputato al risarcimento dei danni Controparte_1
pagina 2 di 15 morali in favore della parte civile, liquidati equitativamente in euro 1.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, spese che liquida in euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.200,00 per il secondo grado, oltre accessori”
La Corte di Appello ha proceduto alla parziale rinnovazione dell'istruttoria ex art
603 comma 3 cpp disponendo nuovamente l'escussione della parte civile e del teste
. Testimone_1
La Corte ha motivato la decisione di condanna sostenendo che fosse stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della responsabilità del in CP_1 ordine al reato a lui ascritto desumibile dalla concorde descrizione della vicenda fornita dalla persona offesa, e dal teste all'esito della loro Parte_1 Tes_1 nuova escussione;
ha inoltre ritenuto di condividere la valutazione del primo giudice circa la scarsa rilevanza probatoria, ai fini della ricostruzione della vicenda, delle dichiarazioni rese dai testi e i quali non Testimone_2 Testimone_3 erano presenti al momento in cui l'imputato ha pronunciato la frase intimidatoria.
4.Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso in Cassazione
l'imputato, , sulla base di tre motivi: Controparte_1
1) violazione dell'art 603 cpp per avere la Corte di Appello disposto la rinnovazione parziale dell'istruttoria e di avere proceduto all'audizione soltanto dei testi e Pt_1
e non anche dei testi e;
Tes_1 Tes_2 Testimone_3
2) violazione dell'art 192 cpp avendo la Corte erroneamente ritenuto che il Tribunale avesse reputato ininfluenti le deposizioni dei testi , mentre il giudice di Tes_2
prime cure aveva ritenuto che questi ultimi avessero fornito una ricostruzione dei fatti completamente difforme da quella del Pt_1
3) violazione dell'art 192 cpp e vizio di motivazione avendo il teste nel Tes_1 corso dell'audizione da parte della Corte di Appello reso una versione difforme da quella in primo grado, laddove aveva negato di avere udito la minaccia proferita nei confronti della persona offesa.
5. Con sentenza n. 32748/2021, depositata il 02.09.2021, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza n.446/2020 resa dalla Corte di Appello
pagina 3 di 15 di Potenza, sezione penale, rinviando al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
In particolare la Suprema Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso sostenendo:
-che la Corte di Appello, stravolgendo il significato delle parole del Tribunale, ha liquidato la testimonianza degli come irrilevante ai fini della ricostruzione Tes_2 della vicenda, mentre, invece, detta ricostruzione era stata resa possibile in primo grado anche grazie alle loro dichiarazioni, che avevano smentito quella della persona offesa;
-che il ribaltamento della Corte di Appello di Potenza avrebbe richiesto una nuova audizione dei testi e giacché la non Testimone_2 Testimone_3 corretta valutazione dell'apporto conoscitivo fornito dai medesimi al Giudice di prime Cure in senso liberatorio contribuiva a determinare il ribaltamento che si era registrato in appello.
6. ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi alla sezione civile Parte_1
di questa Corte di appello e, dopo avere ripercorso lo svolgimento del processo nei diversi gradi del giudizio, ha dedotto:
-che la sentenza di assoluzione dell'imputato emessa dal Tribunale di Matera è frutto di un'errata lettura delle dichiarazioni del teste circa l'aver o Testimone_1
meno udito la frase minacciosa denunciata e su una presunta contraddizione circa il trovarsi o meno del medesimo teste e della persona offesa sul trattore al momento del fatto;
-che sulla base di ciò il giudice di prime cure ha ritenuto (errando) l'insussistenza della condotta del delitto ex art. 612 cpv c.p. di cui è imputato il sig. CP_1
, ritenendo inattendibili le dichiarazioni della persona offesa;
[...]
-che il suddetto assunto si basa su una risposta negativa resa dallo Tes_1
ad una domanda formulata negativamente;
[...]
-che la doppia negazione domanda – risposta ha tratto in errore in Giudice di primo grado penale che, peraltro, ha completamente trascurato il contenuto del verbale di
S.I.T. acquisito, con il consenso di tutte le parti, ai fini della decisione;
pagina 4 di 15 -che difatti a pag. 12 del verbale del 18.11.2016 alla domanda posta dal giudice 'non le ha sentite lei le parole?' il teste rispondeva 'no'; tale Testimone_1 risposta ha tratto in inganno il giudicante il quale ha ritenuto di interpretarla come risposta di conferma alla domanda posta;
-che ciò non può essere condiviso perché letteralmente la risposta negativa ad una domanda negativa non conferma la negazione dei fatti oggetto di domanda ma ne afferma l'esistenza: nel caso di specie la risposta negativa alla domanda 'non le ha sentite lei le parole?' ha il significato di 'no non è vero che non le ho sentite le parole' e pertanto va ad affermare che chi ha risposto alla predetta domanda 'ha sentito le parole'; che questo è il vero significato della risposta data dallo : il teste, Testimone_1 presente al momento del fatto, ha udito che, nel mentre agitava il forbicione, il proferiva la frase minacciosa 'ti taglio la testa'; CP_1
-che quanto detto trova riscontro sia nelle S.I.T. rese dallo il 24.09.2015, Tes_1 sia nelle dichiarazioni rese dinanzi al Tribunale e al collegio penale della Corte di
Appello;
-che le dichiarazioni dei testi a discarico, i fratelli non possono essere Tes_2
oggetto di valutazione ai fini della decisione, in primo luogo perché le circostanze riferite sono collocate, a livello temporale, in un momento precedente all'accadimento dei fatti per cui è causa, e inoltre perché i testi sono inattendibili a causa dei rapporti conflittuali con;
Parte_1
-che, infatti, pende un procedimento penale a carico di per il Testimone_2
reato di cui all'art. 56 e 610 c.p. in danno del inoltre in passato, Pt_1 Tes_2 ha denunciato il per il reato di cui all'art. 646 c.p. il cui
[...] Pt_1
procedimento è stato archiviato per l'inattendibilità del denunciante attesi i rapporti conflittuali tra le parti dovuti anche ad una presunta morosità del il quale Pt_1
avrebbe omesso il pagamento dei canoni di affitto del fondo di proprietà della famiglia Tes_2
Secondo l'attore, inoltre, al fine di valutare l'illeceità della condotta del CP_1
e la gravità della stessa, dovrà farsi riferimento non soltanto all'entità del
[...]
pagina 5 di 15 male minacciato ovvero del turbamento psichico causato al soggetto passivo dall'atto intimidatorio, ma anche considerare le modalità della minaccia (realizzata con l'uso di un forbicione simulando il taglio della testa) e al fatto che il CP_1
ha approfittato dalla presenza di un noto pregiudicato della zona per amplificare la portata della minaccia sfruttando la forza intimidatrice della presenza di Persona_1
, in tal modo provocando nel paura e disagio con ripercussioni
[...] Pt_1 psicologiche, morali sfociate in un timore ed in uno stato d'ansia del medesimo per l'incolumità propria e della propria famiglia.
Alla luce di tali deduzioni il ha chiesto a) di accertare e dichiarare che dal Pt_1 descritto comportamento del è derivato un grave danno di natura CP_1
patrimoniale e non patrimoniale e/o morale ed alla sua vita di relazione;
b) di condannare il convenuto al risarcimento dei danni in suo favore Controparte_1
da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. , con vittoria delle spese di lite.
7. Si è costituito in giudizio il quale, dopo avere rimarcato la Controparte_1 contraddittorietà della prova sia in ordine alla sussistenza della condotta illecita sia con riferimento ai danni lamentati dal ha chiesto il rigetto della domanda da Pt_1 quest'ultimo proposta con vittoria delle spese di lite.
8. Questa Corte di Appello ha proceduto all'escussione escusso i testi Tes_2
e in conformità a quanto statuito dalla Corte di
[...] Testimone_3
Cassazione e successivamente ha riservato la causa in decisione con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica, ritenendo superflue, per i motivi che saranno esposti, le ulteriori richieste di prova orale formulate da Pt_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
9.In via preliminare, occorre precisare che il giudizio è stato correttamente riassunto innanzi alla sezione civile della Corte di Appello, avendo la Suprema Corte disposto il “rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello”.
pagina 6 di 15 Ed invero, “Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena
"translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale” (Cass.
Civ., n. 25917/2019).
Qualora la Corte di Cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio di appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati» (cfr. Cass. n° 28011/2021). Del resto, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 c.c., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quello di convenuto-danneggiante» (cfr. Cass. n° 1754/2022
10. Occorre, pertanto, esaminare la domanda civile proposta da all'atto Parte_1
di costituzione di parte civile all'interno del processo penale, tenendo conto dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 32748/2021, come sopra riportati.
pagina 7 di 15 Premesso ciò, nella presente sede è necessario stabilire, in base alle regole processuali e probatorie proprie del processo civile, se sia stata fornita adeguata prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, vale a dire della condotta illecita attribuita a . Controparte_1
Orbene, deve evidenziarsi che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612
c.p., che ha natura di reato di pericolo, è necessario che la minaccia – da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (cfr. Cass. nn. 47739/2008, 21601/2010 e 644/2013), essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr. Cass. n°45502/2014) In conseguenza di ciò, sul piano dell'elemento soggettivo, agli stessi fini, il dolo richiesto è quello generico, consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira (cfr. Cass. n° 50573/2013).
Tanto premesso, ritiene la Corte che la domanda di risarcitoria proposta dal Pt_1 risulti fondata e debba, pertanto, essere accolta nei termini di seguito precisati.
Dall'istruttoria espletata nel presente giudizio e in quello penale è emersa la responsabilità di per i fatti denunciati da . Controparte_1 Parte_1
In particolare, con la querela sporta presso il Commissariato di P.S. Parte_1
di Policoro, ha riferito che il 25.08.2015 stava lavorando insieme a Tes_1
, sul terreno che gli aveva concesso in affitto , intorno
[...] Testimone_2
alle ore 17:30 – 18:00, ad una distanza di circa 5 metri da lui, Controparte_1 agitando nei suoi confronti un forbicione che teneva all'altezza del petto, con fare minaccioso, gridava al suo indirizzo: 'vieni qua che ti taglio la testa'. Insieme al c'era anche persona con precedenti penali. CP_1 Persona_1
Il ha confermato i fatti oggetto di denuncia anche nelle successive audizioni Pt_1
avvenute dinanzi al Tribunale di Matera e alla sezione penale della Corte di Appello di Potenza dove si è proceduto alla parziale rinnovazione dell'attività istruttoria, ex art 603 cpp.
pagina 8 di 15 Ritiene la Corte, che le dichiarazioni della persona offesa non meritano di essere disattese perché sono apparse genuine, precise e coerenti avendo la stessa fornito una ricostruzione dettagliata della vicenda descrivendo con precisione la collocazione spazio temporale, le persone che hanno assistito ai fatti, le modalità della condotta illecita realizzata dal , l'attrezzo impugnato da quest'ultimo CP_1
utilizzato per la minaccia.
Il inoltre, ha anche rappresentato che a causa di questioni economiche si Pt_1 erano rovinati i rapporti con lo zio, , e ciò aveva potuto costituire Controparte_1
il presunto movente che aveva spinto quest'ultimo ad agire nei suoi confronti con le descritte condotte intimidatorie.
In particolare, ha riferito il qualche anno prima il gli aveva fatto da Pt_1 CP_1 garante per un mutuo che lui aveva stipulato con un Istituto Bancario e siccome lui non riusciva ad ottemperare alle scadenze delle rate la banca aveva iniziato una procedura esecutiva nei confronti del fideiussore che si era conclusa con un atto di transazione;
che il per questo fatto nutre sentimenti di rancore nei suoi CP_1
confronti in quanto ha dovuto anticipare delle somme di denaro.
Nel corso delle plurime deposizioni rese dal dinanzi ad AG diverse egli ha Pt_1
sempre confermato, senza esitazione, gli elementi essenziali del fatto illecito riproducendo il racconto con sostanziale uniformità e rendendo dichiarazioni prive di contraddizioni eclatanti o insuperabili, che hanno trovato riscontro nelle circostanze riferite da e, parzialmente e indirettamente, anche Testimone_1 in quelle fornite dai testi e Testimone_2 Testimone_3
Proprio il contenuto delle dichiarazioni del teste e la valutazione della Tes_1 sua attendibilità hanno costituito l'oggetto principale sul quale si è concentrato il dibattito tra le parti e che hanno orientato le opposte decisioni assunte dai giudici di merito del primo e del secondo grado del giudizio.
Orbene, la valutazione complessiva delle deposizioni rese dal teste nelle diverse fasi del procedimento penale, dalle indagini preliminari fino al giudizio celebrato dinanzi al giudice dell'appello, consentono a questa Corte di esprimere un giudizio positivo pagina 9 di 15 sulla sua credibilità e sulla sua attendibilità per le ragioni che saranno di seguito esposte.
In particolare, è stato sentito a s.i.t. dalla p.g. in data 24.9.2015, Testimone_1
a circa un mese dall'accaduto, ed ha sostanzialmente confermato i fatti riferiti dal querelante dichiarando che si trovava in compagnia del quando il , Pt_1 CP_1 agitando un forbicione, ha proferito nei confronti dei le parole Parte_1
minacciose di cui al capo di imputazione e che insieme all'imputato era presente anche che subito dopo l'episodio il gli ha chiesto di Persona_1 Pt_1
chiamare la polizia.
Nel corso del dibattimento del processo penale celebrato dinanzi al Tribunale di
Matera, lo stesso teste, dopo avere confermato gran parte delle circostanze relative alla vicenda per cui è causa e dopo avere descritto l'atteggiamento minaccioso tenuto dal che aveva agitato un forbicione nei confronti del alla CP_1 Pt_1
domanda del giudice : non le ha sentite lei le parole il teste ha risposto “No”.
All'esito del dibattimento il giudice avendo ritenuto la prova contraddittoria ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto ai sensi dell'art 530 cpv c.p..
La Corte di Appello (dinanzi alla quale il processo era transitato a seguito dell'impugnazione della sentenza assolutoria proposta dalla parte civile) nel procedere alla rinnovazione parziale dell'istruttoria ha disposto nuovamente l'escussione di il quale su domanda a lui rivolta dalla Corte ".. Testimone_1
lei si ricorda se ha anche sentito o se ha visto solo il gesto?" ha dichiarato testualmente "No, no, no. Ho visto e ho sentito anche. Ho sentito." …” "Si. Ha detto: 'Vieni qua' con un forbicione in mano 'che ti taglio la testa.”, precisando e chiarendo in tal modo di avere udito le parole dal contenuto minaccioso proferite dal
, nonché confermando la dinamica dei fatti come da lui stesso descritta alla CP_1
p.g. e come descritta anche dalla persona offesa nel corso delle sue audizioni.
Le dichiarazioni rese dal testimone non possono essere ritenute Tes_1
inattendibili se valutate nella loro complessità, anche alla luce dei chiarimenti dallo stesso forniti alla Corte che hanno definitivamente dissolto ogni dubbio su ciò che egli ha visto e sentito. L'apparente contraddizione emersa dalle deposizioni del teste pagina 10 di 15 ha peraltro costituito il punto focale sul quale si è concentrata l'attenzione delle parti e della stessa Corte di Appello, sezione penale, che ha appositamente proceduto ad un approfondimento istruttorio al riguardo disponendo la rinnovazione dell'escussione del teste.
Vi è inoltre da considerare che la ricostruzione della vicenda fornita dal teste dinanzi al giudice del gravame è, altresì, sovrapponibile al racconto da lui reso alla p.g. quasi nell'immediatezza dei fatti quando è stato sentito a sommarie informazioni.
A fronte di un racconto in gran parte lineare, anche a seguito dei chiarimenti forniti dallo senza alcuna esitazione alla Corte, del tutto ininfluente si rivela Tes_1
l'imprecisione, molto enfatizzata dalla difesa del , riguardante la posizione CP_1
in cui si trovava la persona offesa al momento in cui è stata realizzata la condotta illecita e cioè se si trovasse a bordo del trattore ovvero fosse sceso dal mezzo, trattandosi di dettagli di scarso rilievo inidonei ad inficiare l'attendibilità del teste perché non intaccano affatto il nucleo essenziale dei fatti riferiti.
Occorre, anzi, considerare che proprio le imprecisioni riguardanti la descrizione di fatti secondari avvalorano maggiormente la genuinità della deposizione testimoniale perché consentono di escludere l'artificiosa costruzione del racconto che con il passare del tempo è inevitabilmente costellato da inesattezze a causa del naturale affievolirsi dei ricordi.
Né possono sorgere dubbi in ordine alla credibilità soggettiva di Tes_1
in assenza di elementi univoci e concreti, non evidenziati neanche dalle
[...] parti in causa, che inducano a sostenere che le dichiarazioni rese dal teste siano state ispirate da un intento calunnioso nei confronti di ovvero che egli Controparte_1 abbia serbato sentimenti di rancore nei confronti di quest'ultimo, così come non vi sono ragioni per sostenere che il teste abbia subìto condizionamenti da parte della persona offesa tanto forti da avallare pedissequamente le dichiarazioni di natura accusatoria dalla stessa rese nei confronti dell'imputato.
Nessun apporto significativo ai fini della decisione hanno fornito, invece, le deposizioni dei testi a discarico e perché Testimone_2 Testimone_4
pagina 11 di 15 gli stessi, come si vedrà, non hanno evidentemente assistito alla commissione della condotta illecita ascritta al . CP_1
In particolare, i fratelli hanno concordemente riferito di essere giunti sul Tes_2
posto verso le ore 16.30-17.00 e di essere andati via dopo circa 15 minuti;
di avere salutato e di avere visto che si trovava su un terreno Controparte_1 Parte_1 di loro proprietà che aveva preso in affitto;
che con il i rapporti si erano Pt_1
incrinati perché non aveva versato il canone di affitto del loro terreno;
di avere notato che il aveva fatto un gesto osceno rivolto sia a loro che a Pt_1 CP_1
, con il quale aveva dei problemi, ma quest'ultimo non aveva reagito, poi
[...] loro erano andati via.
A domanda specifica entrambi i testimoni hanno, inoltre, precisato che durante il tempo in cui loro si sono trattenuti sul posto non era presente Persona_1
Le circostanze riferite dai fratelli inducono fondatamente a ritenere che gli Tes_2
stessi non fossero presenti al momento in cui si sono verificati i fatti illeciti per cui è causa : i testi infatti hanno, in primo luogo, riferito di essere stati presenti sul posto intorno alle 16.30-17.00 e poi sono andati via, mentre la collocazione temporale della condotta illecita del si attesta intorno alle ore 17:30 – 18:00; inoltre CP_1
gli stessi testi hanno negato di avere visto sul posto la cui presenza Persona_1 al momento in cui sono accaduti i fatti per cui è causa è stata affermata dalla persona offesa, confermata dal teste e non contestata in giudizio da Tes_1 CP_1
.
[...]
Alla luce di quanto sopra si deve, pertanto, ritenere che la condotta delittuosa è stata commessa dal in un momento diverso rispetto a quello in cui erano CP_1 presenti e . Tes_2 Testimone_3
Occorre rimarcare che le dichiarazioni rese dai testi costituiscono indiretto Tes_2 riscontro di alcune circostanze riferite anche dalla persona offesa e dal teste e cioè che effettivamente sul posto e nella data in cui si sono svolti i fatti Tes_1
denunciati erano presenti e e Parte_1 Testimone_1 Controparte_1 che quest'ultimo aveva tra le mani un “forbicione” che stava utilizzando per lavori agricoli.
pagina 12 di 15 Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla responsabilità per i fatti illeciti ascritti a rilevandosi la piena Controparte_1 riconducibilità degli accadimenti narrati alla fattispecie del reato in contestazione di cui all'art 612 cpv cp stante la prospettazione da parte del del pericolo di CP_1 un male ingiusto nei confronti della vittima e la evidente attitudine della condotta illecita ad intimorire quest'ultima mediante trattandosi di minaccia di morte con l'utilizzo di un oggetto atto ad offendere.
Con riguardo alla sussistenza del danno e alla quantificazione del risarcimento, posto che il danno non patrimoniale si concretizza nella conseguenza pregiudizievole della condotta lesiva e, come tale, deve essere oggetto di allegazione e di prova, la Corte deve in primo luogo evidenziare che detta prova può essere fornita anche con il ricorso a presunzioni semplici, con particolare riferimento al mezzo utilizzato nel proferire l'espressione lesiva, alle condizioni personali degli interessati, alla rilevanza dell'offesa e così via.
Passando ora all'accertamento dei danni subiti dall'attore in conseguenza del fatto illecito appena indicato, giova rammentare che il danno non patrimoniale di cui viene chiesto ristoro trova fondamento normativo negli artt 2 Cost. e 2059 c.c., integrando un danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (ex multis, Cass.
n. 11269/2018).
Nel caso in esame, è certamente possibile presumere, anche ricorrendo a massime di esperienza, che il abbia temuto seriamente per la propria incolumità come Pt_1
dimostra il fatto che egli nell'immediatezza dei fatti ha chiesto a Tes_1
pagina 13 di 15 di chiamare subito la polizia non senza considerare le modalità con cui la Tes_1
minaccia è stata posta in essere mediante l'uso di un forbicione simulando il taglio della testa e in presenza di (che era in compagnia del ), Persona_1 CP_1
persona che ha gravi precedenti penali ( v. certificato del casellario giudiziale sub doc 16 allegato dal e che si era reso autore di altro delitto ai danni del Pt_1 Pt_1
allorquando, su mandato di lo aveva minacciato Testimone_2 telefonicamente onde costringerlo a rilasciare il fondo che aveva in Parte_1 fitto di proprietà della famiglia di Per tali fatti è stato condannato dal Tes_2
Tribunale penale di Matera (v. sent. 476/2019 sub doc. 17 allegato dal . Pt_1
Gli elementi appena evidenziati costituiscono, ai sensi dell'art 2729 cc, presunzioni gravi, precise e concordanti del pregiudizio non patrimoniale per il forte timore e il patema d'animo sofferto dalla parte attrice per effetto della condotta illecita realizzata dal . CP_1
Ai fini della liquidazione equitativa di tale danno, si ritiene equo che il danno non patrimoniale patito dal debba essere quantificato in euro 1.000,00 in moneta Pt_1
attuale.
Non può, invece, essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale non essendovi la benchè minima prova della sua sussistenza.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale e quindi di debito di valore, gli interessi andranno calcolati al tasso legale ed applicati sull'importo di € 1000,00 devalutato al dì dell'illecito ed annualmente rivalutato in applicazione degli indici
Istat, dalla data dell'illecito, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza,
Posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, dalla data della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sull'importo totale così risultante (comprensivo del capitale liquidato all'attualità di uro 1000,00
pagina 14 di 15 e degli interessi calcolati come innanzi indicato), dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, sino al soddisfo.
11.Le spese di lite relative a tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 minimi penali ( per le precedenti fasi e gradi) e dei parametri minimi civili per il presente procedimento, stante la non complessità del giudizio, tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 1.100).
Le spese devono essere poste a carico di e liquidate in favore Controparte_1
dell'erario essendo ammesso al patrocinio a carico dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio promosso
- Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al risarcimento del danno, in favore di pari ad euro Controparte_1 Parte_1
1000,00 oltre interessi come in motivazione;
-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'erario, Controparte_1
ai sensi dell'art. 133 dpr. n. 115/2002, così liquidate:
-per il giudizio innanzi al Tribunale penale di Matera: € 1797,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Appello penale di Potenza: € 2.128,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
-per il giudizio penale in Cassazione: € 3167,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
-per il giudizio di rinvio innanzi alla Corte di Appello civile di Potenza: € 337,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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