Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/05/2026, n. 8589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8589 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08589/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03188/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3188 del 2023, proposto da
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Provincia di Viterbo, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Stringola e Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revoca
del decreto ingiuntivo n. 9400 del 24.11.2022, reso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I ter, e notificato all’Avvocatura Generale dello Stato in data 13.01.2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento alle Amministrazioni opponenti della somma di euro 1.085.183,98 a titolo di interessi legali maturati su residui perenti già liquidati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. NI LL EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Le odierne amministrazioni opponenti chiedono la revoca del decreto ingiuntivo n. 9400, emesso in data 24.11.2022 dalla Sezione I Ter di questo Tribunale e notificato all’Avvocatura Generale dello Stato il 13.1.2023, per l’importo di euro 1.085.183,98 oltre spese del procedimento.
1.1. La predetta somma costituisce l’importo reclamato dalla Provincia di Viterbo a titolo di interessi maturati sulla sorte capitale, a decorrere dall’8.10.2010 (data della costituzione in mora del Ministero intimato) sino all’effettivo incasso, calcolati sulle singole voci costituenti la sorte complessiva di euro 13.586.669,31 corrisposta dal Ministero dell’Interno su residui perenti già pagati.
1.2. L’opposizione è affidata ai motivi di diritto così rubricati: I. “Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito” ; II. “Infondatezza della pretesa creditoria” ; III. “Errata identificazione del dies a quo degli interessi e conseguente errata quantificazione della somma pretesa”.
1.3. L’impugnativa si conclude con le richieste volte, in via principale, a dichiarare inammissibile la domanda proposta in via monitoria dalla Provincia di Viterbo per difetto di giurisdizione del Tribunale adito; in subordine, a revocare il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria o, comunque, per errata quantificazione della somma pretesa.
2. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Provincia di Viterbo, instando per il rigetto del ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p. a., all’udienza di merito straordinario del 10 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
4. In via preliminare, va anzitutto disattesa l’istanza, formulata dall’Avvocatura dello Stato, di riunione del presente giudizio a quello, instaurato in riassunzione innanzi a questo Tribunale dalla Provincia di Viterbo, a seguito della sentenza n. 124 del 12.1.2022, con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la statuizione del Tribunale di Roma in ordine al difetto di giurisdizione del G.O. in subiecta materia , declinata a favore del Giudice Amministrativo .
4.1. Infatti, la Provincia di Viterbo nella memoria da ultimo depositata ex art. 73 c.p.a. ha rappresentato che “Stante l’accoglimento del ricorso per Decreto ingiuntivo e della successiva opposizione dei Ministeri (Rg 3188/2023), l’ente locale, senza alcuna rinuncia al proprio credito e alla propria azione, non ha più avuto interesse a coltivare il giudizio RG 15433/22 per evidente duplicazione della domanda ed ha, pertanto, soprasseduto al deposito dell’istanza di prelievo”.
4.2. La circostanza trova conferma nell’avvenuta adozione, da parte del Presidente della Sezione I Ter di questo Tribunale, del decreto decisorio n. 1826/2024, con il quale il prefato giudizio R.G. n. 15433/2022 è stato dichiarato perento .
4.3. Sempre in limine va rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta con il ricorso in opposizione (sia in senso assoluto, essendosi ad avviso della parte in presenza di atti di natura politica sottratti al sindacato giurisdizionale, sia in senso relativo per essere - sempre ad avviso della parte - la questione devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti), in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa provinciale, a seguito dell’acquiescenza prestata dalle opponenti alla predetta sentenza della Corte di Appello di Roma n. 124/2022, si è formato il giudicato sulla statuizione di giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo.
4.4. Invero, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla giurisdizione, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori del processo, nel quale siano state adottate, quando, in esse, la decisione - sia pure implicita - sulla giurisdizione si rapporti, ad essa collegandosi, con una statuizione di merito, ciò che è appunto accaduto nella fattispecie all’esame (cfr., ex multis , Cass., Sez. Un., n. 15208 del 21 luglio 2015; Cass. civ., Sez. Unite, 10 agosto 2005, n. 16779 Cass. SSUU, 19 novembre 1999, n. 802; Cass. Sez. unite 05 febbraio 1999, n. 45).
5. Nel merito, l’opposizione è infondata.
5.1. La parte opponente sostiene che l’Accordo sancito in data 19.2.2015 in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, d’intesa con ANCI e UPI, ha definito in modo puntuale ed esaustivo il quantum dovuto ai singoli enti locali, cristallizzando per la Provincia di Viterbo il credito nella misura di euro 13.586.669,31.
5.2. Tale pattuizione – nella prospettazione difensiva dell’Avvocatura dello Stato – assumerebbe natura di vera e propria transazione, precludendo all’Amministrazione provinciale la facoltà di esigere ulteriori somme a qualsiasi titolo poste a carico della finanza pubblica; conseguentemente, la pretesa creditoria de qua agitur sarebbe priva di fondamento giuridico, imponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5.3. In via subordinata, si contesta l’erroneità del computo degli accessori del credito, atteso che la decorrenza degli interessi legali dovrebbe essere fissata esclusivamente a far data dal 19.2.2015, momento in cui, a seguito dell’approvazione del piano di riparto e della relativa disponibilità delle risorse erariali, il credito è divenuto effettivamente liquido ed esigibile.
6. Così compendiati i motivi di diritto addotti a sostegno del ricorso in opposizione, osserva il Collegio che l’accordo ex art. 9 del D. Lgs. n. 281/1997 costituisce, per sua natura, un atto di concertazione e di coordinamento istituzionale, volto a definire criteri e modalità per il riparto di risorse o la gestione di flussi finanziari, come appunto i residui perenti.
6.1. Affinché l’Accordo del 19.2.2015 sui residui perenti non sia solo un “piano di rientro” procedurale, ma una vera transazione inter partes , dovrebbero ravvisarsi nel caso all’esame i presupposti normativi delineati dall’art. 1965 cod. civ.,
6.2. Sennonché – pur esistendo in illo tempore una res dubia (ossia un contenzioso civile innanzi al Tribunale di Roma, relativo alla presenza di un decreto ingiuntivo, opposto e non ancora definitivo) – difettano i presupposti dell’ aliquid datum, aliquid retentum e dell’intenzione di porre fine alla lite giudiziaria, che nella specie non è dato rinvenire, dal momento che la Provincia di Viterbo avrebbe dovuto rinunciare a tutto o parte degli interessi moratori e che tale elemento - come pure l’intenzione di porre fine al giudizio in essere - non emerge dall’Accordo in questione.
6.3. In altre parole, nell’Accordo in questione non è dato rinvenire quelle “reciproche concessioni”, che necessariamente caratterizzano il contratto di transazione ex art. 1965 cod. civ.: alcuna rinuncia agli interessi risulta essere stata formalizzata dalla Provincia di Viterbo, sia nella fase stragiudiziale, che nel contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Roma e alla Corte di appello di Roma.
7. Dunque, nella controversia che ne occupa non è predicabile il valore transattivo dell’Accordo del 19.2.2015, viepiù alla stregua della circostanza che esso non è stato recepito da una delibera dell’Ente locale che ne espliciti la convenienza economica, né è presente una clausola espressa, con cui la Provincia si impegni a non attivare nuove procedure per il recupero delle somme o degli interessi, a fronte del rispetto da parte del Ministero del cronoprogramma dei pagamenti.
8. Da ciò discende che la decorrenza temporale degli interessi non può individuarsi nella data dell’Accordo, come preteso dalle Amministrazioni opponenti, ma nella data di costituzione in mora del Ministero, coincidente con la nota prot. n. 63045 dell’8.10.2010, a mezzo della quale la Provincia di Viterbo ha richiesto al Ministero dell’Interno la reiscrizione in bilancio dei residui perenti.
9. Per le ragioni suesposte, il ricorso in opposizione va respinto, in quanto infondato, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia di Viterbo, che liquida nella somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI FI, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
NI LL EI, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NI LL EI | NI FI |
IL SEGRETARIO