Art. 6.
Gli importi degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/1968 del consiglio in data 27 giugno 1968, e successive modificazioni ed integrazioni, recuperati all'atto dell'esportazione dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione allo apposito capitolo 3405 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere riassegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) a reintegro degli aiuti erogati per conto delle Comunita' europee.
Gli importi degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/1968 del consiglio in data 27 giugno 1968, e successive modificazioni ed integrazioni, recuperati all'atto dell'esportazione dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione allo apposito capitolo 3405 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere riassegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) a reintegro degli aiuti erogati per conto delle Comunita' europee.