Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
Qualora nessun ente o associazione faccia richiesta di affidamento di animali sequestrati o confiscati, ai sensi dell'art. 19 quater disp. att. cod. pen., nè comunque offra adeguate garanzie di poterli tenere in modo adeguato, l'obbligo di far fronte al loro mantenimento, dopo la confisca, grava sul Comune, in quanto ente che vanta una posizione di garanzia rispetto al benessere degli animali presenti sul territorio.
Commentari • 6
- 1. Responsabilità amministrativa degli animali sottoposti a confisca o soggetti di maltrattamento sul territorio comunaleMirella Astarita · https://www.iusinitinere.it/
Esistono sottili fili che si intrecciano tra il Comune, personificato dal Sindaco, e lo stato di benessere di animali sottoposti a confisca sul territorio comunale. Un rapporto, quello tra P.a. e “occupanti” del suolo comunale, che vede il Sindaco ricoprire la figura di garante nei confronti delle strutture che richiedono di occuparsi di animali sottoposti a confisca, e come responsabile della scelta di strutture ed associazioni, laddove, nessuna ne abbia fatto spontanea richiesta. La sentenza della IV sezione della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n°18167 del 2017 ha chiarito questo punto stabilendo le competenze del sindaco nel caso di specie. Il fatto oggetto della sentenza …
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Per legge il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La sentenza che può leggersi in allegato si segnala non tanto per la vicenda sostanziale - relativa ad un caso, evidente, di detenzione di un cane in condizioni incompatibili con la sua natura - quanto piuttosto per le decisioni adottate dal Tribunale di Milano in ordine, rispettivamente, alla confisca dell'animale e alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal Comune di Milano, costituitosi parte civile nel procedimento. Oggetto della pronuncia è la condotta tenuta da un dog sitter che aveva lasciato il cane affidatogli chiuso per diversi giorni in un appartamento, in assenza di cibo e acqua, senza …
Leggi di più… - 3. Art. 240 - Confiscahttps://www.filodiritto.com/
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- 5. Animali maltrattati: in caso di confisca spetta al Sindaco il mantenimentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 agosto 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2017, n. 18167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18167 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
18 167-17 Mi REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. Fausto Izzo Carla Menichetti CC 31/01/2017- Patrizia Piccialli R.G.N. 40204/2016 Pasquale Gianniti Relatore Gabriella Cappello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla già custode giudiziaria NE ER, quale titolare dell'Allevamento del Martinetto di ER NE, nata il [...] nel procedimento già pendente nei confronti di ME SE, nato [...], e quindi definito con decreto penale di condanna 12/2/2007, divenuto esecutivo il 14/3/2007; avverso l'ordinanza del 05/09/2016 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cuneo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Cuneo, quale Giudice dell'esecuzione, con ordinanza 5/9/2016 ha respinto la richiesta di liquidazione formulata dall'Allevamento del Martinetto di ER NE per la custodia di alcuni cani, oggetto dei maltrattamenti contestati a ME SE, per i quali era stato emesso decreto penale di condanna (poi divenuto definitivo, perché non opposto) ed era stata disposta la confisca, senza che poi ne venisse disposta la destinazione a norma dell'art. 19 quater disp. att. c.p.
2.Avverso la suddetta ordinanza, tramite difensori di fiducia, propone ricorso NE ER, quale titolare dell'Allevamento del Martinetto, articolando 3 motivi.
2.1. Nel primo si deduce violazione degli artt. 666 e 676 c.p.p. e dell'art. 19 quater disp. coord. e trans. cod.pen. -La ricorrente dopo aver premesso che, a seguito di precedente declaratoria di non luogo a provvedere e di successivo ricorso, questa Corte ha qualificato l'atto di impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p., rimettendo gli atti al Tribunale di Cuneo perché procedesse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 666 c.p.p. si lamenta che il Giudice dell'esecuzione con la ordinanza impugnata era incorso nella violazione delle sopramenzionate disposizioni di legge, in quanto: a) con il menzionato decreto penale di condanna era stata disposta la confisca dei cani sequestrati, senza mai nulla stabilire (nonostante i solleciti) in merito all'affidamento dei cani;
b) questi erano così rimasti presso l'Allevamento ricorrente, al quale erano stati affidati in custodia giudiziaria in data 3/5/2006 in forza dell'esecuzione del provvedimento di sequestro;
mentre, ai sensi del citato art. 19, avrebbero dovuto essere affidati in custodia alla richiedente Lega Italiana Difesa degli Animali. La ricorrente si lamenta inoltre che nell'ordinanza impugnata viene riferito, contrariamente al vero, che gli animali erano stati affidati alle cure dei Comuni di SA e IG ZO (che avrebbero dovuto occuparsi dei cani confiscati e sobbarcarsi gli oneri di mantenimento), mentre invece erano stati a lei affidati, quale titolare dell'Allevamento del Martinetto.
2.2. Nel secondo si deduce violazione dell'art. 240 c.p. anche in relazione alla normativa di cui al dPR 8 febbraio 1954, n. 320, e all'art. 3 del dPR 31 marzo 1979. La ricorrente deduce che il Giudice dell'esecuzione è incorso nella violazione delle suddette disposizioni di legge laddove ha ritenuto che dal momento in cui il disposto sequestro, atto limitativo del diritto di proprietà, si converte nella 2 q confisca, atto di trasferimento coattivo del diritto stesso, si sarebbe realizzato il trasferimento della proprietà degli animali al Comune. La violazione conseguirebbe dal fatto che non vi è nessuna norma speciale che attribuisca ad un ente diverso dallo Stato la proprietà degli animali ed, anzi, potendosi argomentare in senso contrario proprio sulla base del citato art. 19 (in forza del quale gli animali, oggetto di sequestro o confisca, sono meramente "affidati", e non assegnati o trasferiti in proprietà ad associazione od enti che ne facciano richiesta). D'altronde l'ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria laddove indica nel Comune, dapprima, l'ente proprietario dei cani confiscati, e, poi, l'ente affidatario degli stessi. In definitiva, secondo la ricorrente, in difetto di diversa regolamentazione, la proprietà dei cani confiscati deve essere ricondotta allo Stato secondo il modello generale della confisca con conseguente obbligo a carico dello stesso di mantenimento.
2.3. Nel terzo si deduce ancora violazione dell'art. 2948 n. 4 cc in punto di ritenuta prescrizione del diritto ad ottenere il compenso per la espletata custodia. La ricorrente - dopo aver premesso di aver chiesto che i cani affidati al suo allevamento fossero affidati ad altro ente a norma del citato art. 19 (e in particolare alla LIDA Sezione di Cuneo, che ne aveva fatto richiesta) - osserva che dal provvedimento di sequestro 3 maggio 2006, in forza del quale il suo Allevamento era stato nominato custode, non risulta stabilita nessuna periodicità nella corresponsione, con conseguente inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione (previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.) e con conseguente applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale (come peraltro statuito, in via generale, dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25161 del 2002). Aggiunge comunque che, quand'anche si volesse ritenere operativo nella specie il termine quinquennale di prescrizione, lo stesso non sarebbe nel caso di specie intervenuto per effetto dell'atto interruttivo costituito dalla istanza di liquidazione del compenso presentata in data 24/5/2012 (che seguiva provvedimento 28/3/2008 con il quale il Gip aveva liquidato le spese di custodia per il periodo antecedente la confisca). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. -2.Non fondati sono i primi due motivi di ricorso, che in quanto entrambi concernenti la competenza a provvedere in materia di animali sequestrati (nella specie cani meticci), una volta che degli stessi sia stata disposta la confisca - sono qui trattati congiuntamente. тя 3 3.In vista della soluzione da darsi al quesito nel caso di specie, occorre tener presente i seguenti dati fattuali, risultanti dagli atti del fascicolo: -in data 3 maggio 2006 sono stati affidati in custodia giudiziaria all'Allevamento del Martinetto, odierno ricorrente nella persona della sua titolare, n. 8 cani sequestrati a tale ME SE, indagato in relazione al reato di maltrattamento continuato dei cani sequestrati, commesso in Costigliole ZO e SA, fino al 3 maggio 2016; -il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ZO con decreto 12-15/2/2007 (divenuto esecutivo il 14/3/2007) condannava il ME per il reato di cui sopra alla pena di euro 5000 di ammenda, disponendo la confisca dei cani sequestrati;
-lo stesso Giudice con decreto 28-29/3/2008, su richiesta dello stesso, ha liquidato in favore del custode Allevamento del Martinetto di M. NE a titolo di compenso per 315 giorni di custodia (e cioè sino alla data del 14/3/2007, in cui era divenuto esecutivo il decreto penale) e fatto salvo il diritto dello Stato di rivalersi sul ME la somma di euro 8.946,00 (iva inclusa), - rilevando che, essendo stata disposta la confisca, per la custodia successiva alla citata data del 14/3/2007, le spese di custodia erano a carico dei Comuni di SA e di Costigliole ZO, ai quali disponeva comunicarsi il decreto medesimo;
- dopo alcuni anni, e precisamente, in data 24/4/2012, l'Allevamento del Martinetto, in persona del suo titolare, tramite difensore di fiducia, presentava istanza nella quale dopo aver fatto presente che nel decreto penale di condanna nulla era stato disposto circa l'assegnazione degli animali confiscati e che dalla data del sequestro i cani erano rimasti in custodia presso lo stesso richiedente chiedeva procedersi ad integrare il decreto penale di condanna;
- mentre con successiva memoria integrativa precisava che, degli 8 cani sequestrati, 2 erano stati ritirati dal Comune di Costigliole ZO, che aveva provveduto a corrispondere il compenso per la relativa custodia;
3 erano nelle more deceduti ed altri 3 erano ancora in custodia;
-il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di ZO, ad evasione della istanza che precede, con decreto 19/6/2012, faceva presente che, a seguito della confisca, come già esplicitato nel provvedimento di liquidazione 28/3/2008 e come desumibile dalla normativa statale che attribuisce al Comune i compiti relativi ai cani randagi, spettava ai Comuni di SA e di Costigliole ZO occuparsi dei cani confiscati (ciascuno in relazione a quelli che si trovavano nel rispettivo territorio), sobbarcandosi eventualmente gli oneri del relativo mantenimento;
-dopo alcuni anni ancora, e precisamente in data 12/2/2016, la titolare dell'Allevamento, a mezzo di altro difensore, presentava altra istanza al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cuneo chiedendo ordinarsi l'affidamento in custodia alla locale sezione della Lega Italiana Difesa degli Animali dei 3 cani sequestrati ancora viventi che si trovavano presso di se;
ma il Giudice dell'esecuzione con decreto 24/2/2016 dichiarava il difetto di giurisdizione a provvedere sull'istanza, rilevando che aveva potere sui corpi di reato fino all'irrevocabilità del decreto penale, ma che, una volta che i beni sono stati confiscati, ogni decisione in merito agli stessi spetta all'Autorità amministrativa;
-lo stesso Giudice dell'esecuzione, investito di una nuova istanza da parte dell'Allevamento, con decreto 24/5/2016, dopo aver richiamato quanto esplicitato nel decreto di liquidazione 28/3/2008 e nel provvedimento 19/6/2012, dichiarava non luogo a provvedere sulla stessa (non senza rilevare che dalla delibera del Comune di SA del 3/12/2007 risultava che l'Allevamento istante dal precedente 30/11/2007 svolgeva il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi per detto Comune, ricevendone dallo stesso un compenso annuale); - il decreto veniva opposto, ma l'opposizione veniva respinta dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza impugnata, emessa per l'appunto il 5/9/2016. 4. Tanto premesso in fatto, in punto di diritto, può essere utile ripercorrere brevemente, per una esigenza di ricostruzione sistematica, la normativa in materia di tutela degli animali sul piano internazionale e nazionale.
4.1. Sul piano internazionale, primo provvedimento che ha affermato il rispetto di ogni forma di vita è la Dichiarazione Universale dei diritti degli animali, proclamata a Parigi presso la sede dell'Unesco il 15/10/1978 e sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico e scientifico. Detto documento, pur non avendo alcun rilievo sul piano giuridico, ha tuttavia avuto il merito di esprimere, all'art. 1, il principio in base al quale: "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza", che ha influenzato la successiva legislazione in materia di tutela degli animali. Il primo provvedimento a valenza giuridica, invece, è stato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e successivamente ratificata nel nostro Paese con legge nazionale n. 201 del 2010. Detta convenzione ha previsto "che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi", e ha affermato "l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società". 5 Infine, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (firmato a Lisbona da 27 Paesi dell'Unione il 1 gennaio 2009 e ratificato dall'Italia con legge n. 130 del 2008), all'art. 13, ha riconosciuto gli animali come esseri "senzienti" ed ha imposto al legislatore comunitario di tenere in considerazione tale status giuridico nel processo di formazione delle norme comunitarie. La qualificazione dell'animale come essere senziente ha determinato anche un impegno degli stati membri sul punto della tutela degli animali e sulle relative politiche, che devono essere ispirate ai principi di protezione e di benessere degli animali stessi.
4.2. Passando all'ordinamento interno, la normativa nazionale in materia di animali da compagnia si è sviluppata nel corso degli anni attribuendo, con sempre maggiore chiarezza, ruoli, ambiti di intervento e responsabilità dei differenti soggetti coinvolti. Il periodo cruciale in tal senso si è registrato a cavallo degli anni '90 del secolo scorso: la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 - pensata per tutelare gli animali da compagnia e per prevenire il fenomeno del randagismo ha demandato alle regioni il compito di attuare le previsioni in essa contenute e, così facendo, ha attribuito specifici compiti alle diverse istituzioni ed autorità di controllo (oltre che ai proprietari degli animali), determinando la nascita di una disciplina "a strati". Ciò in quanto il recepimento della legge da parte delle singole regioni non è stato omogeneo su tutto il territorio nazionale e comunque ha comportato la previsione, nell'ambito del contrasto al fenomeno del randagismo, di compiti dello Stato, delle regioni e degli enti e organi locali. Un passaggio storico si è verificato con la legge 22 novembre 1993 n. 473, che ha tutelato gli animali, domestici e selvatici, da ogni forma di maltrattamento, incrudelimento ed uccisione gratuita, non più semplicemente in via indiretta, come già avveniva in passato, sul presupposto che detta condotta offendeva il sentimento degli uomini, ma in via diretta, sul presupposto che il maltrattamento è comportamento contro altro essere vivente (sia pure animale e non umano). In altri termini, per effetto della suddetta legge, l'animale di affezione non è più un mero oggetto nel nostro ordinamento, ma un soggetto, capace di emozioni proprie e, soprattutto, in grado di sviluppare forti legami di affetto con il padrone e con la famiglia che lo accoglie. Un altro caposaldo, che ha profondamente modificato l'assetto normativo in tema di tutela giuridica degli animali, è stata la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", che ha introdotto nel codice penale il titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" (poi aggiornata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, in tema di protezione degli animali da compagnia, che ha ratificato in Italia la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia). Detta legge oltre ad introdurre nuove ipotesi di delitti (e precisamente l'uccisione di animali ex 544 bis, il loro maltrattamento ex 544 ter, l'uso di animali in spettacoli o manifestazioni vietate ex art. 544 quater ed il divieto di combattimento tra animali ex 544 quinquies) - all'art. 544 sexies ha previsto la confisca obbligatoria dell'animale, vittima del reato, ogni qual volta l'imputato venga condannato (o patteggi la pena) per uno dei delitti di cui al titolo IX bis (con la sola esclusione del delitto di uccisione di animale, non essendo in tal caso più possibile l'apprensione dell'animale vivo). La legge 20 luglio 2004, n. 189, all'art. 1 ha anche modificato l'art. 727 c.p., concernente oggi, oltre che l'abbandono, anche "la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". La fattispecie incriminatrice introdotta dalla suddetta legge speciale si pone in continuità con la fattispecie contravvenzionale già prevista dal codice penale e, per quanto qui interessa, non essendo richiamata dall'art. 544 sexies, non prevede uno specifico provvedimento di confisca. Tuttavia, la detenzione di animali in siffatte condizioni, costituendo reato (sia pure contravvenzionale), rientra comunque nell'ipotesi di cui all'art. 240 comma 2 n. 2 del codice penale (in base al quale, come è noto, deve sempre essere ordinata la confisca delle cose, la detenzione delle quali costituisca reato, a meno che esse non appartengano a persone estranee al reato).
5. Alla luce del suddetto quadro normativo, occorre ora tornare al quesito di partenza ed individuare il soggetto competente a provvedere in materia di animali sequestrati, una volta che degli stessi sia stata disposta la confisca. Orbene, in forza del disposto dell'art. 19 quater disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (introdotto dall'art. 3 della legge n. 189 del 2004), gli animali, oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, sono affidati alle associazioni o agli enti (ad oggi individuati con decreto 2 novembre 2006 del ministro della salute, adottato di concerto con il ministro dell'interno) che ne facciano richiesta e che diano garanzia di poterli tenere in modo adeguato. Ma per il caso in cui nessuna associazione o nessun ente, tra quelli individuati, faccia richiesta di affidamento o comunque nessuno di essi dia garanzia di poter tenere gli animali confiscati in modo adeguato si pone il problema di individuare l'ente pubblico che si deva far carico del mantenimento degli animali confiscati. Nel caso di specie nel quale, si ribadisce, si tratta di cani meticci - l'ente pubblico è stato correttamente individuato nella ordinanza impugnata dal Giudice 7 тя dell'esecuzione di ZO nella figura del Comune, in persona del Sindaco pro tempore, nel cui territorio ha sede l'allevamento ricorrente. Invero, in via generale, il d.P.R. 31 marzo 1979, all'articolo 3, attribuisce al Sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali presenti sul territorio comunale. D'altra parte, in base al d.P.R. 8 febbraio 1954, n.320, recante Regolamento di Polizia Veterinaria, il Sindaco è individuato quale massima autorità sanitaria locale, con poteri decisioni e coercitivi maggiori a quelli riconosciuti agli operatori del Servizio AUSL (operatori che, esercitando funzioni di vigilanza, svolgono di fatto un ruolo di supporto tecnico per il Sindaco). Ed ancora: la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali e le più recenti leggi nn. 94 e 127 del 1997, nonché i successivi decreti attuativi ed i successivi regolamenti sulle autonomie locali hanno definito ulteriormente gli ambiti delle competenze comunali in materia. E la legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 4, ha attribuito espressamente ai Comuni il risanamento dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani. In definitiva, in base al combinato disposto di cui alle norme citate, il Comune, nella persona del Sindaco, è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l'obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca. Se, invero, deve ammettersi una responsabilità dello Stato per le spese di custodia nel corso del procedimento e del processo penale, deve invece escludersi che tale responsabilità permanga anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca, allorquando cioè si ripristinano, in capo ai comuni, tutti i doveri e gli oneri previsti dalla normativa vigente, sopra succintamente richiamata. Alla considerazione che precede, di ordine generale, si aggiunge il rilievo che nel caso di specie: a) l'indicazione della competenza dei comuni per i compensi successivi al passaggio in giudicato della confisca era stata chiaramente affermata nel decreto di liquidazione emesso in data 28/3/2008 dal Giudice dell'esecuzione (decreto, peraltro, mai impugnato dalla ricorrente); b) è lo stesso l'Allevamento del Martinetto istante che nella memoria integrativa presentata dopo l'istanza 24/4/2012 ha riferito che, degli 8 cani originariamente sequestrati, 2 erano stati ritirati dal Comune di Costigliole ZO, che per l'appunto aveva quindi provveduto a corrispondere il compenso per la relativa custodia. Per le ragioni che precedono, le censure mosse all'ordinanza impugnata tutte fondate sull'erroneo presupposto di una perdurante responsabilità dello Stato per le spese di custodia anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che aveva disposto la confisca dei cani non possono trovare - 1 8 accoglimento;
ed il ricorso, assorbito il terzo motivo di doglianza, deve essere respinto, con condanna della ricorrente, quale titolare dell'Allevamento del Martinetto, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/01/2017. Il Preside Il Consigliere estensore Pasquale Gianniti Fausto Izzo Depositata in Cancelleria Oggi. 11 APR. 2017/ Il Funzionario iudiziario Patrizia Corra HO τα 9