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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/10/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5707/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5707/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 2 ottobre 2025 ad ore 13,24 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
l'avv. in proprio ex art. 86 c.p.c. il quale precisa le conclusioni come da ricorso Parte_1 in appello;
Per già contumace nessuno è comparso;
Controparte_1 si procede alla discussione orale;
l'avv. discute oralmente la causa riportandosi integralmente agli atti;
quanto alle spese chiede Pt_1 la liquidazione di quelle del 1 e 2 grado di lite come da nota depositata in data 08/09/2025. IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alla parte presente della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale – quale parte integrante- ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado, iscritta al N° 5707 del Ruolo Generale dell'anno 2024, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza del 2/10/2025, e promossa da:
(C.F. ), che sta in giudizio personalmente ex art. 86 Parte_2 C.F._1
c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Camerano Vicolo delle Grazie n. 6;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
-appellato contumace –
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 31/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
14.05.2024, depositata il giorno 8/10/2024, non notificata, avente ad oggetto “opposizione a sanzione
amministrativa”.
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 02/10/2025 l'appellante ha precisato le conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 L'appello proposto da avverso la citata sentenza n. 31 del 2024 del Giudice di Pace di Parte_1
relativamente ed esclusivamente alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite è CP_1
fondato e come tale va accolto.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che seguono.
In breve i fatti e le vicende processuali.
Con ricorso del 26/01/2024 l'avv. , in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., adiva il Parte_1
Giudice di Pace di per chiedere l'annullamento del verbale n. S13655 di accertamento della CP_1
violazione dell'art. 142 commi 8 e 11 C.d.S., in quanto in data 24.01.2024, alle ore 11:03, alla guida del motociclo Honda SH targato ET85222 circolava a in Via Podesti n. 177 alla velocità di 65 CP_1
Km/h (già detratta la riduzione ex art. 345 dpr. 495/92) superando di 15 Km/h il limite massimo di 50
Km/h consentito dalla segnaletica. La velocità veniva accertata tramite apparecchiatura Telelaser
Trucam impiegata in Via Podesti n. 177 di da una pattuglia operante che fermava il veicolo CP_1
e contestava immediatamente la violazione al ricorrente (cfr. conclusioni rassegnate nel ricorso in atti).
In sintesi e per quanto ivi di interesse il ricorrente deduceva che:
- dopo ogni intersezione occorreva ripetere la segnalazione del limite di velocità di 50 km/h ai sensi dell'art. 104 Reg. cod. str.;
- nel caso di specie i vigili si erano posizionati in Via Podesti a all'altezza del civico 177, ma CP_1
la segnalazione del limite di velocità non risultava ripetuta dopo l'intersezione utilizzata dal conducente per immettersi sulla strada principale (cfr. ricorso in atti).
Con decreto del 22.02.2024 il Giudice fissava la udienza del 24.04.2024 per la comparizione delle parti.
Il si costituiva con memoria difensiva, chiedendo di rigettare l'opposizione in Controparte_1
quanto improponibile, improcedibile e infondata e di confermare la sanzione amministrativa.
Alla prima udienza del 24.04.2024 il ricorrente eccepiva che il resistente non aveva CP_1
dimostrato né nel verbale né nella comparsa l'avvenuta omologazione dell'autovelox richiesta dalla legge;
il resistente eccepiva la decadenza della eccezione in quanto non formulata CP_1
tempestivamente nel ricorso, mentre il Giudice di Pace, ritenendo la causa sufficientemente istruita per essere decisa, riservava ogni pronuncia sulla eccezione in sede di decisione nel merito e rinviava per la discussione all'udienza del 14.05.2024 con deposito di note riassuntive entro cinque giorni prima dell'udienza.
Alla udienza del 14/05/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice di Pace dava lettura del dispositivo della sentenza. pagina 3 di 7 Con la sentenza n. 31/2024 (ivi impugnata) il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso e CP_1
annullato il verbale opposto, compensando le spese di lite tra le parti “vista la questione di diritto che ha
investito la causa e la assenza di attività istruttoria” (cfr. sentenza in atti).
In sintesi il Giudice di Pace, come emerge dalla parte motiva, richiamando la sentenza della Corte di
Cassazione n. 10505/2024 in relazione all'art. 142 comma 6 del C.d.S. (secondo cui ai fini della validità
della sanzione amministrativa comminata mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della velocità la sola approvazione di questi non è sufficiente, essendo invece necessaria l'omologazione), ha affermato che la difesa del resistente, su cui gravava l'onere probatorio a CP_1
sostegno della bontà della sanzione amministrativa inflitta, non aveva prodotto la attestazione di avvenuta omologazione dell'autovelox utilizzato. Sicché il verbale contestato doveva essere annullato
(cfr. sentenza in atti).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello impugnando esclusivamente il capo Parte_1
della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite (cfr. ricorso in appello).
In sintesi e per quanto d'interesse l'appellante ha sostenuto che la compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace nonostante il totale accoglimento del ricorso sia contraria al quadro normativo previsto dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
Quindi l'appellante ha rassegnato le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia al Tribunale ill.mo di
Ancona, in parziale riforma della impugnata sentenza, voglia accogliere il presente appello e disporre la
condanna alle spese del doppio grado di giudizio, in conformità all'esito del giudizio di primo grado, totalmente
favorevole al ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado, oltre IVA e CNA” (cfr.
conclusioni rassegnate a pag. 4 atto di citazione in appello).
Con decreto del 6.11.2024 il Giudice ha fissato l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. per il 13.02.2025, con onere per il ricorrente di notificare il ricorso e il decreto.
All'udienza del 13.02.2025 nessuno è comparso per il non costituito, pertanto il Controparte_1
Giudice, rilevata la non ritualità della notifica eseguita via pec presso il Controparte_2
, ha ordinato a parte appellante di rinnovare la notificazione dell'atto di appello e del
[...]
verbale d'udienza al presso l'indirizzo pec del entro il Controparte_1 Controparte_1
24.02.2025 e ha fissato nuova prima udienza per l'8.05.2025.
All'udienza dell'8.05.2025 il Giudice, dato atto della ritualità della notificazione rinnovata dall'appellante, ha dichiarato la contumacia del Comune appellato e fissato per la discussione orale e per la decisione ex art. 429 c.p.c. l'udienza del 02.10.2025. pagina 4 di 7 In assenza di ulteriore attività la causa è giunta quindi all'odierna udienza del 2.10.2025.
Orbene ciò sinteticamente riportato e passando all'esame dell'appello questo Tribunale ritiene che il predetto sia fondato, per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Come già sopra riportato il Giudice di Pace ha compensato le spese tra le parti “vista la questione di
diritto che ha investito la causa e la assenza di attività istruttoria”.
La suddetta decisione viola l'art. 92, comma 2, c.p.c.
Come è noto e avuto riguardo alla citata disposizione normativa il Giudice di Pace di , non CP_1
essendovi nella fattispecie soccombenza reciproca (posto che il ricorso era stato integralmente accolto con l'annullamento del verbale opposto), avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nella fattispecie in esame della
“assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e darne espressamente conto nella parte motiva della sentenza (Cass. Civ., sezione VI-2,
ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696 nella quale si afferma “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle
modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la
compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto
nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle
questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che
presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92,
comma 2, c.p.c.”; conforme Cass. ord. n. 3977/2020).
E' altrettanto noto che la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese
(art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata, secondo il principio di diritto affermato con la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 32061 del 31.10.2022: “In tema di spese
processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non
dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica
domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale,
in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., non trascurandosi, peraltro, la necessità pagina 5 di 7 dell'applicazione del correlato principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la
sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un
nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito
complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base
ad un criterio unitario e globale, incorrendo, altrimenti, nella violazione dell'art. 91 c.p.c.” (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n. 32061 del 31.10.2022; Cass., n. 13827 del 17.05.2024).
Nel caso di specie non ricorre una ipotesi di reciproca soccombenza;
infatti, il Giudice di Pace ha accolto integralmente il ricorso e annullato il verbale opposto (con statuizione passata in giudicato in quanto non oggetto di impugnazione), ha poi compensato le spese del procedimento in violazione degli artt. 91-92 c.p.c. e dei principi appena sopra espressi, come correttamente dedotto dalla parte appellante.
Pertanto il Giudice di Pace ha violato la citata disposizione sia per insussistenza dei presupposti richiesti sia per aver comunque violato il generale criterio della soccombenza (non ricorrendo una reciproca soccombenza) che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2021 n. 21823).
Il generico riferimento nella sentenza di primo grado alla “questione di diritto che ha investito la causa” e alla “assenza di attività istruttoria” non rientra in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 92 c.p.c.
Quindi ed in conclusione l'appello va accolto e la sentenza ivi impugnata va riformata limitatamente al capo relativo alle spese con conseguente condanna del al pagamento delle CP_1 CP_1
spese del primo grado di giudizio in favore del ricorrente . Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del e si Controparte_1
liquidano in favore dell'appellante come da dispositivo, nei valori indicati dal predetto Parte_1
nella nota depositata in data 08/09/2025 sia con riferimento al giudizio di primo grado che al presente giudizio (ovvero nella somma di E. 346,00 a titolo di compenso professionale – pari ai valori minimi-
ed E. 43,49 a titolo di esborsi per il giudizio di I grado;
nella somma di E. 300,00 a titolo di compenso professionale – pari ai valori minimi- ed E. 43,49 a titolo di esborsi, per questo secondo grado di lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 5707/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c. pagina 6 di 7 ACCOGLIE
L'appello proposto da perché fondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
per l'effetto,
RIFORMA
La sentenza n. 31/2024 emessa dal Giudice di Pace di Senigallia pubblicata in data 8/10/2024
limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;
per l'effetto,
CONDANNA
Il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio che si liquidano – per le Parte_1
causali di cui in motivazione- in complessivi E. 646,00 a titolo di compenso professionale (di cui E.
346,00 per il I grado ed E. 300,00 per questo secondo grado di lite, come nota spese depositata), E.
43,49 per C.U. del primo grado di giudizio, € 43,49 per C.U. del secondo grado di giudizio (come da nota spese), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge.
Ancona, 02/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5707/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 2 ottobre 2025 ad ore 13,24 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
l'avv. in proprio ex art. 86 c.p.c. il quale precisa le conclusioni come da ricorso Parte_1 in appello;
Per già contumace nessuno è comparso;
Controparte_1 si procede alla discussione orale;
l'avv. discute oralmente la causa riportandosi integralmente agli atti;
quanto alle spese chiede Pt_1 la liquidazione di quelle del 1 e 2 grado di lite come da nota depositata in data 08/09/2025. IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alla parte presente della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale – quale parte integrante- ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado, iscritta al N° 5707 del Ruolo Generale dell'anno 2024, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza del 2/10/2025, e promossa da:
(C.F. ), che sta in giudizio personalmente ex art. 86 Parte_2 C.F._1
c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Camerano Vicolo delle Grazie n. 6;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
-appellato contumace –
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 31/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
14.05.2024, depositata il giorno 8/10/2024, non notificata, avente ad oggetto “opposizione a sanzione
amministrativa”.
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 02/10/2025 l'appellante ha precisato le conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 L'appello proposto da avverso la citata sentenza n. 31 del 2024 del Giudice di Pace di Parte_1
relativamente ed esclusivamente alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite è CP_1
fondato e come tale va accolto.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che seguono.
In breve i fatti e le vicende processuali.
Con ricorso del 26/01/2024 l'avv. , in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., adiva il Parte_1
Giudice di Pace di per chiedere l'annullamento del verbale n. S13655 di accertamento della CP_1
violazione dell'art. 142 commi 8 e 11 C.d.S., in quanto in data 24.01.2024, alle ore 11:03, alla guida del motociclo Honda SH targato ET85222 circolava a in Via Podesti n. 177 alla velocità di 65 CP_1
Km/h (già detratta la riduzione ex art. 345 dpr. 495/92) superando di 15 Km/h il limite massimo di 50
Km/h consentito dalla segnaletica. La velocità veniva accertata tramite apparecchiatura Telelaser
Trucam impiegata in Via Podesti n. 177 di da una pattuglia operante che fermava il veicolo CP_1
e contestava immediatamente la violazione al ricorrente (cfr. conclusioni rassegnate nel ricorso in atti).
In sintesi e per quanto ivi di interesse il ricorrente deduceva che:
- dopo ogni intersezione occorreva ripetere la segnalazione del limite di velocità di 50 km/h ai sensi dell'art. 104 Reg. cod. str.;
- nel caso di specie i vigili si erano posizionati in Via Podesti a all'altezza del civico 177, ma CP_1
la segnalazione del limite di velocità non risultava ripetuta dopo l'intersezione utilizzata dal conducente per immettersi sulla strada principale (cfr. ricorso in atti).
Con decreto del 22.02.2024 il Giudice fissava la udienza del 24.04.2024 per la comparizione delle parti.
Il si costituiva con memoria difensiva, chiedendo di rigettare l'opposizione in Controparte_1
quanto improponibile, improcedibile e infondata e di confermare la sanzione amministrativa.
Alla prima udienza del 24.04.2024 il ricorrente eccepiva che il resistente non aveva CP_1
dimostrato né nel verbale né nella comparsa l'avvenuta omologazione dell'autovelox richiesta dalla legge;
il resistente eccepiva la decadenza della eccezione in quanto non formulata CP_1
tempestivamente nel ricorso, mentre il Giudice di Pace, ritenendo la causa sufficientemente istruita per essere decisa, riservava ogni pronuncia sulla eccezione in sede di decisione nel merito e rinviava per la discussione all'udienza del 14.05.2024 con deposito di note riassuntive entro cinque giorni prima dell'udienza.
Alla udienza del 14/05/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice di Pace dava lettura del dispositivo della sentenza. pagina 3 di 7 Con la sentenza n. 31/2024 (ivi impugnata) il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso e CP_1
annullato il verbale opposto, compensando le spese di lite tra le parti “vista la questione di diritto che ha
investito la causa e la assenza di attività istruttoria” (cfr. sentenza in atti).
In sintesi il Giudice di Pace, come emerge dalla parte motiva, richiamando la sentenza della Corte di
Cassazione n. 10505/2024 in relazione all'art. 142 comma 6 del C.d.S. (secondo cui ai fini della validità
della sanzione amministrativa comminata mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della velocità la sola approvazione di questi non è sufficiente, essendo invece necessaria l'omologazione), ha affermato che la difesa del resistente, su cui gravava l'onere probatorio a CP_1
sostegno della bontà della sanzione amministrativa inflitta, non aveva prodotto la attestazione di avvenuta omologazione dell'autovelox utilizzato. Sicché il verbale contestato doveva essere annullato
(cfr. sentenza in atti).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello impugnando esclusivamente il capo Parte_1
della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite (cfr. ricorso in appello).
In sintesi e per quanto d'interesse l'appellante ha sostenuto che la compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace nonostante il totale accoglimento del ricorso sia contraria al quadro normativo previsto dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
Quindi l'appellante ha rassegnato le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia al Tribunale ill.mo di
Ancona, in parziale riforma della impugnata sentenza, voglia accogliere il presente appello e disporre la
condanna alle spese del doppio grado di giudizio, in conformità all'esito del giudizio di primo grado, totalmente
favorevole al ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado, oltre IVA e CNA” (cfr.
conclusioni rassegnate a pag. 4 atto di citazione in appello).
Con decreto del 6.11.2024 il Giudice ha fissato l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. per il 13.02.2025, con onere per il ricorrente di notificare il ricorso e il decreto.
All'udienza del 13.02.2025 nessuno è comparso per il non costituito, pertanto il Controparte_1
Giudice, rilevata la non ritualità della notifica eseguita via pec presso il Controparte_2
, ha ordinato a parte appellante di rinnovare la notificazione dell'atto di appello e del
[...]
verbale d'udienza al presso l'indirizzo pec del entro il Controparte_1 Controparte_1
24.02.2025 e ha fissato nuova prima udienza per l'8.05.2025.
All'udienza dell'8.05.2025 il Giudice, dato atto della ritualità della notificazione rinnovata dall'appellante, ha dichiarato la contumacia del Comune appellato e fissato per la discussione orale e per la decisione ex art. 429 c.p.c. l'udienza del 02.10.2025. pagina 4 di 7 In assenza di ulteriore attività la causa è giunta quindi all'odierna udienza del 2.10.2025.
Orbene ciò sinteticamente riportato e passando all'esame dell'appello questo Tribunale ritiene che il predetto sia fondato, per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Come già sopra riportato il Giudice di Pace ha compensato le spese tra le parti “vista la questione di
diritto che ha investito la causa e la assenza di attività istruttoria”.
La suddetta decisione viola l'art. 92, comma 2, c.p.c.
Come è noto e avuto riguardo alla citata disposizione normativa il Giudice di Pace di , non CP_1
essendovi nella fattispecie soccombenza reciproca (posto che il ricorso era stato integralmente accolto con l'annullamento del verbale opposto), avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nella fattispecie in esame della
“assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e darne espressamente conto nella parte motiva della sentenza (Cass. Civ., sezione VI-2,
ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696 nella quale si afferma “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle
modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la
compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto
nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle
questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che
presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92,
comma 2, c.p.c.”; conforme Cass. ord. n. 3977/2020).
E' altrettanto noto che la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese
(art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata, secondo il principio di diritto affermato con la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 32061 del 31.10.2022: “In tema di spese
processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non
dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica
domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale,
in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., non trascurandosi, peraltro, la necessità pagina 5 di 7 dell'applicazione del correlato principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la
sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un
nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito
complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base
ad un criterio unitario e globale, incorrendo, altrimenti, nella violazione dell'art. 91 c.p.c.” (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n. 32061 del 31.10.2022; Cass., n. 13827 del 17.05.2024).
Nel caso di specie non ricorre una ipotesi di reciproca soccombenza;
infatti, il Giudice di Pace ha accolto integralmente il ricorso e annullato il verbale opposto (con statuizione passata in giudicato in quanto non oggetto di impugnazione), ha poi compensato le spese del procedimento in violazione degli artt. 91-92 c.p.c. e dei principi appena sopra espressi, come correttamente dedotto dalla parte appellante.
Pertanto il Giudice di Pace ha violato la citata disposizione sia per insussistenza dei presupposti richiesti sia per aver comunque violato il generale criterio della soccombenza (non ricorrendo una reciproca soccombenza) che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2021 n. 21823).
Il generico riferimento nella sentenza di primo grado alla “questione di diritto che ha investito la causa” e alla “assenza di attività istruttoria” non rientra in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 92 c.p.c.
Quindi ed in conclusione l'appello va accolto e la sentenza ivi impugnata va riformata limitatamente al capo relativo alle spese con conseguente condanna del al pagamento delle CP_1 CP_1
spese del primo grado di giudizio in favore del ricorrente . Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del e si Controparte_1
liquidano in favore dell'appellante come da dispositivo, nei valori indicati dal predetto Parte_1
nella nota depositata in data 08/09/2025 sia con riferimento al giudizio di primo grado che al presente giudizio (ovvero nella somma di E. 346,00 a titolo di compenso professionale – pari ai valori minimi-
ed E. 43,49 a titolo di esborsi per il giudizio di I grado;
nella somma di E. 300,00 a titolo di compenso professionale – pari ai valori minimi- ed E. 43,49 a titolo di esborsi, per questo secondo grado di lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 5707/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c. pagina 6 di 7 ACCOGLIE
L'appello proposto da perché fondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
per l'effetto,
RIFORMA
La sentenza n. 31/2024 emessa dal Giudice di Pace di Senigallia pubblicata in data 8/10/2024
limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;
per l'effetto,
CONDANNA
Il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio che si liquidano – per le Parte_1
causali di cui in motivazione- in complessivi E. 646,00 a titolo di compenso professionale (di cui E.
346,00 per il I grado ed E. 300,00 per questo secondo grado di lite, come nota spese depositata), E.
43,49 per C.U. del primo grado di giudizio, € 43,49 per C.U. del secondo grado di giudizio (come da nota spese), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge.
Ancona, 02/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
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