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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/10/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di BO – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. del R.G.A.C. 2158/21 vertente tra
– nato a [...], il [...], C.F. - e Parte_1 C.F._1
– nata a [...], l'[...], C.F. – in proprio e Parte_2 C.F._2 nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
– nato a [...], il [...], C.F. - tutti res.ti in Per_1 C.F._3
BO ed ivi elett.te dom.ti in via della Sapienza n° 19, presso e nello studio dell'avv.
LI BE che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione unitamente all'Avv. Cesare Costa per delega in calce alla memoria del 4.7.22.
Attori
e
( ), nato a [...] il 23 giugno Controparte_1 C.F._4
1955, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Ascenzi ( ) del Foro di BO ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio in BO, Via A. Gargana 40 (pec fax 0761328336) per delega in calce alla Email_1 comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e
(nato a [...] il [...], cod. fisc. ), CP_2 C.F._6
(nata a [...] il [...], cod. fisc. ) e Controparte_3 C.F._7
(nata a [...] il [...], cod. fisc. ), tutti Controparte_4 C.F._8 residenti in [...], rappresentati e difesi – giusto mandato esteso su foglio separato e depositato telematicamente in uno con l'originale della comparsa di costituzione e risposta – dall'AVV. AMEDEO CENTRONE del Foro di BO. Convenuti
Oggetto: denunzia di danno temuto, risarcimento del danno da rovina di edifici e usucapione.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafi intestati agivano per ottenere la messa in sicurezza e il risarcimento dei danni subiti per la fatiscenza, rovina, pericolosità e parziale crollo dell'immobile denominato “Domus Dei” adiacente alla loro abitazione sita in BO, Via Santa IA in Gradi n. 21, deducendo che tale situazione di degrado, già presente da lungo tempo, era andata sempre più aggravandosi fino a costringerli, il 26 giugno 2019, ad abbandonare la loro abitazione, non più sicura, con conseguenti danni di ordine patrimoniale collegati alla necessità di reperire altra idonea soluzione residenziale, alle spese inutilmente sostenute per ristrutturare l'immobile in via
Santa IA in Gradi e a quelle per il pagamento dei ratei del mutuo, oltre alla perdita di valore commerciale del bene;
inoltre, deducevano di aver subito danni non patrimoniali, chiedendone il risarcimento, consistenti nel danno morale, anche per perdita del diritto all'abitazione, e nel danno biologico subito dalla sig.ra , e chiedevano il Parte_2 pagamento di una indennità giornaliera per ciascuno di loro, non inferiore ad € 50,00, a titolo di risarcimento del danno morale anche per il futuro e fino al momento in cui non potranno tornare a vivere nell'appartamento, in sicurezza e salubrità.
2. Si è costituito il signor che non ha contestato l'inagibilità del proprio immobile, CP_1 che è stata certificata con ordinanza sindacale del 16 gennaio 2020, ma ha eccepito di aver posto in essere tutte le opere necessarie a metterlo in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti, senza effettivo pregiudizio della proprietà attorea, che nel 2019 è stata abbandonata per scelta volontaria dei coniugi – e in assenza Pt_2 Pt_1 di provvedimenti che ne avessero dichiarato l'inagibilità, con ogni conseguenza in termini di insussistenza del diritto al risarcimento azionato;
il sig. ha contestato inoltre la CP_1 regolarità edilizia e urbanistica dei lavori di ristrutturazione eseguiti dagli attori, che hanno chiuso un'area scoperta in aderenza al muro della Domus Dei, hanno infisso e appoggiato un tetto sulla sua struttura medievale, hanno innalzato il corpo di fabbrica costituito dalla nuova camera e dal terrazzo, e hanno chiuso totalmente due finestre e parzialmente altre tre finestre della Domus Dei, deducendo il contrasto di tali opere con gli artt. 872 e 873 c.c.
e chiedendo in via riconvenzionale la rimessione in pristino stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno patito. Analoghe contestazioni sono state svolte dai convenuti
[...] e che hanno concluso per il rigetto della CP_2 Controparte_3 Controparte_4 domanda.
3. Con la memoria di precisazione della domanda gli attori hanno preso posizione sulle domande riconvenzionali, eccependone l'improcedibilità per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria e l'inammissibilità per estraneità all'oggetto del giudizio, in subordine hanno eccepito la prescrizione del diritto alla riduzione in pristino stato dei luoghi e l'infondatezza della pretesa e, quale reconventio reconventionis, hanno chiesto dichiararsi l'usucapione del diritto di mantenere chiuse le aperture/luci sulle mura della
Domus Dei, del diritto alla comunione del muro e del diritto di mantenere le opere alla distanza inferiore a quella legale.
4. Acquisiti i documenti prodotti, sentiti i testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio sugli immobili, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 16
Aprile 2025, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc. Rimessa sul ruolo per completare l'istruttoria orale è stata chiamata per la discussione all'udienza del 25.9.2025 e rinviata all'udienza del 2.10.2025 per chiarimenti documentali, data in cui è stata nuovamente trattenuta in decisione previa rinuncia dei legali costituiti al deposito di memorie conclusionali.
5. Innanzitutto, occorre procedere alla qualificazione delle domande avanzate dagli attori e tutte indistintamente riportate sotto l'egida degli articoli 2043, 2053 e 2059 c.c.
Invero, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'immobile di via Santa
IA in Gradi va ricondotta all'art. 2053 c.c. ovvero alla responsabilità per rovina di edificio, che regola il rapporto tra le cose e integra una responsabilità speciale rispetto a quella dell'art. 2051 c.c. poiché è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo.
Trattasi di responsabilità oggettiva che può essere esclusa solo provando che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile e inevitabile.
Quanto alle domande di risarcimento dei danni di natura non patrimoniale, sia quello biologico asseritamente subito dalla signora e derivante dalla sofferenza Parte_2 causata dall'impossibilità di utilizzo dell'immobile di Via Santa IA in Gradi n. 21 sia quello morale asseritamente subito da tutti gli attori, vanno ricondotte alla responsabilità da fatto illecito ex articolo 2043 e 2059 cc, che richiedono la prova del fatto ingiusto, imputabile ai convenuti, la prova dell'evento dannoso e quella del nesso di causalità. La domanda di condanna di esecuzione di tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza l'edificio Domus Dei va qualificata come denuncia di danno temuto, fattispecie prevista dall'articolo 1172 c.c. che consente all'autorità giudiziaria di ordinare quanto necessario per ovviare al pericolo di ulteriori danni. A tale domanda è collegata la richiesta di pagamento di una indennità di € 50 per ogni giorno in cui si protrarrà lo stato di fatiscenza dell'immobile dei convenuti.
6. Tanto premesso in merito alla qualificazione delle domande va detto che la legittimazione ad agire per la denuncia di danno temuto e la domanda ex art. 2053 c.c. per i danni arrecati all'immobile spetta alla sola , che risulta legittima proprietaria dell'appartamento Parte_2 di cui si discute giusto atto di acquisto del 3.1.2003 a rogito del notaio Persona_2 rep. 404635 racc. 25742 in atti (doc. n. 43 di parte attrice) avente ad oggetto la compravendita di immobile distinto al foglio 174, part. 630 sub. 4 e part. 632 sub 3 in BO, via Santa IA in Gradi n. 21.
L'identità di tale bene con quello di cui è causa si evince dalla ctu poiché il perito ha fatto esplicito riferimento al suddetto atto notarile quale atto di provenienza della proprietà attorea e al Permesso di Costruire n. P018/12 del 19/01/2012 pratica n. 153/11 (in atti) che è stato rilasciato alla sig.ra e la cui planimetria corrisponde all'appartamento di cui si discute. Pt_2
Invero, all'udienza del 2.10.2025 gli attori hanno precisato che la legittimazione del marito,
, deriverebbe da un atto di donazione successivamente compiuto dalla Parte_1 stessa , tuttavia, mancando in atti il suddetto atto di donazione, la prova della Parte_2 legittimazione del non può dirsi raggiunta. Pt_1
7. Venendo al merito delle domande, occorre prendere le mosse dallo stato dei luoghi;
dalla ctu espletata in corso di causa si evince che la Domus Dei, di proprietà dei convenuti, è “un edificio storico risalente al 1292 adibito ad ospedale durante tutto il Medioevo;
esso consta di tre livelli: un piano seminterrato (non oggetto di crolli, ma in disuso da decenni), un piano terra, (accessibile solo in parte per via del crollo intervenuto in una porzione del tetto di copertura del soprastante primo piano), ed un primo piano, con una copertura a doppia falda inclinata, in parte crollata (in zona centrale per circa il 20%), e in parte sostituita con lastre di lamiera (lato sud e lato nord), ed in parte (un restante 40% circa) ancora coperta con manto di tegole.” (pag. 9 della relazione) L'immobile è in disuso da anni e la linea di confine della facciata nord-ovest è aderente all'immobile degli attori.
Il ctu ha riscontrato “sulla sommità della muratura di facciata verso nord-ovest l'esistenza di un'opera provvisionale (mantovana) a protezione di eventuali cadute di parti dalla copertura e della sommità del muro stesso;
una consistente quantità di vegetazione spontanea, che cresce inserendo le proprie radici sui giunti tra le varie pietre che compongono la muratura stessa.” (pag. 10 della relazione).
Non è contestato ed è documentato in atti che l'immobile è interessato da anni da fenomeni di degrado e fatiscenza ed è in stato di abbandono e che si sono verificati episodi di crollo di laterizi, di parte dei solai e della copertura.
Riferisce il ctu che i primi interventi di consolidamento murario erano stati eseguiti fin dal
1997 e avevano interessato solo il vertice sud-est dell'edificio, prima del crollo di una porzione della copertura e delle gravi manifestazioni di degrado avutesi successivamente.
Inoltre, a seguito di ordinanza del Comune di BO del 2008, era stato eseguito “un intervento con piattaforma elevatrice per rimozione di tegole smosse e pericolanti” e nel
2013 un intervento di “messa in sicurezza” del lato nord-ovest della Domus Dei a confine con la proprietà degli attori, “lasciando in opera la mantovana per proteggere la proprietà privata da ipotetiche cadute di calcinacci o tegole nel terrazzo sottostante, sebbene parzialmente non praticabile”.
Secondo il ctu (pag. 26- 27 della relazione) tali interventi di messa in sicurezza non sono stati sufficienti anche perché la mantovana non era stata estesa a tutto il fronte nord ovest dell'edificio e, in effetti, la persistenza della pericolosità è confermata dai fatti avvenuti in tempi più recenti, poiché con Ordinanza sindacale n. 98 del 2017, a seguito del distacco di materiale murario e del pericolo di crollo improvviso con caduta di materiale lapideo sulla pubblica via e sulle costruzioni adiacenti, era stato ordinato ai proprietari di porre in essere un “intervento di ripristino delle originarie condizioni di sicurezza del manto di copertura, della facciata e delle gronde dell'immobile” (doc. 18 allegato da parte attrice).
Il 26 giugno 2019 erano intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco che avevano riscontrato la caduta di frammenti di laterizio nella proprietà attorea e con successive Diffide del Direttore dei lavori pubblici del Comune di BO nel luglio e nell'agosto 2019 si era ordinato di porre in sicurezza il tetto e la facciata dell'immobile; inoltre, su segnalazione della Asl competente, che aveva evidenziato la presenza di mobilio e laterizi crollati e uno stato di abbandono che aveva reso l'immobile un ricettacolo di animali, volatili, roditori e insetti, si era ordinato di ripristinare le condizioni di sicurezza e salubrità dell'immobile (doc. nn. 13, 14, 16, 17 allegati alla citazione).
L'istruttoria orale ha confermato la pericolosità della situazione poiché i testimoni
[...]
e , escussi all'udienza del 19 settembre 2024, hanno Tes_1 Testimone_2 dichiarato che, nel luglio 2018, mentre erano a cena sulla terrazza degli attori erano caduti dei calcinacci, e vigile del fuoco, escusso all'udienza del 15 ottobre 2024, Testimone_3 ha riferito di essere intervenuto dopo il crollo di calcinacci sulla copertura del tetto della camera da letto degli attori avvenuta il 26 giugno 2019.
Tale situazione è culminata con l'adozione dell'Ordinanza sindacale n. 7 del 13 febbraio
2020 di inagibilità dell'immobile medievale, con divieto di utilizzo dei locali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, che ha imposto ai proprietari di compiere “tutti lavori necessari alla sua messa in sicurezza, compresa anche la demolizione controllata delle porzioni che risultano in pericolo di crollo, al fine di garantire la stabilità delle proprietà finitime private e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità” (doc. 22 allegato alla citazione).
A seguito dell'adozione di tale provvedimento i convenuti hanno fatto eseguire le seguenti opere: pulizia generale della facciata con rimozione delle erbe infestanti;
stilatura delle connessioni delle apparecchiature murarie;
rimozione degli elementi instabili presenti lungo la linea di gronda;
fissaggio con malta di sacrificio delle pietre sommitali il muro;
applicazione di una rete metallica a protezione degli elementi discontinui della copertura in tegole e coppi;
installazione di protezione contro eventuali scorrimenti dei coppi costituita da palanca in legno fissata alla struttura della mantovana metallica;
riposizionamento della mantovana metallica a protezione dell'intera lunghezza del terrazzo sottostante;
applicazione di sbadacciature lignee all'interno dei vani finestra comprensiva di rete antipiccione (cfr relazione dell'arch. el 26 giugno 2020 allegata dai convenuti). Per_3
Secondo il Ctu tali opere hanno solo limitato il rischio di caduta di materiale nella proprietà attorea poiché in occasione degli accessi effettuati nel corso della perizia si è riscontrata la ricrescita della vegetazione spontanea, che ha invaso in grande quantità la facciata rendendo instabile la muratura;
il ctu ha anche riscontrato che sul terrazzo degli attori continuano a cadere detriti di varie dimensioni e grandezze e che tutta la struttura presenta un elevato grado di precarietà. (pag. 31 della relazione).
In ragione di ciò il perito ha concluso affermando l'insufficienza degli interventi effettuati dai convenuti poiché la “porzione di copertura del tetto è ancora costituita da un manto di tegole precarie che presenta deformazioni e flessioni visibili ad occhio, con conseguente pericolo di crollo”.
La valutazione del ctu non può essere considerata inidonea (come preteso dai convenuti) solo perché desunta dalla osservazione dei luoghi poiché le competenze professionali dell'ingegnere sono sufficienti a farne ritenere l'affidabilità e comunque tale valutazione trova riscontro nell'avanzato ed evidente stato di degrado dell'immobile e nel fatto che la dichiarazione di inagibilità del non è stata revocata. CP_5 Peraltro, va aggiunto che la perizia ha evidenziato anche la presenza di “una grave ed estesa lesione sulla sommità della muratura della facciata che guarda verso via San Biele, che provoca l'allargamento della sommità delle murature longitudinali dello stabile, con incremento significativo del rischio di perdita/allentamento di appoggio da parte delle residue capriate della copertura, e rischio di crollo delle stesse, come anche delle murature circostanti le zone di appoggio e vincolo delle stesse capriate che inciderebbero anche sulle aree confinanti”. (cfr pag. 29 della perizia).
Tale situazione, prosegue il ctu, è prossima al collasso che coinvolgerebbe la proprietà sottostante poiché “tutte le macerie che verrebbero a generarsi (pietrame, tegole, capriate), farebbero crollare il solaio sottostante, potrebbero lesionare gravemente le murature perimetrali, a causa della rotazione degli orizzontamenti incastrati nelle murature ….i detriti, anche di grandi dimensioni, non necessariamente cadrebbero all'interno della sagoma dell'edificio Domus Dei, ma potrebbero licenziarsi anche parti significative delle murature di appoggio delle capriate del tetto, e del solaio sottostante, nonché del cornicione perimetrale con conseguente possibile caduta delle stesse all'esterno della sagoma dell'edificio, e quindi sul terrazzo e sulla copertura della stanza da letto del primo piano della proprietà degli attori”. (pag. 57).
E' dunque evidente che, a differenza di quanto ritenuto dai convenuti, sul piano della legittimazione sussiste l'interesse degli attori alla domanda poiché volta ad assicurarne l'incolumità fisica e, quanto alla , la tutela del diritto di proprietà, e nel merito ricorrono Pt_2 le condizioni di cui all'art. 1172 c.c. per ordinare ai convenuti di ovviare al pericolo di crollo della loro proprietà sull'appartamento della da attuare mediante il risanamento Pt_2 strutturale dell'edificio Domus Dei.
In particolare, i convenuti dovranno provvedere ai seguenti interventi: consolidamento di tutte le murature portanti, sostituzione integrale della copertura e del solaio tra piano terra e primo piano, oggi parzialmente crollato nella zona posta in prossimità dell'ingresso di via
Santa IA in Gradi, e per il resto gravemente compromesso dalla prolungata esposizione agli agenti atmosferici, essendo crollata una significativa porzione della copertura (pag. 55 della perizia).
Inoltre, la gravità del pericolo paventato, idoneo a determinare gravi danni alle cose, ma anche all'incolumità delle persone, impone l'adozione di misure coercitive ex art. 614 bis cpc da quantificare in € 500 a settimana per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione del risanamento. Quanto alla decorrenza va tenuto conto della rilevanza delle opere che i convenuti dovranno realizzare e del fatto che l'edificio è un bene vincolato, sicché vanno considerati i tempi tecnici per le autorizzazioni amministrative.
D'altronde, gravando sul bene il certificato di inagibilità comunale, l'effettivo risanamento va correlato alla revoca di tale provvedimento da parte del Sindaco che è l'autorità preposta a garantire la pubblica incolumità.
Pertanto, la somma dovrà essere corrisposta per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione del risanamento, da certificare mediante rilascio di attestato di agibilità del bene da parte del Comune, a decorrere dal 1°.10.2026, considerando il tempo necessario alla realizzazione delle opere di risanamento.
8. Venendo ora alla domanda di risarcimento dei danni materiali spettanti alla sig.ra Pt_2
proprietaria dell'immobile, come si è detto l'istruttoria orale ha confermato che nel
[...] luglio 2018 sono caduti calcinacci sulla terrazza della proprietà attorea (cfr dichiarazioni di e , escussi all'udienza del 19 settembre 2024) e Testimone_1 Testimone_2 che il 26 giugno 2019 un calcinaccio è caduto anche sulla copertura del tetto della camera da letto dei coniugi e tanto da indurli a lasciare l'abitazione e a locare altro Pt_2 Pt_1 immobile dove vivere (cfr dichiarazioni di vigile del fuoco, e di Testimone_3 CP_6
escussi all'udienza del 15 ottobre 2024; e dichiarazioni e
[...] Testimone_4 Tes_5
escussi all'udienza del 13 giugno 2024).
[...]
Peraltro il Ctu ha confermato che la caduta di detriti deriva dall'immobile dei convenuti poiché la formazione di vegetazione spontanea sulla muratura contribuisce alla disgregazione della pietra e dei giunti in malta, inoltre le radici, crescendo, si inseriscono negli interstizi della muratura dando origine alla rottura di pietre e alla caduta verso il basso di detriti di pietrame, e quindi ha confermato che la caduta sul manto di copertura della camera da letto è derivata dallo stato di fatiscenza della Domus Dei (pag. 12 perizia).
Quali ulteriori danni materiali direttamente collegati alla rovina dell'edificio il CTU ha riscontrato la presenza di fenomeni di formazione di umidità sulle pareti e sui soffitti della
Domus Dei e sul contrafforte della muratura dell'edificio che è a contatto con i locali posti al piano terra dell'immobile attoreo, al di sotto della terrazza.
Il ctu ha escluso che si tratti di un'infiltrazione proveniente dal suddetto terrazzo sia perché esso è stato rifatto nel 2012 – 2013 e soprattutto perché la gravità del fenomeno esclude che possa derivare da una semplice formazione di condensa.
L'importo di tali danni, direttamente ricollegabili alla rovina dell'edificio in base al criterio di responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2053 c.c., è stato stimato dal CTU nella misura di € 250 oltre Iva per la riparazione del tetto danneggiato dalla caduta dei laterizi del 26 giugno
2019 e in € 4.137,57 oltre Iva per eliminare i fenomeni di infiltrazioni (pag. 46 e 47 perizia).
Va escluso dal risarcimento l'importo che gli attori sostengono di aver sborsato ogni anno, tra il 2013 al 2019, per eliminare le conseguenze delle infiltrazioni poiché la spesa avrebbe dovuto essere provata non con un preventivo, ma con la fattura e la quietanza di avvenuto pagamento.
9. Venendo agli altri danni materiali, i testi escussi hanno confermato che i coniugi si sono allontanati dalla casa di abitazione in seguito alla caduta dei calcinacci dall'edificio Domus
Dei e la circostanza non è contestata anche se i convenuti la riconducono ad una scelta volontaria poiché la proprietà attorea non è mai stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti.
Tale prospettazione non può essere condivisa poiché la situazione di forte degrado descritta al punto 6 ed episodi, quali la caduta di un calcinaccio mentre si cena in terrazza con amici, sono di tale gravità da generare, secondo la prudenza del buon padre di famiglia, il ragionevole timore per la propria incolumità e rendono l'allontanamento (peraltro consigliato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto) una necessità, a prescindere da certificazioni comunali attestanti l'agibilità del bene.
Pertanto, dovrà essere corrisposto ai coniugi e l'importo sborsato per la Pt_1 Pt_2 locazione dell'immobile ove si sono trasferiti che, dalla documentazione in atti, risulta ammontare ad € 31.620.
Rilevano in particolare, il contratto di locazione del 1.7.2019 stipulato con , Parte_3 per 12 mesi, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 al canone di € 4.560 (€ 380 mensili) prorogato al 15 febbraio 2021 e dove i coniugi hanno riferito di essere stati fino al 31 luglio
2021, pagando l'importo complessivo di € 9.120; rileva inoltre il contratto di locazione stipulato con , al canone di € 5.400 (€ 450 mensili) dove riferiscono, e non è Controparte_7 contestato, di essersi trasferiti successivamente sicché la somma spesa da quella data è pari ad € 22.500.
A tale importo andranno aggiunti i canoni maturati fino all'effettivo rientro nell'abitazione, di
Via Santa IA in Gradi n. 21, all'esito della messa in sicurezza della Domus Dei.
Nessuna somma può essere corrisposta quale rimborso dei ratei del mutuo che era stato acceso per l'acquisto dell'immobile attoreo poiché esso resta un cespite di proprietà della
, né può essere pagato l'importo del deprezzamento del bene poiché esso è destinato Pt_2
a venir meno con il risanamento della Domus Dei che i convenuti dovranno attuare. Parimenti da escludere sono le spese per le utenze pagate dagli attori, che non sono documentate, e quelle sostenute per recarsi a BO da quando si sono trasferiti che, evidentemente, dipendono dalla libera scelta di locare un appartamento in un luogo lontano da quello originariamente abitato.
10. In merito ai danni non patrimoniali gli attori li hanno chiesti a titolo di danno biologico per la sig.ra , adducendo che ha sviluppato un disturbo post traumatico da stress Pt_2 cronicizzato a seguito degli eventi di cui è causa, e a titolo di danno morale comune a tutti per l'impossibilità di vivere in Via Santa IA in Gradi n. 21.
Nessuna di queste richieste può essere accolta;
invero, il danno biologico si configura quale lesione all'integrità psicofisica dell'individuo che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita, mentre in base alla relazione di parte della psicologa Schiralli Rosanna si evince che, a seguito della impossibilità di rientrare a vivere nella propria abitazione, la sig.ra ha sviluppato un sentimento di Pt_2 rabbia e di frustrazione, ansia e stanchezza, con bisogno urgente di riposo e di serenità.
Tali sintomi sono riconducibili, secondo l'id quod plerumque accidit, alla sofferenza psichica e integrano una mera sofferenza emotiva diversa dal danno biologico.
Quanto al danno morale gli attori lo hanno chiesto deducendo la commissione del reato di cui all'articolo 650 cp (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), che però è posto a tutela dell'ordine pubblico e, quindi, non consente il risarcimento del danno morale riferibile al singolo individuo, ovvero in relazione all'articolo 677 cp (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) che è fattispecie posta a tutela della incolumità pubblica nelle abitazioni e richiede per il suo perfezionamento il pericolo concreto (Cass. pen. sez. 1
-, Sentenza n. 34549 del 19/05/2022) che, nella specie, non ricorre poiché è pacifico che l'immobile attoreo è disabitato, con conseguente esclusione del reato.
Il risarcimento non può essere neppure concesso per lesione del diritto all'abitazione riconducibile ad un diritto inviolabile della persona di cui all'articolo 2 Cost. poiché seppure trattasi di previsione aperta, così da consentire di ricondurre ad essa i diritti inviolabili che vengono via via emergendo nella realtà sociale, la tutela non può essere invocata a garanzia dell'aspettativa di vivere in un luogo specifico, quando come, nella specie, vi è altro luogo
(appartamento in affitto) per lo svolgimento della personalità dell'individuo il cui onere economico è già stato posto a carico dei convenuti.
Pertanto, l'importo complessivamente liquidabile a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori è pari ad € 36.007,57 (invero i danni al tetto e quelli derivanti dalle infiltrazioni vanno risarciti alla sola per quanto si è detto in rodine alla sua legittimazione), Parte_2 oltre i canoni di locazione maturandi dalla data della presente decisione fino al rilascio dell'immobile locato.
11. Venendo alla domanda riconvenzionale dei convenuti, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria (a cui invero gli attori hanno rinunciato in sede di comparsa conclusionale, ma sulla cui eccezione occorre pronunciarsi essendo essa rilevabile d'ufficio) poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010
è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali
(Cass. sez. U - , Sentenza n. 3452 del 07/02/2024).
Nel merito i convenuti hanno chiesto la riduzione in pristino stato per violazione della distanza legale di tre metri dei seguenti manufatti attorei: la chiusura dell'area scoperta, la chiusura totale di due finestre, l'innalzamento della quota del tetto della camera degli attori e del terrazzo, che deve essere riportato al livello precedente così da consentire la riapertura delle finestre ostruite parzialmente.
Gli attori hanno dedotto l'inammissibilità della domanda per estraneità al thema decidendum introdotto con la citazione, tuttavia, va osservato che ai sensi dell'articolo 36 cpc il giudice è competente a conoscere delle riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore e, come si è già detto, la responsabilità di cui all'articolo 2053 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva che è posta a carico del titolare di un diritto reale sull'edificio che rovina. Nella specie tale titolo è costituito dal diritto di proprietà sulla Domus
Dei, che è lo stesso titolo che i convenuti fanno valere in via riconvenzionale per il mancato rispetto delle distanze legali, con conseguente ammissibilità della domanda.
Nel merito, innanzitutto, va esaminata la questione della chiusura dell'area scoperta che era esistente tra i due immobili e che adesso è occupata dalla stanza da letto dei coniugi Parte_4
, da un disimpegno e da un servizio igienico in violazione della normativa sulle
[...] distanze.
Parte attrice ha eccepito la prescrizione del diritto alla riduzione in pristino stato dei luoghi richiesta dai convenuti, tuttavia, poiché la normativa sul rispetto delle distanze legali rientra tra i poteri inerenti al diritto di proprietà l'azione è imprescrittibile salvi gli effetti dell'usucapione, che pure è stata richiesta quale reconventio reconventionis e che è fondata nei limiti di seguito indicati.
In merito all'epoca della chiusura dell'area il ctu ha riferito che “dalla planimetria catastale del 1940 dell'unità immobiliare degli attori essa risultava costituita al piano primo da n. 3 ambienti coperti (cucina ambiente 1 ed altri due ambienti 2 e 3), ai quali si accede attraverso uno “spazio scoperto” di circa 12 mq” (pag. 32 della perizia). Tale spazio è stato chiuso per realizzarvi la camera da letto e il ctu ha rilevato che “dall'elaborato progettuale del 18/04/97 presentato al Comune di BO dall'Arch. er il consolidamento statico Controparte_8 della “Domus Dei” questo spazio, incluso il confinante servizio igienico, posto a contatto con l'edificio Domus Dei, era già rappresentato come un volume chiuso.” Il manufatto, dotato di una sua autonomia muraria, “è costruito in aderenza all'edificio Domus Dei lungo il suo prospetto nord ovest e utilizza le murature del lato nord-ovest del Domus Dei” (pag. 43 della perizia).
Inoltre, i testimoni escussi all'udienza del giorno 11 settembre 2025, e Testimone_6
, hanno entrambi riferito di aver frequentato l'immobile attoreo circa 40 anni fa, Tes_7 quando era di una tale signora Pina, e hanno confermato che, salendo dalla scala in peperino, si accedeva alla terrazza dove vi era un bagno e sulla destra si sviluppava l'appartamento comprensivo della camera da letto;
invero, i testimoni hanno detto di non essere mai entrati in quella stanza, però entrambi concordemente hanno riferito di sapere della sua esistenza dalla proprietaria.
Il testimone inoltre ha detto che dall'esterno, ovvero dalla ferrovia di via San Tes_7
Biele, la facciata della Domus Dei si presentava come è attualmente (al teste è stata esibita una foto dello stato dei luoghi che ritrae dall'esterno il volume chiuso della stanza) e ha confermato la presenza della muratura che si appoggia al lato nord-ovest del Domus Dei.
Tali evidenze sono coerenti con la relazione del consulente tecnico che ha riferito che “la stanza da letto degli attori era in origine lo spazio coperto che è stato trasformato tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 dello scorso secolo (come di evince dai modelli di autovetture presenti nelle foto in atti), inoltre, dall'atto di acquisto dell'immobile degli attori del 3 gennaio 2003 si evince che i lavori di costruzione delle porzioni immobiliari in oggetto sono iniziati in epoca antecedente al primo settembre 1967 e che le stesse non hanno subito modifiche che rendevano necessaria la richiesta di sanatoria ai sensi della legge 47/85, donde viene desunta l'epoca delle edificazioni del terrazzo, di circa 83 anni fa, e della stanza da letto, circa 60 anni fa.” (pag. 33 della relazione).
Risultano, quindi, elementi indiziari sufficienti a ritenere che la chiusura del volume per realizzare la camera da letto degli attori, che ha comportato la chiusura di due finestre della
Domus Dei, è avvenuta in epoca molto antecedente al ventennio dalla domanda, almeno
40 anni prima, sicché sussiste il diritto di mantenere il manufatto in violazione delle distanze e di mantenere la chiusura delle finestre, avendo la sig.ra unito il suo possesso dei Pt_2 luoghi con quello del suo dante causa. In senso contrario, non rileva la supposta inesistenza dei titoli edilizi per la realizzazione dell'opera poiché la loro mancanza esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (Cass. sez. 2,
Ordinanza n. 1395 del 19/01/2017; cfr Sez. 2, Ordinanza n. 4833 del 19/02/2019).
Neppure è ostativa la prescrizione di cui all'articolo 879 c.c. che esclude dalla disciplina della comunione forzosa del muro i beni di interesse storico, qual è la Domus Dei.
Va, infatti, considerato che i beni dei privati che presentino un interesse artistico, storico archeologico possono rientrare tra i beni culturali solo a seguito di provvedimento amministrativo di dichiarazione attestante l'interesse particolarmente rilevante, che ha valore costitutivo, e non dichiarativo come quello avente ad oggetto i beni del demanio
(Cass. ordinanza n. 6636/2019), sicché occorre avere riguardo alla data di tale dichiarazione che, come si evince dall'allegato 9 della comparsa di costituzione dei convenuti CP_9
è stata adottata con provvedimento numero 384/1909, ai sensi dell'articolo 10
[...] comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004; i convenuti non hanno indicato la data precisa del provvedimento, ed era loro onere, tuttavia poiché esso si basa su una disposizione normativa del 2004 è ragionevole ritenere che sia successivo al maturarsi dell'usucapione, poiché, come si detto, la camera dei coniugi attori è stata realizzata circa alla metà degli anni sessanta dello scorso secolo.
Venendo alla questione dell'innalzamento della copertura della stanza da letto di circa 40-
50 cm, il ctu ha chiarito che essa è stata eseguita tra il 2005 ed il 2010 in forza del Permesso di Costruire P018 poiché si evince dalle fotografie di archivio inserite nella relazione dell'Arch. n atti;
tale innalzamento non può essere ascritto alla necessità di rispettare Per_3 la normativa antisismica, come preteso dagli attori, poiché dalla documentazione in atti tale esigenza si riferisce alla copertura della soffitta sovrastante la porzione del primo piano dell'abitazione degli attori e non alla sostituzione della copertura della stanza da letto del primo piano (pag. 39-40 perizia)
Inoltre, si è rilevato che la riduzione dell'altezza di tutti i residui vani finestra del piano terra della Domus Dei, che affacciano verso il terrazzo del primo piano dell'abitazione degli attori,
è derivata dall'innalzamento di quota di circa 10-15 cm del piano di calpestio della terrazza annessa all'abitazione e il ctu ha chiarito che l'intervento è stato attuato al momento del rifacimento della pavimentazione del terrazzo, e quindi in occasione dei lavori di cui al permesso di costruire del 2012. Rispetto a tali opere non si è maturato il termine per l'usucapione e pertanto esse, poiché eseguite in violazione delle norme codicistiche, andranno eliminate riportando la situazione in pristino stato.
L'esito della lite e la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, per i restanti due terzi esse saranno a carico dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di BO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ordina ai convenuti Controparte_10 Controparte_3 CP_2
e in solido tra loro di mettere in sicurezza l'immobile di loro proprietà Controparte_4 denominato Domus Dei in BO, attuando le opere indicate in parte motiva fino ad ottenere Ordinanza sindacale di revoca dell'inagibilità del bene;
2. dispone che, in caso di inosservanza all'ordine di cui sopra, a decorrere dal 1° ottobre
2026 per ogni settimana di ritardo nell'adempimento, Controparte_10
in solido tra loro corrispondano a Controparte_3 CP_2 Controparte_4
la somma di € 500 a settimana;
Parte_2
3. condanna Controparte_10 Controparte_3 CP_2 CP_4
in solido tra loro a pagare a per i danni materiali arrecati
[...] Parte_2 all'immobile di sua proprietà l'importo di € 4.387,57, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. condanna Controparte_10 Controparte_3 CP_2 CP_4
in solido tra loro a pagare a e la somma di €
[...] Parte_2 Parte_1
31.620, oltre i canoni di locazione maturandi dalla data della presente decisione fino al rilascio dell'immobile locato e oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti dei canoni al saldo;
5. dichiara che ha usucapito il diritto di mantenere in aderenza alla Domus Parte_2
Dei la camera da letto della sua proprietà con conseguente chiusura di due finestre;
6. ordina a di ripristinare l'altezza originaria dei vani finestra del piano terra Parte_2 della Domus Dei, che affacciano verso il terrazzo del primo piano della sua abitazione;
7. rigetta ogni altra domanda;
8. condanna Controparte_10 Controparte_3 CP_2 CP_4
in solido tra loro a pagare in favore di parte attrice i due terzi delle spese di lite
[...] pari a € 7.617 per compensi oltre ad € 1.241 per spese e accessori di legge;
9. pone l'onere della ctu definitivamente a carico dei convenuti.
BO, 17 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di BO – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. del R.G.A.C. 2158/21 vertente tra
– nato a [...], il [...], C.F. - e Parte_1 C.F._1
– nata a [...], l'[...], C.F. – in proprio e Parte_2 C.F._2 nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
– nato a [...], il [...], C.F. - tutti res.ti in Per_1 C.F._3
BO ed ivi elett.te dom.ti in via della Sapienza n° 19, presso e nello studio dell'avv.
LI BE che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione unitamente all'Avv. Cesare Costa per delega in calce alla memoria del 4.7.22.
Attori
e
( ), nato a [...] il 23 giugno Controparte_1 C.F._4
1955, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Ascenzi ( ) del Foro di BO ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio in BO, Via A. Gargana 40 (pec fax 0761328336) per delega in calce alla Email_1 comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e
(nato a [...] il [...], cod. fisc. ), CP_2 C.F._6
(nata a [...] il [...], cod. fisc. ) e Controparte_3 C.F._7
(nata a [...] il [...], cod. fisc. ), tutti Controparte_4 C.F._8 residenti in [...], rappresentati e difesi – giusto mandato esteso su foglio separato e depositato telematicamente in uno con l'originale della comparsa di costituzione e risposta – dall'AVV. AMEDEO CENTRONE del Foro di BO. Convenuti
Oggetto: denunzia di danno temuto, risarcimento del danno da rovina di edifici e usucapione.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafi intestati agivano per ottenere la messa in sicurezza e il risarcimento dei danni subiti per la fatiscenza, rovina, pericolosità e parziale crollo dell'immobile denominato “Domus Dei” adiacente alla loro abitazione sita in BO, Via Santa IA in Gradi n. 21, deducendo che tale situazione di degrado, già presente da lungo tempo, era andata sempre più aggravandosi fino a costringerli, il 26 giugno 2019, ad abbandonare la loro abitazione, non più sicura, con conseguenti danni di ordine patrimoniale collegati alla necessità di reperire altra idonea soluzione residenziale, alle spese inutilmente sostenute per ristrutturare l'immobile in via
Santa IA in Gradi e a quelle per il pagamento dei ratei del mutuo, oltre alla perdita di valore commerciale del bene;
inoltre, deducevano di aver subito danni non patrimoniali, chiedendone il risarcimento, consistenti nel danno morale, anche per perdita del diritto all'abitazione, e nel danno biologico subito dalla sig.ra , e chiedevano il Parte_2 pagamento di una indennità giornaliera per ciascuno di loro, non inferiore ad € 50,00, a titolo di risarcimento del danno morale anche per il futuro e fino al momento in cui non potranno tornare a vivere nell'appartamento, in sicurezza e salubrità.
2. Si è costituito il signor che non ha contestato l'inagibilità del proprio immobile, CP_1 che è stata certificata con ordinanza sindacale del 16 gennaio 2020, ma ha eccepito di aver posto in essere tutte le opere necessarie a metterlo in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti, senza effettivo pregiudizio della proprietà attorea, che nel 2019 è stata abbandonata per scelta volontaria dei coniugi – e in assenza Pt_2 Pt_1 di provvedimenti che ne avessero dichiarato l'inagibilità, con ogni conseguenza in termini di insussistenza del diritto al risarcimento azionato;
il sig. ha contestato inoltre la CP_1 regolarità edilizia e urbanistica dei lavori di ristrutturazione eseguiti dagli attori, che hanno chiuso un'area scoperta in aderenza al muro della Domus Dei, hanno infisso e appoggiato un tetto sulla sua struttura medievale, hanno innalzato il corpo di fabbrica costituito dalla nuova camera e dal terrazzo, e hanno chiuso totalmente due finestre e parzialmente altre tre finestre della Domus Dei, deducendo il contrasto di tali opere con gli artt. 872 e 873 c.c.
e chiedendo in via riconvenzionale la rimessione in pristino stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno patito. Analoghe contestazioni sono state svolte dai convenuti
[...] e che hanno concluso per il rigetto della CP_2 Controparte_3 Controparte_4 domanda.
3. Con la memoria di precisazione della domanda gli attori hanno preso posizione sulle domande riconvenzionali, eccependone l'improcedibilità per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria e l'inammissibilità per estraneità all'oggetto del giudizio, in subordine hanno eccepito la prescrizione del diritto alla riduzione in pristino stato dei luoghi e l'infondatezza della pretesa e, quale reconventio reconventionis, hanno chiesto dichiararsi l'usucapione del diritto di mantenere chiuse le aperture/luci sulle mura della
Domus Dei, del diritto alla comunione del muro e del diritto di mantenere le opere alla distanza inferiore a quella legale.
4. Acquisiti i documenti prodotti, sentiti i testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio sugli immobili, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 16
Aprile 2025, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc. Rimessa sul ruolo per completare l'istruttoria orale è stata chiamata per la discussione all'udienza del 25.9.2025 e rinviata all'udienza del 2.10.2025 per chiarimenti documentali, data in cui è stata nuovamente trattenuta in decisione previa rinuncia dei legali costituiti al deposito di memorie conclusionali.
5. Innanzitutto, occorre procedere alla qualificazione delle domande avanzate dagli attori e tutte indistintamente riportate sotto l'egida degli articoli 2043, 2053 e 2059 c.c.
Invero, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'immobile di via Santa
IA in Gradi va ricondotta all'art. 2053 c.c. ovvero alla responsabilità per rovina di edificio, che regola il rapporto tra le cose e integra una responsabilità speciale rispetto a quella dell'art. 2051 c.c. poiché è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo.
Trattasi di responsabilità oggettiva che può essere esclusa solo provando che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile e inevitabile.
Quanto alle domande di risarcimento dei danni di natura non patrimoniale, sia quello biologico asseritamente subito dalla signora e derivante dalla sofferenza Parte_2 causata dall'impossibilità di utilizzo dell'immobile di Via Santa IA in Gradi n. 21 sia quello morale asseritamente subito da tutti gli attori, vanno ricondotte alla responsabilità da fatto illecito ex articolo 2043 e 2059 cc, che richiedono la prova del fatto ingiusto, imputabile ai convenuti, la prova dell'evento dannoso e quella del nesso di causalità. La domanda di condanna di esecuzione di tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza l'edificio Domus Dei va qualificata come denuncia di danno temuto, fattispecie prevista dall'articolo 1172 c.c. che consente all'autorità giudiziaria di ordinare quanto necessario per ovviare al pericolo di ulteriori danni. A tale domanda è collegata la richiesta di pagamento di una indennità di € 50 per ogni giorno in cui si protrarrà lo stato di fatiscenza dell'immobile dei convenuti.
6. Tanto premesso in merito alla qualificazione delle domande va detto che la legittimazione ad agire per la denuncia di danno temuto e la domanda ex art. 2053 c.c. per i danni arrecati all'immobile spetta alla sola , che risulta legittima proprietaria dell'appartamento Parte_2 di cui si discute giusto atto di acquisto del 3.1.2003 a rogito del notaio Persona_2 rep. 404635 racc. 25742 in atti (doc. n. 43 di parte attrice) avente ad oggetto la compravendita di immobile distinto al foglio 174, part. 630 sub. 4 e part. 632 sub 3 in BO, via Santa IA in Gradi n. 21.
L'identità di tale bene con quello di cui è causa si evince dalla ctu poiché il perito ha fatto esplicito riferimento al suddetto atto notarile quale atto di provenienza della proprietà attorea e al Permesso di Costruire n. P018/12 del 19/01/2012 pratica n. 153/11 (in atti) che è stato rilasciato alla sig.ra e la cui planimetria corrisponde all'appartamento di cui si discute. Pt_2
Invero, all'udienza del 2.10.2025 gli attori hanno precisato che la legittimazione del marito,
, deriverebbe da un atto di donazione successivamente compiuto dalla Parte_1 stessa , tuttavia, mancando in atti il suddetto atto di donazione, la prova della Parte_2 legittimazione del non può dirsi raggiunta. Pt_1
7. Venendo al merito delle domande, occorre prendere le mosse dallo stato dei luoghi;
dalla ctu espletata in corso di causa si evince che la Domus Dei, di proprietà dei convenuti, è “un edificio storico risalente al 1292 adibito ad ospedale durante tutto il Medioevo;
esso consta di tre livelli: un piano seminterrato (non oggetto di crolli, ma in disuso da decenni), un piano terra, (accessibile solo in parte per via del crollo intervenuto in una porzione del tetto di copertura del soprastante primo piano), ed un primo piano, con una copertura a doppia falda inclinata, in parte crollata (in zona centrale per circa il 20%), e in parte sostituita con lastre di lamiera (lato sud e lato nord), ed in parte (un restante 40% circa) ancora coperta con manto di tegole.” (pag. 9 della relazione) L'immobile è in disuso da anni e la linea di confine della facciata nord-ovest è aderente all'immobile degli attori.
Il ctu ha riscontrato “sulla sommità della muratura di facciata verso nord-ovest l'esistenza di un'opera provvisionale (mantovana) a protezione di eventuali cadute di parti dalla copertura e della sommità del muro stesso;
una consistente quantità di vegetazione spontanea, che cresce inserendo le proprie radici sui giunti tra le varie pietre che compongono la muratura stessa.” (pag. 10 della relazione).
Non è contestato ed è documentato in atti che l'immobile è interessato da anni da fenomeni di degrado e fatiscenza ed è in stato di abbandono e che si sono verificati episodi di crollo di laterizi, di parte dei solai e della copertura.
Riferisce il ctu che i primi interventi di consolidamento murario erano stati eseguiti fin dal
1997 e avevano interessato solo il vertice sud-est dell'edificio, prima del crollo di una porzione della copertura e delle gravi manifestazioni di degrado avutesi successivamente.
Inoltre, a seguito di ordinanza del Comune di BO del 2008, era stato eseguito “un intervento con piattaforma elevatrice per rimozione di tegole smosse e pericolanti” e nel
2013 un intervento di “messa in sicurezza” del lato nord-ovest della Domus Dei a confine con la proprietà degli attori, “lasciando in opera la mantovana per proteggere la proprietà privata da ipotetiche cadute di calcinacci o tegole nel terrazzo sottostante, sebbene parzialmente non praticabile”.
Secondo il ctu (pag. 26- 27 della relazione) tali interventi di messa in sicurezza non sono stati sufficienti anche perché la mantovana non era stata estesa a tutto il fronte nord ovest dell'edificio e, in effetti, la persistenza della pericolosità è confermata dai fatti avvenuti in tempi più recenti, poiché con Ordinanza sindacale n. 98 del 2017, a seguito del distacco di materiale murario e del pericolo di crollo improvviso con caduta di materiale lapideo sulla pubblica via e sulle costruzioni adiacenti, era stato ordinato ai proprietari di porre in essere un “intervento di ripristino delle originarie condizioni di sicurezza del manto di copertura, della facciata e delle gronde dell'immobile” (doc. 18 allegato da parte attrice).
Il 26 giugno 2019 erano intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco che avevano riscontrato la caduta di frammenti di laterizio nella proprietà attorea e con successive Diffide del Direttore dei lavori pubblici del Comune di BO nel luglio e nell'agosto 2019 si era ordinato di porre in sicurezza il tetto e la facciata dell'immobile; inoltre, su segnalazione della Asl competente, che aveva evidenziato la presenza di mobilio e laterizi crollati e uno stato di abbandono che aveva reso l'immobile un ricettacolo di animali, volatili, roditori e insetti, si era ordinato di ripristinare le condizioni di sicurezza e salubrità dell'immobile (doc. nn. 13, 14, 16, 17 allegati alla citazione).
L'istruttoria orale ha confermato la pericolosità della situazione poiché i testimoni
[...]
e , escussi all'udienza del 19 settembre 2024, hanno Tes_1 Testimone_2 dichiarato che, nel luglio 2018, mentre erano a cena sulla terrazza degli attori erano caduti dei calcinacci, e vigile del fuoco, escusso all'udienza del 15 ottobre 2024, Testimone_3 ha riferito di essere intervenuto dopo il crollo di calcinacci sulla copertura del tetto della camera da letto degli attori avvenuta il 26 giugno 2019.
Tale situazione è culminata con l'adozione dell'Ordinanza sindacale n. 7 del 13 febbraio
2020 di inagibilità dell'immobile medievale, con divieto di utilizzo dei locali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, che ha imposto ai proprietari di compiere “tutti lavori necessari alla sua messa in sicurezza, compresa anche la demolizione controllata delle porzioni che risultano in pericolo di crollo, al fine di garantire la stabilità delle proprietà finitime private e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità” (doc. 22 allegato alla citazione).
A seguito dell'adozione di tale provvedimento i convenuti hanno fatto eseguire le seguenti opere: pulizia generale della facciata con rimozione delle erbe infestanti;
stilatura delle connessioni delle apparecchiature murarie;
rimozione degli elementi instabili presenti lungo la linea di gronda;
fissaggio con malta di sacrificio delle pietre sommitali il muro;
applicazione di una rete metallica a protezione degli elementi discontinui della copertura in tegole e coppi;
installazione di protezione contro eventuali scorrimenti dei coppi costituita da palanca in legno fissata alla struttura della mantovana metallica;
riposizionamento della mantovana metallica a protezione dell'intera lunghezza del terrazzo sottostante;
applicazione di sbadacciature lignee all'interno dei vani finestra comprensiva di rete antipiccione (cfr relazione dell'arch. el 26 giugno 2020 allegata dai convenuti). Per_3
Secondo il Ctu tali opere hanno solo limitato il rischio di caduta di materiale nella proprietà attorea poiché in occasione degli accessi effettuati nel corso della perizia si è riscontrata la ricrescita della vegetazione spontanea, che ha invaso in grande quantità la facciata rendendo instabile la muratura;
il ctu ha anche riscontrato che sul terrazzo degli attori continuano a cadere detriti di varie dimensioni e grandezze e che tutta la struttura presenta un elevato grado di precarietà. (pag. 31 della relazione).
In ragione di ciò il perito ha concluso affermando l'insufficienza degli interventi effettuati dai convenuti poiché la “porzione di copertura del tetto è ancora costituita da un manto di tegole precarie che presenta deformazioni e flessioni visibili ad occhio, con conseguente pericolo di crollo”.
La valutazione del ctu non può essere considerata inidonea (come preteso dai convenuti) solo perché desunta dalla osservazione dei luoghi poiché le competenze professionali dell'ingegnere sono sufficienti a farne ritenere l'affidabilità e comunque tale valutazione trova riscontro nell'avanzato ed evidente stato di degrado dell'immobile e nel fatto che la dichiarazione di inagibilità del non è stata revocata. CP_5 Peraltro, va aggiunto che la perizia ha evidenziato anche la presenza di “una grave ed estesa lesione sulla sommità della muratura della facciata che guarda verso via San Biele, che provoca l'allargamento della sommità delle murature longitudinali dello stabile, con incremento significativo del rischio di perdita/allentamento di appoggio da parte delle residue capriate della copertura, e rischio di crollo delle stesse, come anche delle murature circostanti le zone di appoggio e vincolo delle stesse capriate che inciderebbero anche sulle aree confinanti”. (cfr pag. 29 della perizia).
Tale situazione, prosegue il ctu, è prossima al collasso che coinvolgerebbe la proprietà sottostante poiché “tutte le macerie che verrebbero a generarsi (pietrame, tegole, capriate), farebbero crollare il solaio sottostante, potrebbero lesionare gravemente le murature perimetrali, a causa della rotazione degli orizzontamenti incastrati nelle murature ….i detriti, anche di grandi dimensioni, non necessariamente cadrebbero all'interno della sagoma dell'edificio Domus Dei, ma potrebbero licenziarsi anche parti significative delle murature di appoggio delle capriate del tetto, e del solaio sottostante, nonché del cornicione perimetrale con conseguente possibile caduta delle stesse all'esterno della sagoma dell'edificio, e quindi sul terrazzo e sulla copertura della stanza da letto del primo piano della proprietà degli attori”. (pag. 57).
E' dunque evidente che, a differenza di quanto ritenuto dai convenuti, sul piano della legittimazione sussiste l'interesse degli attori alla domanda poiché volta ad assicurarne l'incolumità fisica e, quanto alla , la tutela del diritto di proprietà, e nel merito ricorrono Pt_2 le condizioni di cui all'art. 1172 c.c. per ordinare ai convenuti di ovviare al pericolo di crollo della loro proprietà sull'appartamento della da attuare mediante il risanamento Pt_2 strutturale dell'edificio Domus Dei.
In particolare, i convenuti dovranno provvedere ai seguenti interventi: consolidamento di tutte le murature portanti, sostituzione integrale della copertura e del solaio tra piano terra e primo piano, oggi parzialmente crollato nella zona posta in prossimità dell'ingresso di via
Santa IA in Gradi, e per il resto gravemente compromesso dalla prolungata esposizione agli agenti atmosferici, essendo crollata una significativa porzione della copertura (pag. 55 della perizia).
Inoltre, la gravità del pericolo paventato, idoneo a determinare gravi danni alle cose, ma anche all'incolumità delle persone, impone l'adozione di misure coercitive ex art. 614 bis cpc da quantificare in € 500 a settimana per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione del risanamento. Quanto alla decorrenza va tenuto conto della rilevanza delle opere che i convenuti dovranno realizzare e del fatto che l'edificio è un bene vincolato, sicché vanno considerati i tempi tecnici per le autorizzazioni amministrative.
D'altronde, gravando sul bene il certificato di inagibilità comunale, l'effettivo risanamento va correlato alla revoca di tale provvedimento da parte del Sindaco che è l'autorità preposta a garantire la pubblica incolumità.
Pertanto, la somma dovrà essere corrisposta per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione del risanamento, da certificare mediante rilascio di attestato di agibilità del bene da parte del Comune, a decorrere dal 1°.10.2026, considerando il tempo necessario alla realizzazione delle opere di risanamento.
8. Venendo ora alla domanda di risarcimento dei danni materiali spettanti alla sig.ra Pt_2
proprietaria dell'immobile, come si è detto l'istruttoria orale ha confermato che nel
[...] luglio 2018 sono caduti calcinacci sulla terrazza della proprietà attorea (cfr dichiarazioni di e , escussi all'udienza del 19 settembre 2024) e Testimone_1 Testimone_2 che il 26 giugno 2019 un calcinaccio è caduto anche sulla copertura del tetto della camera da letto dei coniugi e tanto da indurli a lasciare l'abitazione e a locare altro Pt_2 Pt_1 immobile dove vivere (cfr dichiarazioni di vigile del fuoco, e di Testimone_3 CP_6
escussi all'udienza del 15 ottobre 2024; e dichiarazioni e
[...] Testimone_4 Tes_5
escussi all'udienza del 13 giugno 2024).
[...]
Peraltro il Ctu ha confermato che la caduta di detriti deriva dall'immobile dei convenuti poiché la formazione di vegetazione spontanea sulla muratura contribuisce alla disgregazione della pietra e dei giunti in malta, inoltre le radici, crescendo, si inseriscono negli interstizi della muratura dando origine alla rottura di pietre e alla caduta verso il basso di detriti di pietrame, e quindi ha confermato che la caduta sul manto di copertura della camera da letto è derivata dallo stato di fatiscenza della Domus Dei (pag. 12 perizia).
Quali ulteriori danni materiali direttamente collegati alla rovina dell'edificio il CTU ha riscontrato la presenza di fenomeni di formazione di umidità sulle pareti e sui soffitti della
Domus Dei e sul contrafforte della muratura dell'edificio che è a contatto con i locali posti al piano terra dell'immobile attoreo, al di sotto della terrazza.
Il ctu ha escluso che si tratti di un'infiltrazione proveniente dal suddetto terrazzo sia perché esso è stato rifatto nel 2012 – 2013 e soprattutto perché la gravità del fenomeno esclude che possa derivare da una semplice formazione di condensa.
L'importo di tali danni, direttamente ricollegabili alla rovina dell'edificio in base al criterio di responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2053 c.c., è stato stimato dal CTU nella misura di € 250 oltre Iva per la riparazione del tetto danneggiato dalla caduta dei laterizi del 26 giugno
2019 e in € 4.137,57 oltre Iva per eliminare i fenomeni di infiltrazioni (pag. 46 e 47 perizia).
Va escluso dal risarcimento l'importo che gli attori sostengono di aver sborsato ogni anno, tra il 2013 al 2019, per eliminare le conseguenze delle infiltrazioni poiché la spesa avrebbe dovuto essere provata non con un preventivo, ma con la fattura e la quietanza di avvenuto pagamento.
9. Venendo agli altri danni materiali, i testi escussi hanno confermato che i coniugi si sono allontanati dalla casa di abitazione in seguito alla caduta dei calcinacci dall'edificio Domus
Dei e la circostanza non è contestata anche se i convenuti la riconducono ad una scelta volontaria poiché la proprietà attorea non è mai stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti.
Tale prospettazione non può essere condivisa poiché la situazione di forte degrado descritta al punto 6 ed episodi, quali la caduta di un calcinaccio mentre si cena in terrazza con amici, sono di tale gravità da generare, secondo la prudenza del buon padre di famiglia, il ragionevole timore per la propria incolumità e rendono l'allontanamento (peraltro consigliato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto) una necessità, a prescindere da certificazioni comunali attestanti l'agibilità del bene.
Pertanto, dovrà essere corrisposto ai coniugi e l'importo sborsato per la Pt_1 Pt_2 locazione dell'immobile ove si sono trasferiti che, dalla documentazione in atti, risulta ammontare ad € 31.620.
Rilevano in particolare, il contratto di locazione del 1.7.2019 stipulato con , Parte_3 per 12 mesi, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 al canone di € 4.560 (€ 380 mensili) prorogato al 15 febbraio 2021 e dove i coniugi hanno riferito di essere stati fino al 31 luglio
2021, pagando l'importo complessivo di € 9.120; rileva inoltre il contratto di locazione stipulato con , al canone di € 5.400 (€ 450 mensili) dove riferiscono, e non è Controparte_7 contestato, di essersi trasferiti successivamente sicché la somma spesa da quella data è pari ad € 22.500.
A tale importo andranno aggiunti i canoni maturati fino all'effettivo rientro nell'abitazione, di
Via Santa IA in Gradi n. 21, all'esito della messa in sicurezza della Domus Dei.
Nessuna somma può essere corrisposta quale rimborso dei ratei del mutuo che era stato acceso per l'acquisto dell'immobile attoreo poiché esso resta un cespite di proprietà della
, né può essere pagato l'importo del deprezzamento del bene poiché esso è destinato Pt_2
a venir meno con il risanamento della Domus Dei che i convenuti dovranno attuare. Parimenti da escludere sono le spese per le utenze pagate dagli attori, che non sono documentate, e quelle sostenute per recarsi a BO da quando si sono trasferiti che, evidentemente, dipendono dalla libera scelta di locare un appartamento in un luogo lontano da quello originariamente abitato.
10. In merito ai danni non patrimoniali gli attori li hanno chiesti a titolo di danno biologico per la sig.ra , adducendo che ha sviluppato un disturbo post traumatico da stress Pt_2 cronicizzato a seguito degli eventi di cui è causa, e a titolo di danno morale comune a tutti per l'impossibilità di vivere in Via Santa IA in Gradi n. 21.
Nessuna di queste richieste può essere accolta;
invero, il danno biologico si configura quale lesione all'integrità psicofisica dell'individuo che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita, mentre in base alla relazione di parte della psicologa Schiralli Rosanna si evince che, a seguito della impossibilità di rientrare a vivere nella propria abitazione, la sig.ra ha sviluppato un sentimento di Pt_2 rabbia e di frustrazione, ansia e stanchezza, con bisogno urgente di riposo e di serenità.
Tali sintomi sono riconducibili, secondo l'id quod plerumque accidit, alla sofferenza psichica e integrano una mera sofferenza emotiva diversa dal danno biologico.
Quanto al danno morale gli attori lo hanno chiesto deducendo la commissione del reato di cui all'articolo 650 cp (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), che però è posto a tutela dell'ordine pubblico e, quindi, non consente il risarcimento del danno morale riferibile al singolo individuo, ovvero in relazione all'articolo 677 cp (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) che è fattispecie posta a tutela della incolumità pubblica nelle abitazioni e richiede per il suo perfezionamento il pericolo concreto (Cass. pen. sez. 1
-, Sentenza n. 34549 del 19/05/2022) che, nella specie, non ricorre poiché è pacifico che l'immobile attoreo è disabitato, con conseguente esclusione del reato.
Il risarcimento non può essere neppure concesso per lesione del diritto all'abitazione riconducibile ad un diritto inviolabile della persona di cui all'articolo 2 Cost. poiché seppure trattasi di previsione aperta, così da consentire di ricondurre ad essa i diritti inviolabili che vengono via via emergendo nella realtà sociale, la tutela non può essere invocata a garanzia dell'aspettativa di vivere in un luogo specifico, quando come, nella specie, vi è altro luogo
(appartamento in affitto) per lo svolgimento della personalità dell'individuo il cui onere economico è già stato posto a carico dei convenuti.
Pertanto, l'importo complessivamente liquidabile a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori è pari ad € 36.007,57 (invero i danni al tetto e quelli derivanti dalle infiltrazioni vanno risarciti alla sola per quanto si è detto in rodine alla sua legittimazione), Parte_2 oltre i canoni di locazione maturandi dalla data della presente decisione fino al rilascio dell'immobile locato.
11. Venendo alla domanda riconvenzionale dei convenuti, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria (a cui invero gli attori hanno rinunciato in sede di comparsa conclusionale, ma sulla cui eccezione occorre pronunciarsi essendo essa rilevabile d'ufficio) poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010
è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali
(Cass. sez. U - , Sentenza n. 3452 del 07/02/2024).
Nel merito i convenuti hanno chiesto la riduzione in pristino stato per violazione della distanza legale di tre metri dei seguenti manufatti attorei: la chiusura dell'area scoperta, la chiusura totale di due finestre, l'innalzamento della quota del tetto della camera degli attori e del terrazzo, che deve essere riportato al livello precedente così da consentire la riapertura delle finestre ostruite parzialmente.
Gli attori hanno dedotto l'inammissibilità della domanda per estraneità al thema decidendum introdotto con la citazione, tuttavia, va osservato che ai sensi dell'articolo 36 cpc il giudice è competente a conoscere delle riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore e, come si è già detto, la responsabilità di cui all'articolo 2053 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva che è posta a carico del titolare di un diritto reale sull'edificio che rovina. Nella specie tale titolo è costituito dal diritto di proprietà sulla Domus
Dei, che è lo stesso titolo che i convenuti fanno valere in via riconvenzionale per il mancato rispetto delle distanze legali, con conseguente ammissibilità della domanda.
Nel merito, innanzitutto, va esaminata la questione della chiusura dell'area scoperta che era esistente tra i due immobili e che adesso è occupata dalla stanza da letto dei coniugi Parte_4
, da un disimpegno e da un servizio igienico in violazione della normativa sulle
[...] distanze.
Parte attrice ha eccepito la prescrizione del diritto alla riduzione in pristino stato dei luoghi richiesta dai convenuti, tuttavia, poiché la normativa sul rispetto delle distanze legali rientra tra i poteri inerenti al diritto di proprietà l'azione è imprescrittibile salvi gli effetti dell'usucapione, che pure è stata richiesta quale reconventio reconventionis e che è fondata nei limiti di seguito indicati.
In merito all'epoca della chiusura dell'area il ctu ha riferito che “dalla planimetria catastale del 1940 dell'unità immobiliare degli attori essa risultava costituita al piano primo da n. 3 ambienti coperti (cucina ambiente 1 ed altri due ambienti 2 e 3), ai quali si accede attraverso uno “spazio scoperto” di circa 12 mq” (pag. 32 della perizia). Tale spazio è stato chiuso per realizzarvi la camera da letto e il ctu ha rilevato che “dall'elaborato progettuale del 18/04/97 presentato al Comune di BO dall'Arch. er il consolidamento statico Controparte_8 della “Domus Dei” questo spazio, incluso il confinante servizio igienico, posto a contatto con l'edificio Domus Dei, era già rappresentato come un volume chiuso.” Il manufatto, dotato di una sua autonomia muraria, “è costruito in aderenza all'edificio Domus Dei lungo il suo prospetto nord ovest e utilizza le murature del lato nord-ovest del Domus Dei” (pag. 43 della perizia).
Inoltre, i testimoni escussi all'udienza del giorno 11 settembre 2025, e Testimone_6
, hanno entrambi riferito di aver frequentato l'immobile attoreo circa 40 anni fa, Tes_7 quando era di una tale signora Pina, e hanno confermato che, salendo dalla scala in peperino, si accedeva alla terrazza dove vi era un bagno e sulla destra si sviluppava l'appartamento comprensivo della camera da letto;
invero, i testimoni hanno detto di non essere mai entrati in quella stanza, però entrambi concordemente hanno riferito di sapere della sua esistenza dalla proprietaria.
Il testimone inoltre ha detto che dall'esterno, ovvero dalla ferrovia di via San Tes_7
Biele, la facciata della Domus Dei si presentava come è attualmente (al teste è stata esibita una foto dello stato dei luoghi che ritrae dall'esterno il volume chiuso della stanza) e ha confermato la presenza della muratura che si appoggia al lato nord-ovest del Domus Dei.
Tali evidenze sono coerenti con la relazione del consulente tecnico che ha riferito che “la stanza da letto degli attori era in origine lo spazio coperto che è stato trasformato tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 dello scorso secolo (come di evince dai modelli di autovetture presenti nelle foto in atti), inoltre, dall'atto di acquisto dell'immobile degli attori del 3 gennaio 2003 si evince che i lavori di costruzione delle porzioni immobiliari in oggetto sono iniziati in epoca antecedente al primo settembre 1967 e che le stesse non hanno subito modifiche che rendevano necessaria la richiesta di sanatoria ai sensi della legge 47/85, donde viene desunta l'epoca delle edificazioni del terrazzo, di circa 83 anni fa, e della stanza da letto, circa 60 anni fa.” (pag. 33 della relazione).
Risultano, quindi, elementi indiziari sufficienti a ritenere che la chiusura del volume per realizzare la camera da letto degli attori, che ha comportato la chiusura di due finestre della
Domus Dei, è avvenuta in epoca molto antecedente al ventennio dalla domanda, almeno
40 anni prima, sicché sussiste il diritto di mantenere il manufatto in violazione delle distanze e di mantenere la chiusura delle finestre, avendo la sig.ra unito il suo possesso dei Pt_2 luoghi con quello del suo dante causa. In senso contrario, non rileva la supposta inesistenza dei titoli edilizi per la realizzazione dell'opera poiché la loro mancanza esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (Cass. sez. 2,
Ordinanza n. 1395 del 19/01/2017; cfr Sez. 2, Ordinanza n. 4833 del 19/02/2019).
Neppure è ostativa la prescrizione di cui all'articolo 879 c.c. che esclude dalla disciplina della comunione forzosa del muro i beni di interesse storico, qual è la Domus Dei.
Va, infatti, considerato che i beni dei privati che presentino un interesse artistico, storico archeologico possono rientrare tra i beni culturali solo a seguito di provvedimento amministrativo di dichiarazione attestante l'interesse particolarmente rilevante, che ha valore costitutivo, e non dichiarativo come quello avente ad oggetto i beni del demanio
(Cass. ordinanza n. 6636/2019), sicché occorre avere riguardo alla data di tale dichiarazione che, come si evince dall'allegato 9 della comparsa di costituzione dei convenuti CP_9
è stata adottata con provvedimento numero 384/1909, ai sensi dell'articolo 10
[...] comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004; i convenuti non hanno indicato la data precisa del provvedimento, ed era loro onere, tuttavia poiché esso si basa su una disposizione normativa del 2004 è ragionevole ritenere che sia successivo al maturarsi dell'usucapione, poiché, come si detto, la camera dei coniugi attori è stata realizzata circa alla metà degli anni sessanta dello scorso secolo.
Venendo alla questione dell'innalzamento della copertura della stanza da letto di circa 40-
50 cm, il ctu ha chiarito che essa è stata eseguita tra il 2005 ed il 2010 in forza del Permesso di Costruire P018 poiché si evince dalle fotografie di archivio inserite nella relazione dell'Arch. n atti;
tale innalzamento non può essere ascritto alla necessità di rispettare Per_3 la normativa antisismica, come preteso dagli attori, poiché dalla documentazione in atti tale esigenza si riferisce alla copertura della soffitta sovrastante la porzione del primo piano dell'abitazione degli attori e non alla sostituzione della copertura della stanza da letto del primo piano (pag. 39-40 perizia)
Inoltre, si è rilevato che la riduzione dell'altezza di tutti i residui vani finestra del piano terra della Domus Dei, che affacciano verso il terrazzo del primo piano dell'abitazione degli attori,
è derivata dall'innalzamento di quota di circa 10-15 cm del piano di calpestio della terrazza annessa all'abitazione e il ctu ha chiarito che l'intervento è stato attuato al momento del rifacimento della pavimentazione del terrazzo, e quindi in occasione dei lavori di cui al permesso di costruire del 2012. Rispetto a tali opere non si è maturato il termine per l'usucapione e pertanto esse, poiché eseguite in violazione delle norme codicistiche, andranno eliminate riportando la situazione in pristino stato.
L'esito della lite e la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, per i restanti due terzi esse saranno a carico dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di BO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ordina ai convenuti Controparte_10 Controparte_3 CP_2
e in solido tra loro di mettere in sicurezza l'immobile di loro proprietà Controparte_4 denominato Domus Dei in BO, attuando le opere indicate in parte motiva fino ad ottenere Ordinanza sindacale di revoca dell'inagibilità del bene;
2. dispone che, in caso di inosservanza all'ordine di cui sopra, a decorrere dal 1° ottobre
2026 per ogni settimana di ritardo nell'adempimento, Controparte_10
in solido tra loro corrispondano a Controparte_3 CP_2 Controparte_4
la somma di € 500 a settimana;
Parte_2
3. condanna Controparte_10 Controparte_3 CP_2 CP_4
in solido tra loro a pagare a per i danni materiali arrecati
[...] Parte_2 all'immobile di sua proprietà l'importo di € 4.387,57, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. condanna Controparte_10 Controparte_3 CP_2 CP_4
in solido tra loro a pagare a e la somma di €
[...] Parte_2 Parte_1
31.620, oltre i canoni di locazione maturandi dalla data della presente decisione fino al rilascio dell'immobile locato e oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti dei canoni al saldo;
5. dichiara che ha usucapito il diritto di mantenere in aderenza alla Domus Parte_2
Dei la camera da letto della sua proprietà con conseguente chiusura di due finestre;
6. ordina a di ripristinare l'altezza originaria dei vani finestra del piano terra Parte_2 della Domus Dei, che affacciano verso il terrazzo del primo piano della sua abitazione;
7. rigetta ogni altra domanda;
8. condanna Controparte_10 Controparte_3 CP_2 CP_4
in solido tra loro a pagare in favore di parte attrice i due terzi delle spese di lite
[...] pari a € 7.617 per compensi oltre ad € 1.241 per spese e accessori di legge;
9. pone l'onere della ctu definitivamente a carico dei convenuti.
BO, 17 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi