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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
30/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
RO SC, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 807/2023 depositato il 30/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa' Servizi E Riscossioni Italia S.p.a. In Società_1: Sorit S.p.a. - 02241250394
elettivamente domiciliato presso Sorit Societa' Servizi E Riscossioni Italia S.p.a. In Società_1: Sorit S.p.a.
Consorzio 1 Toscana Nord - 02350460461
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 330/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 2 e pubblicata il 07/12/2022 Atti impositivi:
- AVV.ISCR.RUOL n. 20211908500049626 CONTR.BON 2016
- AVV.ISCR.RUOL n. 20211908500049626 CONTR.BON 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello
Resistente/Appellato: respingersi l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte tributaria di Lucca ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 avverso gli avvisi di iscrizione al ruolo precisati in epigrafe.
Il giudice di prime cure riteneva il contributo di bonifica dovuto alla luce dell'orientamento consolidato del giudice di legittimità (Cass.11431/22), di cui riportava l'esegesi.
Ricorrente_1 proponeva appello, lamentando la violazione dell'art. 7, c.
5-bis, d.lgs. n. 546/1992, per mancanza di prova del beneficio ritratto.
Osservava, in proposito, che a seguito dell'introduzione della legge n. 133/2022, che ha riscritto le regole del riparto dell'onere probatorio nel processo tributario e che sarebbe applicabile, in quanto norma di natura processuale, non può ulteriormente ritenersi presunto il beneficio, in conseguenza di un formale
“piano di classifica” e dell'inclusione dell'immobile nel piano di contribuenza, gravando, quindi, sul contribuente l'onere di fornire la prova dell'illegittimità dell'imposizione consortile. Sarebbe, dunque, erronea la decisione del giudice di prime cure che si fonda, invece, su tale presunzione.
Precisava ancora l'appellante che nel sistema vigente anteriormente alla legge n. 130/2022, si tendeva a far ricadere la prova sul contribuente qualora si trattasse di fatti a lui più vantaggiosi, mentre tale impostazione, sarebbe stata spazzata via dal testo dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto nel 2022 (ved. appello pag.5), con la conseguenza che, oggi, la regola sulla prova per decidere sulla fondatezza dell'atto impugnato ricadrebbe sul Consorzio, non essendo più ammissibile “presumere” il beneficio dall'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza. Nella specie l'appellante negava la sussistenza di qualunque beneficio concreto all'immobile di sua proprietà.
Si costituiva il Consorzio 1 Toscana Nord controdeducendo.
La causa era, quindi, tenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite riportate in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume, in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. Detta esegesi consolidata non è scalfita dall'art.7, comma 5 bis, d.lgs. n.546/1992, introdotto dalla legge 133/2022, come preteso dall'appellante (ved. ex multis di recente Cass.33220/25, Cass.33215/25).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere le spese della controparte nella misura di € 1.000.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
30/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
RO SC, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 807/2023 depositato il 30/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa' Servizi E Riscossioni Italia S.p.a. In Società_1: Sorit S.p.a. - 02241250394
elettivamente domiciliato presso Sorit Societa' Servizi E Riscossioni Italia S.p.a. In Società_1: Sorit S.p.a.
Consorzio 1 Toscana Nord - 02350460461
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 330/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 2 e pubblicata il 07/12/2022 Atti impositivi:
- AVV.ISCR.RUOL n. 20211908500049626 CONTR.BON 2016
- AVV.ISCR.RUOL n. 20211908500049626 CONTR.BON 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello
Resistente/Appellato: respingersi l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte tributaria di Lucca ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 avverso gli avvisi di iscrizione al ruolo precisati in epigrafe.
Il giudice di prime cure riteneva il contributo di bonifica dovuto alla luce dell'orientamento consolidato del giudice di legittimità (Cass.11431/22), di cui riportava l'esegesi.
Ricorrente_1 proponeva appello, lamentando la violazione dell'art. 7, c.
5-bis, d.lgs. n. 546/1992, per mancanza di prova del beneficio ritratto.
Osservava, in proposito, che a seguito dell'introduzione della legge n. 133/2022, che ha riscritto le regole del riparto dell'onere probatorio nel processo tributario e che sarebbe applicabile, in quanto norma di natura processuale, non può ulteriormente ritenersi presunto il beneficio, in conseguenza di un formale
“piano di classifica” e dell'inclusione dell'immobile nel piano di contribuenza, gravando, quindi, sul contribuente l'onere di fornire la prova dell'illegittimità dell'imposizione consortile. Sarebbe, dunque, erronea la decisione del giudice di prime cure che si fonda, invece, su tale presunzione.
Precisava ancora l'appellante che nel sistema vigente anteriormente alla legge n. 130/2022, si tendeva a far ricadere la prova sul contribuente qualora si trattasse di fatti a lui più vantaggiosi, mentre tale impostazione, sarebbe stata spazzata via dal testo dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto nel 2022 (ved. appello pag.5), con la conseguenza che, oggi, la regola sulla prova per decidere sulla fondatezza dell'atto impugnato ricadrebbe sul Consorzio, non essendo più ammissibile “presumere” il beneficio dall'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza. Nella specie l'appellante negava la sussistenza di qualunque beneficio concreto all'immobile di sua proprietà.
Si costituiva il Consorzio 1 Toscana Nord controdeducendo.
La causa era, quindi, tenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite riportate in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume, in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. Detta esegesi consolidata non è scalfita dall'art.7, comma 5 bis, d.lgs. n.546/1992, introdotto dalla legge 133/2022, come preteso dall'appellante (ved. ex multis di recente Cass.33220/25, Cass.33215/25).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere le spese della controparte nella misura di € 1.000.