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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2809/2025 depositato il 13/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 Sas Di Nominativo_1 Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola Manfredi - Via Roma 44 82010 San Nicola Manfredi BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
GE Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Societa Di Gestione Entrate E Tributi Spa - 01807790686
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Relativo a:
- sentenza n. 1658/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7937/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti la Ricorrente_2, esponeva:
che con sentenza n. 1658/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento aveva accolto il ricorso della società nei confronti della GE ed aveva condannato la GE al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 400,00;
che la GE non aveva provveduto al pagamento nonostante l'esecutorietà della sentenza ed il decorso del termine di 90 previsto dall'art. 69, comma 4, D.Lgs. 546/1992;
Adiva questa Corte affinchè venissero adottati i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza.
La GE chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per ottemperanza e comunque la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto il credito era stato azzerato dalla GE che aveva provveduto a recuperare coattivamente le spese liquidate nella sentenza 1658/24 a mezzo atto di pignoramento.
All'udienza del 22 dicembre 2025 la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n.
24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nella specie la Ricorrente_2 si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma, come si è visto, la pronuncia può essere adottata anche d'ufficio.
Ebbene il credito della Ricorrente_2 è venuto meno in quanto è stato azzerato dalla GE che ha provveduto a recuperare le spese liquidate nella sentenza 1658/24 a mezzo atto di pignoramento 526738/2025 che è stato anche impugnato nel giudizio rg 645/2025 Corte giustizia tributaria di primo grado conclusosi con sentenza favorevole alla GE (sentenza 1559/2025).
Del resto, come già osservato in altri giudizi, deve ritenersi legittimo il pignoramento autodiretto ai sensi dell'art. 72 bis dpr 602/1973 fino a concorrenza del credito.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2809/2025 depositato il 13/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 Sas Di Nominativo_1 Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola Manfredi - Via Roma 44 82010 San Nicola Manfredi BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
GE Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Societa Di Gestione Entrate E Tributi Spa - 01807790686
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Relativo a:
- sentenza n. 1658/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7937/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti la Ricorrente_2, esponeva:
che con sentenza n. 1658/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento aveva accolto il ricorso della società nei confronti della GE ed aveva condannato la GE al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 400,00;
che la GE non aveva provveduto al pagamento nonostante l'esecutorietà della sentenza ed il decorso del termine di 90 previsto dall'art. 69, comma 4, D.Lgs. 546/1992;
Adiva questa Corte affinchè venissero adottati i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza.
La GE chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per ottemperanza e comunque la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto il credito era stato azzerato dalla GE che aveva provveduto a recuperare coattivamente le spese liquidate nella sentenza 1658/24 a mezzo atto di pignoramento.
All'udienza del 22 dicembre 2025 la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n.
24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nella specie la Ricorrente_2 si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma, come si è visto, la pronuncia può essere adottata anche d'ufficio.
Ebbene il credito della Ricorrente_2 è venuto meno in quanto è stato azzerato dalla GE che ha provveduto a recuperare le spese liquidate nella sentenza 1658/24 a mezzo atto di pignoramento 526738/2025 che è stato anche impugnato nel giudizio rg 645/2025 Corte giustizia tributaria di primo grado conclusosi con sentenza favorevole alla GE (sentenza 1559/2025).
Del resto, come già osservato in altri giudizi, deve ritenersi legittimo il pignoramento autodiretto ai sensi dell'art. 72 bis dpr 602/1973 fino a concorrenza del credito.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese