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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 557/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
GR CC, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 902/2023 depositato il 12/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Molfetta - Via Carnicella, 6 70056 Molfetta BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1700/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 168 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti del Comune di Molfetta avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 13 giugno/11 ottobre 2022 che aveva rigettato il suo ricorso relativo all'accertamento Imu per l'anno 2016.
La sentenza, infatti, escluso il ricorrere di un giudicato esterno rispetto ad altre sentenze che avevano deciso sull'imposta dovuta per precedenti annualità, e ritenuto correttamente motivato l'accertamento, confermava la fondatezza della pretesa.
Di tanto si doleva l'appellante che addebitava alla sentenza un error in iudicando sotto vari profili. Contestava in effetti, il mancato riconoscimento del giudicato esterno rispetto alle precedenti decisioni a lei favorevoli, ribadiva l'infondatezza della stima delle aree fabbricabili basata solo sul valore attribuito in sede di delibere comunali e senza confronto con le transazioni della piazza.
Si costituiva il Comune di Molfetta che contraddiceva gli avversi assunti insistendo per la conferma della decisione impugnata in ragione dell'esattezza delle argomentazioni che la sostenevano.
La causa era chiamata in camera di consiglio all'udienza odierna e la Corte la assumeva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
La Ricorrente_1 non ha in alcun modo considerato l'incidenza delle adesioni, depositate in primo grado dal Comune, con cui ella ha concordato il valore delle aree fabbricabili di sua proprietà in euro 290,00 a mq per le annualità 2012 e 2013, confermando la stima che il Comune ha riportato anche per il 2016.
Nell'appello non vi è nessuna contestazione riguardo all'effettività di tale accordo e alla sua rispondenza a una libera determinazione della contribuente, non lasciando dubbi che si tratti di una constatazione consapevole e quindi veritiera rispetto al reale valore dei beni.
Questa considerazione priva di qualsiasi ragione le motivazioni del gravame, perché, risulta confermata l'impossibilità di ravvisare un giudicato esterno rispetto a sentenze riferite ad altre annualità, quando quella oggetto dell'odierna discussione è successiva all'accordo come sopra definito, mentre i richiamati giudicati riguardano anni precedenti, cosicchè l'accordo si risolve nel riconoscimento di una mutata situazione economica che ha consentito una migliore valorizzazione dei suoli secondo contingenze sopravvenute.
E in effetti, le sentenze richiamate dalla parte avevano trovato fondamento nella relazione di consulenza a sua volta datata al 2010, e quindi anteriore all'atto di adesione.
Quest'ultimo è intervenuto come parametro di valutazione che supera le stesse determinazioni delle delibere comunali, e oggi è valido elemento di motivazione per gli accertamenti successivi. Il carico delle spese segue la soccombenza, ma la liquidazione può essere moderata tenuto conto della ripetitività delle questioni trattate rispetto alle diverse pretese che il Comune ha esercitato, e in ragione della sua difesa con personale dell'amministrazione locale.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Michele Ancona
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
GR CC, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 902/2023 depositato il 12/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Molfetta - Via Carnicella, 6 70056 Molfetta BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1700/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 168 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti del Comune di Molfetta avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 13 giugno/11 ottobre 2022 che aveva rigettato il suo ricorso relativo all'accertamento Imu per l'anno 2016.
La sentenza, infatti, escluso il ricorrere di un giudicato esterno rispetto ad altre sentenze che avevano deciso sull'imposta dovuta per precedenti annualità, e ritenuto correttamente motivato l'accertamento, confermava la fondatezza della pretesa.
Di tanto si doleva l'appellante che addebitava alla sentenza un error in iudicando sotto vari profili. Contestava in effetti, il mancato riconoscimento del giudicato esterno rispetto alle precedenti decisioni a lei favorevoli, ribadiva l'infondatezza della stima delle aree fabbricabili basata solo sul valore attribuito in sede di delibere comunali e senza confronto con le transazioni della piazza.
Si costituiva il Comune di Molfetta che contraddiceva gli avversi assunti insistendo per la conferma della decisione impugnata in ragione dell'esattezza delle argomentazioni che la sostenevano.
La causa era chiamata in camera di consiglio all'udienza odierna e la Corte la assumeva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
La Ricorrente_1 non ha in alcun modo considerato l'incidenza delle adesioni, depositate in primo grado dal Comune, con cui ella ha concordato il valore delle aree fabbricabili di sua proprietà in euro 290,00 a mq per le annualità 2012 e 2013, confermando la stima che il Comune ha riportato anche per il 2016.
Nell'appello non vi è nessuna contestazione riguardo all'effettività di tale accordo e alla sua rispondenza a una libera determinazione della contribuente, non lasciando dubbi che si tratti di una constatazione consapevole e quindi veritiera rispetto al reale valore dei beni.
Questa considerazione priva di qualsiasi ragione le motivazioni del gravame, perché, risulta confermata l'impossibilità di ravvisare un giudicato esterno rispetto a sentenze riferite ad altre annualità, quando quella oggetto dell'odierna discussione è successiva all'accordo come sopra definito, mentre i richiamati giudicati riguardano anni precedenti, cosicchè l'accordo si risolve nel riconoscimento di una mutata situazione economica che ha consentito una migliore valorizzazione dei suoli secondo contingenze sopravvenute.
E in effetti, le sentenze richiamate dalla parte avevano trovato fondamento nella relazione di consulenza a sua volta datata al 2010, e quindi anteriore all'atto di adesione.
Quest'ultimo è intervenuto come parametro di valutazione che supera le stesse determinazioni delle delibere comunali, e oggi è valido elemento di motivazione per gli accertamenti successivi. Il carico delle spese segue la soccombenza, ma la liquidazione può essere moderata tenuto conto della ripetitività delle questioni trattate rispetto alle diverse pretese che il Comune ha esercitato, e in ragione della sua difesa con personale dell'amministrazione locale.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Michele Ancona