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Sentenza 27 aprile 2021
Sentenza 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2021, n. 15675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15675 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IG ET nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2020 dalla Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2020, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale l'imputata era stata condannata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di rappresentante legale della Normedia s.r.I., avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Mediaprint Datanord, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010 elementi Penale Sent. Sez. 3 Num. 15675 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 12/01/2021 passivi fittizi corrispondenti alla somma indicata nel capo di imputazione per i seguenti importi: euro 30.600,00 (imponibile) ed euro 6.120,00 (imposta sul valore aggiunto). 2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce il vizio di motivazione in relazione alle ragioni per le quali la Corte d'appello ha ritenuto inattendibili e processualmente irrilevanti le dichiarazioni rese da ON IO, in qualità di testimone, in diverso procedimento (indicato in ricorso come R.g.n.r. 3631/2015), che avrebbe ad oggetto i medesimi fatti dell'odierno giudizio. In particolare, le deposizioni avrebbero provato in modo inconfutabile la insussistenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del reato de quo, descrivendo in maniera puntuale e circostanziata i beni, le modalità e i mezzi di pagamento della fornitura e riferendo che IG ET non era a conoscenza, all'epoca dei fatti, del sopravvenuto decesso del rappresentante legale della Mediaprint Datanord, circostanza che andrebbe valutata per ritenere l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto integrata la suddetta fattispecie di reato, punita a titolo di dolo specifico, nonostante le dichiarazioni di ON, riferite nel motivo sub 2.1., dimostrino che l'imputata ignorasse che l'attività della Mediaprint fosse cessata a seguito del decesso del suo legale rappresentante, dovendosi da ciò dedurre l'assenza di una specifica finalità di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. E l'gnoranza dell'imputata sarebbe ulteriormente suffragata dal fatto che lo stesso ON aveva eseguito una visura camerale relativamente alla Mediaprint, da cui non sarebbe emersa alcuna irregolarità. 2.3. Con una terza censura, la difesa deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'appello, motivata sull'insussistenza di motivi specifici rilevanti a tal fine, nonostante IG ET risulti incensurata. 2.4. Infine, si prospetta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 2 3.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni di ON, è generico. La difesa non si confronta in alcun modo con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato, che confuta in maniera analitica e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Rv. 278716; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Nel caso di specie, il ricorrente omette di considerare che la Corte d'appello ha fornito una motivazione rispondente alle acquisizioni processuali, del tutto idonea a confutare le argomentazioni difensive, laddove ribadisce - aderendo integralmente alla motivazione del Tribunale - l'irrilevanza processuale e l'inattendibilità delle deposizioni di ON IO, il cui ruolo all'interno della società, di cui l'odierna imputata costituisce legale rappresentante, non è assolutamente specificato, sottolineando che il difensore si è limitato ad allegare le precedenti dichiarazioni rese in altro procedimento, rinunciando ad escutere il teste ON, senza però fornire alcun adeguato riscontro probatorio alla tesi della asserita esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni commerciali, che risulta pertanto priva di persuasività e rilevanza ai fini della decisione. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, perché incentrato su argomentazioni generiche e inidonee a scalfire la linearità del provvedimento impugnato. Per un verso, infatti, nessun rilievo assume, ai fini della positiva valutazione del dolo specifico, la circostanza che l'imputata non fosse a conoscenza della cessione dell'attività da parte della società fornitrice, circostanza peraltro smentita in sede istruttoria;
per altro verso, appare decisiva la circostanza che l'imputata, in qualità di amministratore unico della società ricevente le fatture, abbia indicato nelle dichiarazioni di imposta elementi passivi fittizi servendosi di fatture emesse per operazioni inesistenti e, pertanto, intrinsecamente finalizzate all'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto. Va ricordato, sul punto, che l'accertamento del dolo, quale coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dello stesso. Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a fondamento dell'accertamento dell'elemento psicologico ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e si 3 Così deciso il 12/01/2021. connota come adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 37589 del 06/10/2020). 3.3. Quanto ai motivi sub 2.3. e 2.4., si tratta di censure inammissibili, sia perché generiche sia perché ricadenti nell'ipotesi di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Trova quindi applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (ex plurimis, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Gfr 41144. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2020, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale l'imputata era stata condannata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di rappresentante legale della Normedia s.r.I., avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Mediaprint Datanord, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010 elementi Penale Sent. Sez. 3 Num. 15675 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 12/01/2021 passivi fittizi corrispondenti alla somma indicata nel capo di imputazione per i seguenti importi: euro 30.600,00 (imponibile) ed euro 6.120,00 (imposta sul valore aggiunto). 2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce il vizio di motivazione in relazione alle ragioni per le quali la Corte d'appello ha ritenuto inattendibili e processualmente irrilevanti le dichiarazioni rese da ON IO, in qualità di testimone, in diverso procedimento (indicato in ricorso come R.g.n.r. 3631/2015), che avrebbe ad oggetto i medesimi fatti dell'odierno giudizio. In particolare, le deposizioni avrebbero provato in modo inconfutabile la insussistenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del reato de quo, descrivendo in maniera puntuale e circostanziata i beni, le modalità e i mezzi di pagamento della fornitura e riferendo che IG ET non era a conoscenza, all'epoca dei fatti, del sopravvenuto decesso del rappresentante legale della Mediaprint Datanord, circostanza che andrebbe valutata per ritenere l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto integrata la suddetta fattispecie di reato, punita a titolo di dolo specifico, nonostante le dichiarazioni di ON, riferite nel motivo sub 2.1., dimostrino che l'imputata ignorasse che l'attività della Mediaprint fosse cessata a seguito del decesso del suo legale rappresentante, dovendosi da ciò dedurre l'assenza di una specifica finalità di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. E l'gnoranza dell'imputata sarebbe ulteriormente suffragata dal fatto che lo stesso ON aveva eseguito una visura camerale relativamente alla Mediaprint, da cui non sarebbe emersa alcuna irregolarità. 2.3. Con una terza censura, la difesa deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'appello, motivata sull'insussistenza di motivi specifici rilevanti a tal fine, nonostante IG ET risulti incensurata. 2.4. Infine, si prospetta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 2 3.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni di ON, è generico. La difesa non si confronta in alcun modo con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato, che confuta in maniera analitica e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Rv. 278716; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Nel caso di specie, il ricorrente omette di considerare che la Corte d'appello ha fornito una motivazione rispondente alle acquisizioni processuali, del tutto idonea a confutare le argomentazioni difensive, laddove ribadisce - aderendo integralmente alla motivazione del Tribunale - l'irrilevanza processuale e l'inattendibilità delle deposizioni di ON IO, il cui ruolo all'interno della società, di cui l'odierna imputata costituisce legale rappresentante, non è assolutamente specificato, sottolineando che il difensore si è limitato ad allegare le precedenti dichiarazioni rese in altro procedimento, rinunciando ad escutere il teste ON, senza però fornire alcun adeguato riscontro probatorio alla tesi della asserita esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni commerciali, che risulta pertanto priva di persuasività e rilevanza ai fini della decisione. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, perché incentrato su argomentazioni generiche e inidonee a scalfire la linearità del provvedimento impugnato. Per un verso, infatti, nessun rilievo assume, ai fini della positiva valutazione del dolo specifico, la circostanza che l'imputata non fosse a conoscenza della cessione dell'attività da parte della società fornitrice, circostanza peraltro smentita in sede istruttoria;
per altro verso, appare decisiva la circostanza che l'imputata, in qualità di amministratore unico della società ricevente le fatture, abbia indicato nelle dichiarazioni di imposta elementi passivi fittizi servendosi di fatture emesse per operazioni inesistenti e, pertanto, intrinsecamente finalizzate all'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto. Va ricordato, sul punto, che l'accertamento del dolo, quale coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dello stesso. Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a fondamento dell'accertamento dell'elemento psicologico ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e si 3 Così deciso il 12/01/2021. connota come adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 37589 del 06/10/2020). 3.3. Quanto ai motivi sub 2.3. e 2.4., si tratta di censure inammissibili, sia perché generiche sia perché ricadenti nell'ipotesi di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Trova quindi applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (ex plurimis, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Gfr 41144. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.