Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.235 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 21.11.2024 sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc e vertente
TRA
Parte 1 nato a [...] il [...] ( C.F. 1 ) nella qualità di socio amministratore della Controparte_1
P.IVA 1 rappresentato e difeso giusta mandato in calce
[...] (c.f.
,
all'atto di citazione dall' avv. Antonio Richichi del Foro di Locri, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio professionale dello stesso sito in Careri(RC) alla via F. Perri n. 30;
ATTORE
E
و, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2 Codice Fiscale 2
ed ivi residente alla c.da Canale n. 8, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'Avv.
Caterina Parisi presso il cui studio in Bovalino (RC), Via F.sco Perri n. 2 è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: costituzione servitù coattiva
Con note ex art.127 ter cpc, i procuratori delle parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
Per l'attore: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà della Controparte_3
[...] e a carico del fondo di proprietà del sig. Controparte_2 al fine di consentire l'accesso alla strada pubblica stabilendo contestualmente, ex art.1051 2 comma c.c. le modalità ed il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art.1053 c.c. Con vittoria di spese e competenza ed onorari di lite".
Per il convenuto: "voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare: ➤ in via preliminare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva del convenuto sig. Controparte_2 con consequenziale estromissione dal giudizio;
➤ in via preliminare, per i motivi di cui in narrativa, il rigetto della domanda giudiziale per mancata costituzione con l'atto introduttivo del litisconsorzio necessario nei confronti del sig. nato a [...] il [...] C.F. Codice Fiscale_3 Parte 2 e residente in [...], il cui onere di integrazione incombeva a parte convenuta;
➤ nel merito, rigettare la domanda avversa in quanto inammissibile nonché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
> in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di individuazione del percorso in quello descritto dal CTU, statuire che il predetto percorso nonchè l'estensione di detto passaggio (in larghezza e lunghezza) sia quello individuato dai punti riportati su apposita planimetria dal CTU in sede di integrazione della consulenza, nonché statuire che il sig. Parte_1 dovrà provvedere a proprie esclusive spese alla realizzazione del tracciato ponendo in essere tutte le opere necessarie alla costituzione dello stesso secondo quanto indicato dal CTU al punto 6 dell'integrazione alla CTU, previo versamento in favore del sig. Controparte_2 della somma pari ad € 1.800,00 o alla maggiore o minore somma che il G.I. vorrà determinare a titolo di indennità; con vittoria di spese e competenze, rimb. forf., IVA e CPA come per legge in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse e seconde."
IN FATTO E IN DIRITTO
La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt. 132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 -art.58, comma 2 legge cit.)
Si espone brevemente che con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore quale legale rappresentante della società semplice agricola Controparte_1 66
proprietaria del terreno sito in agro di Benestare, catastalmente identificato al fol. 8 p.lle 167
e 450, conveniva in giudizio il sig. Controparte_2 proprietario delle p.lle 605, 496 e 452 del medesimo foglio di mappa, che identificano un terreno confinante, perché venisse giudizialmente accertata l'interclusione del fondo di proprietà della società e conseguentemente dichiarata la costituzione di una servitù di passaggio in suo favore e a carico del fondo di proprietà del convenuto. Precisava che la via più agevole e diretta per consentire al terreno l'accesso alla via pubblica era quella di attraversare il fondo di proprietà del convenuto che nonostante la richiesta, non aveva intenso consentire l'asservimento.
Si costituiva il convenuto che contestava la domanda specificando che il fondo attoreo gode già di accesso diretto alla via pubblica, posto che lo stesso confina con strada vicinale denominata " Pt_3 come distintamente osservabile dall'estratto di mappa (all. nn. 9 e10
,
del fascicolo di parte convenuta), strada che ha sbocco sulla via pubblica denominata c.da
Canale (vedasi foto n. 3 all. n. 11 del fascicolo di parte convenuta). L'unità immobiliare di proprietà del sig. CP_2 identificato, tra le altre, dalle part.lle 605, 452, 496 e 493, confina per un lato con l'asserito fondo dominante contraddistinto più precisamente dalle part.lle
167 e 450 e per altro lato con strada pubblica di proprietà della Controparte 4
,[...] il cui tracciato ricade, per il tratto che interessava la vertenza de quo, all'interno delle part.lle 603, 635, 606, per come visibile dall'estratto di mappa allegato. Deduceva anche che i fondi agricoli oggetto di vertenza si trovano ad un piano altimetrico più elevato rispetto alla strada provinciale. Assumeva che la via più breve e agevole per collegare il fondo attoreo alla via pubblica non è certamente costituita dall'attraversamento dei fondi di sua proprietà e che la servitù richiesta andrebbe a coinvolgere anche la part.lla 493, quindi ben
4 particelle, tutte di proprietà dell'odierno convenuto. Osservava anche che l'eventuale costituzione di un'ulteriore servitù, semmai, avrebbe dovuta essere costituita a carico della particella 602, posta in posizione intermedia tra la part.lla 167, l'asserito fondo dominante,
e la strada provinciale. L'accesso alla pubblica via, infatti, deve essere concesso scegliendo il tragitto più breve e che arreca meno danno al fondo servente. È lapalissiano che la via più breve e che riesce di minore danno per l'eventuale fondo servente è proprio quest'ultima, la quale andrebbe ad interessare una sola particella invece che gravare su ben 4 particelle di proprietà del convenuto e che parte attrice vorrebbe asservite in favore delle part.lle 450 e 167. A ciò si aggiunga che l'eventuale costituzione della servitù attraverso la part.lla 602 risulta non solo più breve e diretta rispetto a quello più lunga e tortuosa rappresentata da parte attrice, ma anche meno costosa per quest'ultimo data la brevità e linearità del percorso, oltre che più stabile in considerazione della circostanza, di non poco rilievo, che la conformazione e la qualità del terreno della part.lla 602, può garantire una maggiore stabilità rispetto ad un potenziale passaggio sulle particelle di proprietà CP 2 che sono argillose oltre che aventi un declivio maggiore rispetto alla part.lla 602. Sul punto, peraltro, evidenziava che la stessa Amministrazione provinciale, all'atto della costruzione della predetta strada e dei muri di confine laterali, aveva provveduto appositamente a lasciare un varco di ampiezza tale da consentire l'accesso anche con mezzi meccanici sulla particella
602, con la conseguenza che l'eventuale accesso dalla strada provinciale a favore delle part.lle 167 e 450 era già naturalmente indicato dai luoghi di causa, ovvero attraverso la sola part.lla 602. Rilevava che la part.lla 602 è di proprietà del sig. che non era Parte 2
stato citato in giudizio e per il quale andava integrato il contraddittorio perché litisconsorte necessario. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, in accoglimento anche delle eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione, di difetto di legittimazione attiva e di mancata integrazione del contraddittorio.
Dopo la concessione dei termini per il deposito di memorie ex art.183 VI comma cpc richiesti dalle parti, la causa veniva istruita mediante CTU a cui veniva affidato da questo giudice, subentrato al precedente, ad integrazione, l'incarico di individuare l'eventuale tracciato e indicare le opere da realizzare per evitare danni al fondo servente, nonché di calcolare l'indennità a favore del fondo servente. All'udienza del 20.6.2024 il giudice rinviava all'udienza del 21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc disponendo, su richiesta delle parti, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Il convenuto nel costituirsi ha comunque accettato nel merito il contraddittorio, proponendo le proprie difese e richieste. Allo stesso modo è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, avendo parte attrice dato prova del diritto di proprietà del terreno per il quale è domanda producendo l'atto di compravendita avvenuto nel 2015 in capo alla società, nonché l'atto costitutivo della stessa. Quanto alla inammissibilità dell'atto per mancata citazione del proprietario della p.lla 602 quale litisconsorte necessario, in esito alle risultanze istruttorie acquisite, nessun coinvolgimento della p.lla 602 di proprietà di un terzo è stato ritenuto necessario, per cui l'eccezione è infondata.
Nel merito, la domanda spinta dalla società attrice va accolta.
Nel corso del giudizio, la disposta CTU ha effettivamente accertato che attualmente il terreno di proprietà attorea è sostanzialmente intercluso, non presentando l'accesso alla via pubblica. Il precedente passaggio pedonale menzionato dal convenuto è stato in realtà verificato dal CTU nominato il quale ha avuto modo -unitamente ai CCTTPP- di escluderne la percorribilità, risultando impervio e gravoso e posto ad un dislivello rispetto al fondo dell'attore che non consente la percorribilità. Il consulente infatti precisa che “in considerazione dell'orografia accidentata, ogni altra soluzione che sia diversa dal passaggio sul terreno del convenuto, non è praticabile e comporta costi elevati. E' pertanto sconsigliabile non solo perché più lungo ma perché posto su pendenze diverse che renderebbero difficile il transito. Il CTU esclude pertanto l'ipotesi prospettata dai convenuti dandone adeguata e condivisibile motivazione che non è stata oggetto di specifica contestazione.
Il CTU in sostanza conferma che il fondo dell'attore è praticamente intercluso.
Pertanto, dopo avere accertato l'effettiva interclusione del fondo attoreo, il CTU ha tracciato un percorso che appare, alla luce della situazione effettiva dei luoghi, l'unica ipotesi più ragionevole. Il consulente ha verificato, con la disposta integrazione, che esisteva già una stradella per cui è necessario soltanto riprendere il vecchio tracciato, prevedendo specifiche opere che espressamente indica. (“Per quanto concerne l'individuazione di detto servitù coattiva, come già precisato nella precedente ctu, ho ritenuto come unico possibile percorso, secondo quanto stabilito dall'artt. 1051 e ss.cc., riallacciarsi al tracciato dell'esistente stradella. Questa ricade nelle particelle di terreno contrassegnate con i mappali 605, 493 e 496 di proprietà del sig. CP_2 congiungendosi direttamente con la strada provinciale. Per l'individuazione e l'estensione esatta di detto passaggio, si è proceduto, tramite strumentazione, all'individuazione dei punti, riportando questi su apposita planimetria. Il relativo rilievo è stato riportato nello estratto di mappa catastale mediante sovrapposizione con google maps, evidenziando con cromia verde il tratto di strada già esistente e cromia blu quello da realizzare. Il tratto esistente misura circa 25 mt., mentre quello nuovo misura circa 15 mt. Tutto il tratto di strada avrà una larghezza pari a 3.00 mt”). In questa ipotesi si vede facilmente come il consulente abbia voluto costituire un tracciato che costeggi i fondi serventi per recare il minor aggravio possibile e, proprio perché tale ipotesi ha tenuto conto di quanto la normativa codicistica prevede in tema di costituzione di servitù coattiva, la stessa appare la più ragionevole e l'unica percorribile.
La realizzazione del passaggio sul fondo del convenuto comporta tuttavia, per come già detto, una serie di opere descritte dal CTU che si rendono necessarie per mettere in sicurezza il percorso e il fondo servente. Ovviamente le opere espressamente indicate nella relazione tecnica integrativa dovranno essere realizzate a spese dell'attore nel modo meno invasivo per il fondo servente. Va infatti tenuto in conto che il percorso è richiesto dall'attore che lamenta l'interclusione assoluta del fondo e per il quale il convenuto costituito ha spinto opposizione. Se pertanto la finalità della domanda è quella di tutelare e costituire una situazione giuridica soggettiva in favore dell'attore, l'onere va posto a carico di chi agisce giudizialmente per la tutela della propria situazione giuridica soggettiva.
Quanto all'indennizzo, il CTU ha rivisto la stima con il chiesto supplemento e ha calcolato la superficie dei fondi serventi da occupare con il percorso tracciato, applicando i valori medi di mercato esistenti in zona per i terreni agricoli. ("Per quanto attiene il calcolo del valore del terreno da occupare, il relativo valore agricolo medio (VAM) (cfr. tabella allegata), della provincia, riferito all'ultima annualità del 2021, risulta essere per quella zona, pari a 25.000/00 €/ha (ha=10.000 m) e quindi pari a € 2,50/mq. Tuttavia effettivamente i valori agricoli medi non costituiscono un preciso riferimento e quindi per la stima si è utilizzata un'indagine di mercato per terreni con destinazione agricola. Il ricorso, ai predetti valori agricoli medi, viene applicato in caso di espropriazione per pubblica utilità. Il valore corrente di mercato del terreno agricolo è comunque superiore a quello previsto dalle citate tabelle (VAM). Tra l'altro tali valori triplicherebbero nel caso in cui il terreno venisse coltivato direttamente dal proprietario (art. 45, comma 2, lett.d) del
D.P.R. n° 327/2001). Quindi facendo una media, tra il valore riportato nelle tabelle (VAM) triplicato ed il valore di mercato dei terreni agricoli nel comune di Benestare, il valore di stima si aggirerebbe sui 10,00 € al mq. A questo valore andrebbe aggiunta una maggiorazione del 50% del valore stimato per il danno cagionato. In questo caso il danno
è relativo in quanto, come sopra precisato, per tutta la lunghezza di circa 25 metri del tracciato esistente, il terreno, viste anche le condizioni di franosità del costone, al momento dal convenuto, non risulta né utilizzato come percorso, né messo a coltura, come si evince dalle fotografie allegate, ma lasciato in stato di completo abbandono. Quindi il danno cagionato inciderebbe, soltanto, limitatamente al nuovo tratto che si collegherebbe al percorso attuale per una ulteriore lunghezza di 15 mt. circa, ricadente nelle particelle 493
e 495. Quindi l'indennità da corrispondere per la servitù coattiva ammonterebbe a: superficie occupata 120 mq. x 10,00=......€ 1.200,00 maggiorazione 50% del valore stimato......€ 600,00 totale € 1.800,00") L'importo stimato dal CTU non è stato contestato.
Le spese del giudizio, escluse le spese di CTU, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
n.q. di legale rappresentante della società semplice agricola " Controparte_1 con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara che la società attrice ha diritto di passaggio sui fondi di proprietà del convenuto secondo le modalità ed il tracciato delineato nella CTU a firma dell'arch. Persona 1 che integralmente si recepisce, previa realizzazione delle opere descritte nella CTU i cui oneri dovranno essere sostenuti dalla parte attrice;
b) Determina l'indennizzo in favore dei fondi serventi in €. 1.800,00;
c) condanna il convenuto Controparte_2 alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore della parte attrice in €.125,00 per spese di C.U. e diritti ed €. 1.278,00 per compensi secondo il valore della causa oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) pone a carico solidale delle parti le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Sentenza redatta con l'applicativo consolle del magistrato il 16 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis