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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3494/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Ruggiero ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via Toledo n. 205;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare il ricorrente fin dalla presentazione della domanda amministrativa si trova nelle condizioni per le patologie di cui è affetto di riduzione della sua capacita lavorativa in misura inferiore ad un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini e pertanto di poter beneficiare della corresponsione dei ratei relativi alla pensione e/o assegno di invalidità ordinario ex lege 222/84 fin dalla presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa a risultare dalla espletando e nuova consulenza tecnica della quale sin da ora si chiede l'ammissione; B) Condannare ciascuno in base alle proprie CP_ funzioni, responsabilità e attribuzioni, l' P.Iva n. in persona del P.IVA_1
Presidente p.t. dom.to per la carica in Roma via Ciro il Grande n 22 nonché presso la sede di
Napoli alla via A De Gasperi n 55 alla corresponsione dei ratei relativi alla pensione e/o assegno di invalidità ordinaria ex lege 222/84 con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda in sede amministrativa o da quella diversa a risultare dalla espletanda consulenza tecnica;
C) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari ex art 445 bis nonché' del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 21.06.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole infermità obbiettivate sulle specifiche mansioni svolte.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente nonché della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, di formazione successiva alla visita peritale di prima fase, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott.
all'esito delle quali ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. di Persona_1 prima fase, negando, in definitiva, la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione delle prestazioni previdenziali richieste.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato e della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “riferiti episodi di cefalea in portatore di sindrome della sella vuota;
esiti di intervento chirurgico per ernia discale lombare;
modesti segni strumentali di insufficienza venosa degli arti inferiori”, precisando che
“altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili e, in particolare, con riferimento a quella riportata nelle varie certificazioni agli atti, ivi inclusa la precedente CTU, non trova riscontro adeguato una fibromialgia, patologia di non semplice diagnosi clinica ed avvalorata da un isolato certificato peraltro non utilizzabile in ambito medico-legale in quanto non
è possibile risalire al medico estensore. Analogamente non trova riscontro la diagnosi di artrite reumatoide”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Passando agli aspetti valutativi, va precisato che il quadro patologico presente non è di gravità tale da ridurre la capacità di lavoro della ricorrente, in modo permanente e in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di 1/3.
In particolare, non solo la ricorrente potrebbe continuare a svolgere l'attività fino ad ora svolta
(aiutante cuoco, per quanto riferito all'anamnesi) ma ha un'età lavorativa ancora giovane (51 anni attualmente, addirittura 45 all'epoca di presentazione della domanda in fase amministrativa), ha un titolo di studio superiore (laurea in teologia delle religioni) per cui vi sono anche tutti i presupposti perché possa riqualificarsi in altre attività, di tipo leggero o medio leggero.
In conclusione, ancorché con una diagnosi diversa, condivido la valutazione espressa dal precedente CTU.
Tenuto conto che agli atti vi è una consulenza di parte del Dottor , forse opportuno Persona_2 precisare innanzitutto che diverse delle patologie da lui citate non hanno trovato adeguata conferma obiettiva o documentale. Un altro punto che non condivido della consulenza di parte è il valutare il quadro patologico con riferimento all'attività svolta (“... risulteranno particolarmente invalidanti per il soggetto esaminato, visto che ella e deputata a mansioni e compiti che richiedono un impegno psicofisico adeguato mentre non risulterebbe altrettanto invalidante se si trattasse di un altro tipo di lavoratore con attitudine sedentaria, ad esempio un centralinista o un impiegato di
Ufficio"). Nel nostro ambito valutativo il punto di riferimento non sono le mansioni attualmente svolte bensì le occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato nelle quali, nel caso specifico, possono rientrare tenuto conto dell'età e della scolarizzazione anche quelle, citate nella CTP, di centralinista o di impiegata d'Ufficio”.
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né parte ricorrente ha formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali richieste.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità né dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3494/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Ruggiero ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via Toledo n. 205;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare il ricorrente fin dalla presentazione della domanda amministrativa si trova nelle condizioni per le patologie di cui è affetto di riduzione della sua capacita lavorativa in misura inferiore ad un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini e pertanto di poter beneficiare della corresponsione dei ratei relativi alla pensione e/o assegno di invalidità ordinario ex lege 222/84 fin dalla presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa a risultare dalla espletando e nuova consulenza tecnica della quale sin da ora si chiede l'ammissione; B) Condannare ciascuno in base alle proprie CP_ funzioni, responsabilità e attribuzioni, l' P.Iva n. in persona del P.IVA_1
Presidente p.t. dom.to per la carica in Roma via Ciro il Grande n 22 nonché presso la sede di
Napoli alla via A De Gasperi n 55 alla corresponsione dei ratei relativi alla pensione e/o assegno di invalidità ordinaria ex lege 222/84 con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda in sede amministrativa o da quella diversa a risultare dalla espletanda consulenza tecnica;
C) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari ex art 445 bis nonché' del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 21.06.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole infermità obbiettivate sulle specifiche mansioni svolte.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente nonché della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, di formazione successiva alla visita peritale di prima fase, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott.
all'esito delle quali ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. di Persona_1 prima fase, negando, in definitiva, la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione delle prestazioni previdenziali richieste.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato e della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “riferiti episodi di cefalea in portatore di sindrome della sella vuota;
esiti di intervento chirurgico per ernia discale lombare;
modesti segni strumentali di insufficienza venosa degli arti inferiori”, precisando che
“altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili e, in particolare, con riferimento a quella riportata nelle varie certificazioni agli atti, ivi inclusa la precedente CTU, non trova riscontro adeguato una fibromialgia, patologia di non semplice diagnosi clinica ed avvalorata da un isolato certificato peraltro non utilizzabile in ambito medico-legale in quanto non
è possibile risalire al medico estensore. Analogamente non trova riscontro la diagnosi di artrite reumatoide”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Passando agli aspetti valutativi, va precisato che il quadro patologico presente non è di gravità tale da ridurre la capacità di lavoro della ricorrente, in modo permanente e in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di 1/3.
In particolare, non solo la ricorrente potrebbe continuare a svolgere l'attività fino ad ora svolta
(aiutante cuoco, per quanto riferito all'anamnesi) ma ha un'età lavorativa ancora giovane (51 anni attualmente, addirittura 45 all'epoca di presentazione della domanda in fase amministrativa), ha un titolo di studio superiore (laurea in teologia delle religioni) per cui vi sono anche tutti i presupposti perché possa riqualificarsi in altre attività, di tipo leggero o medio leggero.
In conclusione, ancorché con una diagnosi diversa, condivido la valutazione espressa dal precedente CTU.
Tenuto conto che agli atti vi è una consulenza di parte del Dottor , forse opportuno Persona_2 precisare innanzitutto che diverse delle patologie da lui citate non hanno trovato adeguata conferma obiettiva o documentale. Un altro punto che non condivido della consulenza di parte è il valutare il quadro patologico con riferimento all'attività svolta (“... risulteranno particolarmente invalidanti per il soggetto esaminato, visto che ella e deputata a mansioni e compiti che richiedono un impegno psicofisico adeguato mentre non risulterebbe altrettanto invalidante se si trattasse di un altro tipo di lavoratore con attitudine sedentaria, ad esempio un centralinista o un impiegato di
Ufficio"). Nel nostro ambito valutativo il punto di riferimento non sono le mansioni attualmente svolte bensì le occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato nelle quali, nel caso specifico, possono rientrare tenuto conto dell'età e della scolarizzazione anche quelle, citate nella CTP, di centralinista o di impiegata d'Ufficio”.
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né parte ricorrente ha formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali richieste.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità né dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno