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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Volontaria Giurisdizione n.1459 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici: dott.ssa EF IA Presidente dott. US AN Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Separazione consensuale
Nella causa civile iscritta al RG Volontaria Giurisdizione n.1459 /2025
Promossa da tra la signora , nata a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1 SASSARI, loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19 ed elett.te domiciliata alla Via Coppino 22 di Sassari presso lo studio dell'Avv. Carlo Ermini (Codice Fiscale ), Fax. C.F._2 079.2008067, Pec (che dichiara di voler ricevere all'indicato Email_1 indirizzo pec le comunicazioni di legge), che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto;
E il signor , nato a [...] il [...] (Codice Fiscale ), Parte_2 C.F._3 residente in Sassari, loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19 ed elettivamente domiciliato nella Via Alghero n. 39 di Sassari, presso lo studio dell'avv. Gabriella Tedde (C.F.:
) - Pec: che lo rappresenta e difende in forza di C.F._4 Email_2 procura speciale alle liti unitamente e disgiuntamente all - C.F. Controparte_1
- iscritto nella sezione speciale dell'Ordine Forense di Sassari, il quale C.F._5 agisce d'intesa con l'Avvocato Gabriella Tedde del Foro di Sassari, con studio in Sassari nella Via Alghero, 39 tel/cell. 3283656989 - Pec: come da procura allegata al Email_3 presente atto;
- Ricorrenti – Conclusioni congiunte:
dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati (come già di fatto avviene) con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegnare la casa coniugale, sita in Sassari loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19 , alla Per_ moglie, che vi continuerà ad abitare con le figlie minori, e Per_2
disporre il collocamento dei minori e secondo la volontà degli stessi presso la Per_3 Per_4 nuova abitazione del padre;
fermo l'affidamento condiviso di tutti i figli: disporre che entrambi i genitori possano vedere e tenere con sé i figli non collocati presso di loro, due volte a settimana e due week-end al mese alternati (possibilmente in giorni diversi in modo che i 4 fratelli si ricongiungano). Quanto alle festività verrà applicato il criterio dell'alternanza. Ogni genitore, inoltre, trascorrerà con i detti figli almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
disporre che il signor versi alla signora a titolo di arretrati sul mantenimento Pt_2 Pt_1 non corrisposto da quando lo stesso ha lasciato la casa, nonché per il rimborso delle spese straordinarie riferite a tutti i minori interamente sostenute solo dalla madre, la complessiva somma di € 2.000,00 con la corresponsione di € 200,00 mensili fino al raggiungimento della somma dovuta. Tale debito potrà anche essere trattenuto e compensato dalla Sig.ra dagli assegni Pt_1 famigliari che odiernamente ella percepisce interamente, i quali in ogni caso dovranno essere suddivisi e percepiti separatamente tra le parti ovvero in base all'assegnazione dei minori, pertanto il genitore che dovesse percepire per intero gli assegni famigliari si impegna a corrispondere la meta degli assegni familiari all'altro genitore.
A fronte del pagamento delle somme indicate nel precedente capo le parti dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'una dall'altro autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto.
Quanto al mantenimento ordinario ognuno dei genitori provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli collocati presso di lui, fatto salvo il reciproco diritto ad ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, salvo diritto alla reciproca compensazione riferite alla medesima tipologia di spesa.
FATTO E DIRITTO
- I ricorrenti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 25.06.2011, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune al n. Atto 99 parte II serie A
- anno 2011 e che dal matrimonio, sono nati a Sassari i quattro figli (22.10.2011), Per_3 Per_4 (04.03.2014), (08.05.2016) e 08.06.2018); hanno inoltre esposto che l'ultima Per_1 Per_2 residenza comune dei coniugi è in SASSARI, loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19.
- Dal mese di marzo 2024 il marito ha lasciato la casa coniugale senza farvi più ritorno. I coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e conducono vite separate.
- La casa coniugale è condotta in locazione ad un canone di € 550.00.
- Il signor svolge attività di Tecnico della depurazione dell'Acqua come lavoratore Pt_2 presso la propria Ditta con sede in Sassari, mentre la signora è Per_5 Parte_2 Pt_1 dipendente del consorzio Scia, con sede in Sassari, con contratto a tempo determinato fino al 30.06.2025, pertanto essi provvedono e provvederanno autonomamente al loro sostentamento economico.
- E' interesse delle parti separarsi legalmente e consensualmente, alle seguenti condizioni:
assegnare la casa coniugale, sita in Sassari loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19 , alla moglie, che vi continuerà ad abitare con le figlie minori, e Per_1 Per_2
disporre il collocamento dei minori e secondo la volontà degli stessi presso la Per_3 Per_4 nuova abitazione del padre;
fermo l'affidamento condiviso su tutti i figli: disporre che entrambi i genitori possano vedere e tenere con sé i figli non collocati presso di loro, due volte a settimana e due week-end al mese alternati (possibilmente in giorni diversi in modo che i 4 fratelli si ricongiungano). Quanto alle festività verrà applicato il criterio dell'alternanza. Ogni genitore, inoltre, trascorrerà con i detti figli almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
disporre che il signor versi alla signora a titolo di arretrati sul mantenimento Pt_2 Pt_1 non corrisposto da quando lo stesso ha lasciato la casa, nonché per il rimborso delle spese straordinarie riferite a tutti i minori interamente sostenute solo dalla madre, la complessiva somma di € 2.000,00 con la corresponsione di € 200,00 mensili fino al raggiungimento della somma dovuta. Tale debito potrà anche essere trattenuto e compensato dalla Sig.ra dagli assegni famigliari Pt_1 che odiernamente ella percepisce interamente, i quali in ogni caso dovranno essere suddivisi e percepiti separatamente tra le parti ovvero in base all'assegnazione dei minori, pertanto il genitore che dovesse percepire per intero gli assegni famigliari si impegna a corrispondere la meta' degli assegni familiari all'altro genitore.
A fronte del pagamento delle somme indicate nel precedente capo le parti dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'una dall'altro autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto.
Quanto al mantenimento ordinario ognuno dei genitori provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli collocati presso di lui, fatto salvo il reciproco diritto ad ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, salvo diritto alla reciproca compensazione riferite alla medesima tipologia di spesa. All'udienza del 23 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Gi e hanno accettato la proposta del GI di suddividere gli assegni Inps dei figli per 2/3 e 1/3 invece che per metà, attribuendo 2/3 alla in quanto : 1) percettrice di un reddito minore (attualmente Pt_1 autista di Scuolabus a 1300 euro mensili, rispetto al coniuge che percepisce euro 1800,00); 2) onerata di una maggior spesa a titolo di locazione della casa coniugale a lei assegnata, rispett alla spesa che sostiene il coniuge /(euro550,00 a fronte di euro 300,00). D'altra parte atteso che il padre si accolla il maggior onere legato all'età adolescenziale dei figli più grandi di cui è collocatario in base agli accordi, ciò va ad ulteriormente parificare il divario reddituale dei coniugi. Le condizioni pattuite dai coniugi con l'opportuna modifica degli accordi originari, e che prevede l'attribuzione alla di 2/3 degli assegni Inps (attualmente 1200,00), fermo tutto il resto, Pt_1 merita dunque accoglimento in quanto non lesive delle esigenze e degli interessi attuali dei minori. La domanda sullo status è poi pienamente accoglibile avendo i dato atto dell'irreversibile Pt_3 crisi di coppia con intollerabilità della convivenza già suggellata con la loro separazione di fatto e abitazione in due diversi immobili, pertanto possono essere autorizzati legalmente a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
P.Q.M.
Il tribunale
• DICHIARA LA SEPARAZIONE tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• ASSEGNA LA CASA CONIUGALE detenuta in affitto e sita in Sassari loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19 , a che vi continuerà ad abitare con le figlie minori, Parte_1
ed Per_1 Per_2
• dispone il COLLOCAMENTO DEI MINORI e presso la nuova abitazione del Per_3 Per_4 padre anch'essa detenuta in locazione, fermo L'AFFIDAMENTO CONDIVISO di entrambi i genitori su tutti i figli;
• dispone che entrambi i genitori possano vedere e tenere con sé i figli non collocati presso di loro, due volte a settimana e due week-end al mese alternati (possibilmente in giorni diversi in modo che i 4 fratelli si ricongiungano). Quanto alle festività verrà applicato il criterio dell'alternanza. Ogni genitore, inoltre, trascorrerà con i detti figli almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
• dispone che il signor versi alla signora a titolo di arretrati sul Pt_2 Pt_1 mantenimento non corrisposto da quando lo stesso ha lasciato la casa, nonché per il rimborso delle spese straordinarie riferite a tutti i minori interamente sostenute solo dalla madre, la complessiva somma di € 2.000,00 con la corresponsione di € 200,00 mensili fino al raggiungimento della somma dovuta. Tale debito potrà anche essere trattenuto e compensato dalla Sig.ra dagli assegni famigliari Pt_1 che odiernamente ella percepisce interamente, i quali in ogni caso dovranno essere suddivisi e percepiti separatamente tra le parti ovvero in base all'assegnazione dei minori, pertanto il genitore che dovesse percepire per intero gli assegni famigliari si impegna a corrispondere la quota degli assegni familiari all'altro genitore secondo la quota di 1/3 per il padre e 2/3 per la madre;
• A fronte del pagamento delle somme indicate nel precedente capo le parti dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'una dall'altro autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto.
• Quanto al MANTENIMENTO ORDINARIO ognuno dei genitori provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli collocati presso di lui, fatto salvo il reciproco diritto ad ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, salvo diritto alla reciproca compensazione riferite alla medesima tipologia di spesa. Dispone la suddivisione del TOTALE ASSEGNI INPS percepiti per i 4 minori nel seguente modo: 2/3 a e 1/3 a . Parte_1 Parte_2
• Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sassari l'annotazione della presente sentenza sull'originale dell'atto di matrimonio svoltosi presso il comune di Sassari in data 25.06.2011, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune al n. Atto 99 parte II serie A - anno 2011 Nulla sulle spese.
Il Presidente
Dott.ssa EF IA
Il Giudice relatore
Dott.ssa US AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici: dott.ssa EF IA Presidente dott. US AN Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Separazione consensuale
Nella causa civile iscritta al RG Volontaria Giurisdizione n.1459 /2025
Promossa da tra la signora , nata a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1 SASSARI, loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19 ed elett.te domiciliata alla Via Coppino 22 di Sassari presso lo studio dell'Avv. Carlo Ermini (Codice Fiscale ), Fax. C.F._2 079.2008067, Pec (che dichiara di voler ricevere all'indicato Email_1 indirizzo pec le comunicazioni di legge), che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto;
E il signor , nato a [...] il [...] (Codice Fiscale ), Parte_2 C.F._3 residente in Sassari, loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19 ed elettivamente domiciliato nella Via Alghero n. 39 di Sassari, presso lo studio dell'avv. Gabriella Tedde (C.F.:
) - Pec: che lo rappresenta e difende in forza di C.F._4 Email_2 procura speciale alle liti unitamente e disgiuntamente all - C.F. Controparte_1
- iscritto nella sezione speciale dell'Ordine Forense di Sassari, il quale C.F._5 agisce d'intesa con l'Avvocato Gabriella Tedde del Foro di Sassari, con studio in Sassari nella Via Alghero, 39 tel/cell. 3283656989 - Pec: come da procura allegata al Email_3 presente atto;
- Ricorrenti – Conclusioni congiunte:
dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati (come già di fatto avviene) con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegnare la casa coniugale, sita in Sassari loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19 , alla Per_ moglie, che vi continuerà ad abitare con le figlie minori, e Per_2
disporre il collocamento dei minori e secondo la volontà degli stessi presso la Per_3 Per_4 nuova abitazione del padre;
fermo l'affidamento condiviso di tutti i figli: disporre che entrambi i genitori possano vedere e tenere con sé i figli non collocati presso di loro, due volte a settimana e due week-end al mese alternati (possibilmente in giorni diversi in modo che i 4 fratelli si ricongiungano). Quanto alle festività verrà applicato il criterio dell'alternanza. Ogni genitore, inoltre, trascorrerà con i detti figli almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
disporre che il signor versi alla signora a titolo di arretrati sul mantenimento Pt_2 Pt_1 non corrisposto da quando lo stesso ha lasciato la casa, nonché per il rimborso delle spese straordinarie riferite a tutti i minori interamente sostenute solo dalla madre, la complessiva somma di € 2.000,00 con la corresponsione di € 200,00 mensili fino al raggiungimento della somma dovuta. Tale debito potrà anche essere trattenuto e compensato dalla Sig.ra dagli assegni Pt_1 famigliari che odiernamente ella percepisce interamente, i quali in ogni caso dovranno essere suddivisi e percepiti separatamente tra le parti ovvero in base all'assegnazione dei minori, pertanto il genitore che dovesse percepire per intero gli assegni famigliari si impegna a corrispondere la meta degli assegni familiari all'altro genitore.
A fronte del pagamento delle somme indicate nel precedente capo le parti dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'una dall'altro autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto.
Quanto al mantenimento ordinario ognuno dei genitori provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli collocati presso di lui, fatto salvo il reciproco diritto ad ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, salvo diritto alla reciproca compensazione riferite alla medesima tipologia di spesa.
FATTO E DIRITTO
- I ricorrenti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 25.06.2011, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune al n. Atto 99 parte II serie A
- anno 2011 e che dal matrimonio, sono nati a Sassari i quattro figli (22.10.2011), Per_3 Per_4 (04.03.2014), (08.05.2016) e 08.06.2018); hanno inoltre esposto che l'ultima Per_1 Per_2 residenza comune dei coniugi è in SASSARI, loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19.
- Dal mese di marzo 2024 il marito ha lasciato la casa coniugale senza farvi più ritorno. I coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e conducono vite separate.
- La casa coniugale è condotta in locazione ad un canone di € 550.00.
- Il signor svolge attività di Tecnico della depurazione dell'Acqua come lavoratore Pt_2 presso la propria Ditta con sede in Sassari, mentre la signora è Per_5 Parte_2 Pt_1 dipendente del consorzio Scia, con sede in Sassari, con contratto a tempo determinato fino al 30.06.2025, pertanto essi provvedono e provvederanno autonomamente al loro sostentamento economico.
- E' interesse delle parti separarsi legalmente e consensualmente, alle seguenti condizioni:
assegnare la casa coniugale, sita in Sassari loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19 , alla moglie, che vi continuerà ad abitare con le figlie minori, e Per_1 Per_2
disporre il collocamento dei minori e secondo la volontà degli stessi presso la Per_3 Per_4 nuova abitazione del padre;
fermo l'affidamento condiviso su tutti i figli: disporre che entrambi i genitori possano vedere e tenere con sé i figli non collocati presso di loro, due volte a settimana e due week-end al mese alternati (possibilmente in giorni diversi in modo che i 4 fratelli si ricongiungano). Quanto alle festività verrà applicato il criterio dell'alternanza. Ogni genitore, inoltre, trascorrerà con i detti figli almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
disporre che il signor versi alla signora a titolo di arretrati sul mantenimento Pt_2 Pt_1 non corrisposto da quando lo stesso ha lasciato la casa, nonché per il rimborso delle spese straordinarie riferite a tutti i minori interamente sostenute solo dalla madre, la complessiva somma di € 2.000,00 con la corresponsione di € 200,00 mensili fino al raggiungimento della somma dovuta. Tale debito potrà anche essere trattenuto e compensato dalla Sig.ra dagli assegni famigliari Pt_1 che odiernamente ella percepisce interamente, i quali in ogni caso dovranno essere suddivisi e percepiti separatamente tra le parti ovvero in base all'assegnazione dei minori, pertanto il genitore che dovesse percepire per intero gli assegni famigliari si impegna a corrispondere la meta' degli assegni familiari all'altro genitore.
A fronte del pagamento delle somme indicate nel precedente capo le parti dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'una dall'altro autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto.
Quanto al mantenimento ordinario ognuno dei genitori provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli collocati presso di lui, fatto salvo il reciproco diritto ad ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, salvo diritto alla reciproca compensazione riferite alla medesima tipologia di spesa. All'udienza del 23 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Gi e hanno accettato la proposta del GI di suddividere gli assegni Inps dei figli per 2/3 e 1/3 invece che per metà, attribuendo 2/3 alla in quanto : 1) percettrice di un reddito minore (attualmente Pt_1 autista di Scuolabus a 1300 euro mensili, rispetto al coniuge che percepisce euro 1800,00); 2) onerata di una maggior spesa a titolo di locazione della casa coniugale a lei assegnata, rispett alla spesa che sostiene il coniuge /(euro550,00 a fronte di euro 300,00). D'altra parte atteso che il padre si accolla il maggior onere legato all'età adolescenziale dei figli più grandi di cui è collocatario in base agli accordi, ciò va ad ulteriormente parificare il divario reddituale dei coniugi. Le condizioni pattuite dai coniugi con l'opportuna modifica degli accordi originari, e che prevede l'attribuzione alla di 2/3 degli assegni Inps (attualmente 1200,00), fermo tutto il resto, Pt_1 merita dunque accoglimento in quanto non lesive delle esigenze e degli interessi attuali dei minori. La domanda sullo status è poi pienamente accoglibile avendo i dato atto dell'irreversibile Pt_3 crisi di coppia con intollerabilità della convivenza già suggellata con la loro separazione di fatto e abitazione in due diversi immobili, pertanto possono essere autorizzati legalmente a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
P.Q.M.
Il tribunale
• DICHIARA LA SEPARAZIONE tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• ASSEGNA LA CASA CONIUGALE detenuta in affitto e sita in Sassari loc. Caniga, Str. Vicinale San Vigliano, 19 , a che vi continuerà ad abitare con le figlie minori, Parte_1
ed Per_1 Per_2
• dispone il COLLOCAMENTO DEI MINORI e presso la nuova abitazione del Per_3 Per_4 padre anch'essa detenuta in locazione, fermo L'AFFIDAMENTO CONDIVISO di entrambi i genitori su tutti i figli;
• dispone che entrambi i genitori possano vedere e tenere con sé i figli non collocati presso di loro, due volte a settimana e due week-end al mese alternati (possibilmente in giorni diversi in modo che i 4 fratelli si ricongiungano). Quanto alle festività verrà applicato il criterio dell'alternanza. Ogni genitore, inoltre, trascorrerà con i detti figli almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
• dispone che il signor versi alla signora a titolo di arretrati sul Pt_2 Pt_1 mantenimento non corrisposto da quando lo stesso ha lasciato la casa, nonché per il rimborso delle spese straordinarie riferite a tutti i minori interamente sostenute solo dalla madre, la complessiva somma di € 2.000,00 con la corresponsione di € 200,00 mensili fino al raggiungimento della somma dovuta. Tale debito potrà anche essere trattenuto e compensato dalla Sig.ra dagli assegni famigliari Pt_1 che odiernamente ella percepisce interamente, i quali in ogni caso dovranno essere suddivisi e percepiti separatamente tra le parti ovvero in base all'assegnazione dei minori, pertanto il genitore che dovesse percepire per intero gli assegni famigliari si impegna a corrispondere la quota degli assegni familiari all'altro genitore secondo la quota di 1/3 per il padre e 2/3 per la madre;
• A fronte del pagamento delle somme indicate nel precedente capo le parti dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'una dall'altro autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto.
• Quanto al MANTENIMENTO ORDINARIO ognuno dei genitori provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli collocati presso di lui, fatto salvo il reciproco diritto ad ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, salvo diritto alla reciproca compensazione riferite alla medesima tipologia di spesa. Dispone la suddivisione del TOTALE ASSEGNI INPS percepiti per i 4 minori nel seguente modo: 2/3 a e 1/3 a . Parte_1 Parte_2
• Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sassari l'annotazione della presente sentenza sull'originale dell'atto di matrimonio svoltosi presso il comune di Sassari in data 25.06.2011, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune al n. Atto 99 parte II serie A - anno 2011 Nulla sulle spese.
Il Presidente
Dott.ssa EF IA
Il Giudice relatore
Dott.ssa US AN