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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1847/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1847/2025 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. TORRI LAURA ed elettivamente domiciliati in C.F._2
ND EM
RICORRENTI
E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- visto il ricorso depositato in data 22/10/2025, con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la revisione parziale delle condizioni di
[...] separazione omologata con decreto del Tribunale di Rimini in data 23/11/2017 – R.G.3330/2017; - ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis.11 c.p.c. alla luce di quanto allegato dalle parti;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., nel caso di specie, non è necessario disporre la comparizione delle parti, non sussistendo i presupposti normativamente previsti;
- rilevato che il Pubblico Ministero è stato informato del presente procedimento in data 30/10/2025;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai genitori e all'ordine pubblico, con cui i ricorrenti hanno chiesto la modifica parziale delle condizioni di separazione e di seguito trascritte:
“Il sig. verserà - a partire dalla data di omologa delle presenti condizioni di Parte_2 separazione così come modificate - a titolo di mantenimento mensile della sig.ra la Parte_1 somma di Euro 300,00 entro il giorno 4 (quattro) di ogni mese. Suddetta somma è suscettibile di rivalutazione ISTAT.
Per tutto quanto non espressamente qui modificato, si chiede di confermare le medesime condizioni già omologate con decreto n. cronol. 1331/2017 in data 23/11/2017 nel procedimento di separazione consensuale rubricato R.G. 3330/2017.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni così come modificate, che accettano e sottoscrivono e si impegnano al più scrupoloso rispetto delle medesime.
Le spese della presente procedura graveranno interamente a carico del sig. ”. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale revisione delle condizioni di separazione omologata con provvedimento camerale del 23/11/2017, così provvede:
- dispone che e si attengano alle condizioni concordate Parte_1 Parte_2 di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- le spese del procedimento sono poste a carico di come da accordo tra le Parte_2 parti.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1847/2025 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. TORRI LAURA ed elettivamente domiciliati in C.F._2
ND EM
RICORRENTI
E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- visto il ricorso depositato in data 22/10/2025, con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la revisione parziale delle condizioni di
[...] separazione omologata con decreto del Tribunale di Rimini in data 23/11/2017 – R.G.3330/2017; - ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis.11 c.p.c. alla luce di quanto allegato dalle parti;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., nel caso di specie, non è necessario disporre la comparizione delle parti, non sussistendo i presupposti normativamente previsti;
- rilevato che il Pubblico Ministero è stato informato del presente procedimento in data 30/10/2025;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai genitori e all'ordine pubblico, con cui i ricorrenti hanno chiesto la modifica parziale delle condizioni di separazione e di seguito trascritte:
“Il sig. verserà - a partire dalla data di omologa delle presenti condizioni di Parte_2 separazione così come modificate - a titolo di mantenimento mensile della sig.ra la Parte_1 somma di Euro 300,00 entro il giorno 4 (quattro) di ogni mese. Suddetta somma è suscettibile di rivalutazione ISTAT.
Per tutto quanto non espressamente qui modificato, si chiede di confermare le medesime condizioni già omologate con decreto n. cronol. 1331/2017 in data 23/11/2017 nel procedimento di separazione consensuale rubricato R.G. 3330/2017.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni così come modificate, che accettano e sottoscrivono e si impegnano al più scrupoloso rispetto delle medesime.
Le spese della presente procedura graveranno interamente a carico del sig. ”. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale revisione delle condizioni di separazione omologata con provvedimento camerale del 23/11/2017, così provvede:
- dispone che e si attengano alle condizioni concordate Parte_1 Parte_2 di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- le spese del procedimento sono poste a carico di come da accordo tra le Parte_2 parti.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi