Articolo 7 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31
Articolo 6Articolo 8
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27 febbraio 1982
Art. 7. Prestazioni stragiudiziali

Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attivita' professionale e la dignita' della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicita'.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1982
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