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Articolo 6 della Legge 9 agosto 1954, n. 633
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Articolo 5
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Legge 9 agosto 1954, n. 633
Articolo 6 della Legge 9 agosto 1954, n. 633
Versione
31 agosto 1954
Art. 6.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 31 agosto 1954
Vedi fonte istituzionale
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