Articolo 3 della Legge 11 luglio 2023, n. 94
Articolo 2Articolo 4
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26 luglio 2023
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 26 luglio 2023