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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.3456/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.3456/2023 promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Corso XXII Marzo Parte_1 C.F._1
4, MILANO, presso lo studio dell'avv. MASTRIA DARIO ( ), che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. -Società soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 P.IVA_1
-in persona del procuratore speciale dott. , elettivamente Controparte_2 Controparte_3
domiciliato in Via Pantano 2, Milano, presso lo studio dell'avv. DI CECCO GIUSTINO
( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in monitorio, C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, accertare e dichiarare che nelle fatture prodotte in ricorso alla lettera D) sono indicati importi inerenti a servizi non richiesti né mai accettati dalla CP_4 opponente, anche alla luce dell'avvenuto disconoscimento ex art.214 c.p.c. del documento denominato
“offerta sett. 20 soluzione digitle your bckup sconto link 8388280”; per l'effetto, dichiarare nullo o annullare o dichiarare inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.20068/22,
pagina 1 di 6 emesso dal Tribunale di Milano;
in via riconvenzionale, condannare alla Controparte_1
restituzione della somma indebitamente percepita di euro 21.027,22, o di quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di giudizio, in quanto relativa servizi non richiesti né mai accettati dalla DI opponente, oltre interessi moratori ex art.1284 c.c. e rivalutazione. In via istruttoria, qualora non ritenga la causa di natura documentale, ovvero non ritenga sufficiente la circostanza che non abbia CP_1
svolto alcuna contestazione in merito al contenuto e alla provenienza della corrispondenza via email intercorsa fra la ditta opponente e la società ammettere prova per testi sulle Parte_2
seguenti circostanze: 1) Vero che nel periodo agosto 2017–agosto 2022, nella sua qualità di Sales
Account ha intrattenuto rapporti commerciali col signor Controparte_5 Parte_1
quale rappresentante della omonima ditta individuale;
2) Vero che oggetto di tali rapporti era la fornitura di servizi di telefonia erogati dalla società essendo la società CP_1 Parte_2
partner di con la denominazione di Agenzia Vodafone Business. 3) Vero che in data 2 agosto CP_1
2019 il sig. comunicava via mail che, nel successivo mese novembre, avrebbe trasferito sia la Pt_1
propria abitazione, sia il proprio ufficio in una nuova sede unica, ubicata in Pecetto Torinese, Strada del
Colle 8, come da mail che si rammostra (doc.4 DI RE) 4) Vero che, essendo a conoscenza della scarsa qualità delle telecomunicazioni in quella specifica area geografica, il signor invitava Pt_1 ad effettuare le opportune indagini tecniche preventive, per “verificare la copertura per un CP_1
possibile impianto solo wifi per l'ufficio”, come da mail che si rammostra (doc.4 DI RE) 5) Vero che in data 10 settembre 2019 il signor sottoscriveva le relative modulistiche richiedendo il Pt_1 trasloco delle linee dell'ufficio e la cessazione della linea privata, stante la suddetta unificazione di abitazione e ufficio nel medesimo immobile di Pecetto Torinese. 6) Vero che, in data 7 novembre 2019, il signor chiedeva ai , “notizie per il ritiro della station e sostituzione con Pt_1 Parte_2 gli amplificatori” come da mail che si rammostra (doc.7 DI RE). 7) Vero che in più occasioni, come da mail che si rammostrano (docc.11, 12 e 13 DI RE), nonché telefonicamente, il signor segnalava le seguenti problematiche: perdurante addebito dell'utenza residenziale di Pino Pt_1
Torinese nonostante la richiesta di cessazione della stessa dal novembre 2019; addebito del costo dell'apparato denominato “ebox pro centralino connettività” sebbene lo stesso fosse stato disinstallato e ritirato, in quanto inutilizzabile nell'area di Pecetto Torinese;
ingiustificato addebito dei servizi denominati “Contenuti mobile/PC” mai richiesti né sottoscritti;
ingiustificato addebito di servizi di back up dei dati su icloud denominati “ ICT Digital Solutions”, mai richiesti né sottoscritti. Si indica quale teste il signor c/o strada Del Drosso 33/7, Torino Testimone_1 Parte_2
Per il convenuto opposto:
pagina 2 di 6 Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare di merito: a) concedere, ex art.648
c.p.c., la provvisoria esecuzione del D. I. n.20068/2022 emesso da questo Tribunale, oggetto della presente opposizione, per l'intero importo dallo stesso portato;
in via principale: b) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente e, per l'effetto, confermare integralmente il predetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente valido ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata: c) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dovere revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'opponente per la fornitura CP_1
dei servizi meglio individuati in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito a favore di il tutto per le causali meglio indicate in narrativa. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 23.01.2023, in veste di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, con sede in Pecetto Torinese (TO), ha opposto il decreto ingiuntivo n.20068/2022, del 15.12.2022, notificato in data 16.12.2022, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 17.07.2023, l'opposta ha concluso Controparte_1 per il rigetto dell'avversa opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale.
Senza istruttoria per prova costituenda, la causa è passata in decisione all'udienza del 25.09.2024, sostituita, ex art.127 ter cpc, dal deposito di note scritte, assegnati i termini per conclusionali e repliche.
Il decreto ingiuntivo qui opposto reca l'importo capitale di euro 7.652,01, oltre interessi moratori convenzionali (art.
6.3 condizioni generali) e spese di procedura, portato da quattro fatture, scadute tra aprile e settembre 2022, emesse in forza di contratto concluso tra le parti “per la prestazione dei servizi di telefonia mobile e trasmissione dati” (così al punto 1) della premessa del ricorso in monitorio).
L'opponente allega la stipula di tre contratti con , per il tramite dell'agente torinese Controparte_1
il primo, dell'agosto 2017, per nove numeri di rete fissa (doc.2); il secondo, Parte_2
del novembre 2018, avente ad oggetto nuova offerta commerciale per linea fissa (doc.3); il terzo, del novembre 2019, in sostituzione dei precedenti accordi negoziali, per il nuovo ufficio nella nuova sede unica in Pecetto Torinese, previo trasloco delle linee dell'ufficio e cessazione della linea privata, con
“nuove condizioni commerciali denominate “One Business Ufficio” (citazione, pag.3) -peraltro, tenuto conto “della scarsa qualità delle telecomunicazioni in quella specifica area geografica”, la rete telefonica e la connettività dati erano entrambe collegate all'apparato . Controparte_6
pagina 3 di 6 L'opponente allega, altresì, “gravi carenze presenti nella documentazione prodotta da in sede CP_1 di ricorso” e l'addebito di costi indebiti, relativi a servizi non richiesti o cessati (citazione, pagg.3,4), e quantifica in oltre 21 mila euro l'importo complessivo addebitato da controparte, perciò, senza titolo
(ivi, pagg.6-10), oggetto di domanda riconvenzionale.
Nella prima memoria ex art.183 sesto comma cpc, inoltre, l'opponente disconosce le firme che figurano apposte per accettazione della “offerta sett.20 soluzione digitle your bckup sconto link
8388280” -ivi, punto d), pag.2.
Alla detta ricostruzione fattuale dell'attore opponente replica il convenuto opposto, in comparsa di costituzione e risposta -ivi, paragrafi 1,2, pagg.2-10 -osservando che “la DI RE SS stipulava, in data 3 agosto 2017, un contratto con tramite l'agenzia di Torino della società CP_1
attivando il link “box pro centralino”, relativa al link 6128970, con le Parte_2
numerazioni 3497613339 3456996258 01118938252 sede Fratelli Fea 8, Chieri (TO) (piano e box).
Successivamente, in data 24 novembre 2018, sottoscriveva altri due contratti (“soluzione lavoro”), per le seguenti sedi: -Corso Cosenza 45/c Torino, per il link 7600435, con relativo piano “soluzione lavoro” (che, in data 23 luglio 2021, sarebbe stata oggetto di un cambio piano da “soluzione lavoro” a
“ONE NET”, con il quale, sempre a richiesta della ditta sarebbero state attivate anche soluzioni Pt_1 digitali “office 365 business”); -Via San Felice n.123, Pino Torinese, relativa al link 7602933, con piano “soluzione lavoro”. In data 12 dicembre 2019 la DI RE sottoscriveva altresì una licenza dedicata. Orbene, successivamente, in data 28 agosto 2019, la debitrice effettuava una richiesta di trasloco della linea relativa alla sede di via Fratelli Fea 8 (link 6128970) a Strada del Colle n.
8 - Pecetto
Torinese, (ed in tale circostanza, contestualmente, la debitrice sottoscriveva le nuove offerte “OneNet
Enterprise” relativa al link 8345356, attiva dal 18-09-19 e la offerta “e.box pro centralino connettività”, relativa al link 8388280, attiva dal 14 settembre 2019), con consequenziale disattivazione, in data 22-
10- 19, del link 6128970, relativo alla sede di Via Fratelli Fea 8. Successivamente, in data 4 settembre
2019, l'opponente inviava una disdetta per il link “e.box pro”; tuttavia in tale comunicazione la debitrice non specificava alcun numero telefonico: sulla base di tanto, risultando, in tale data, quale unico piano attivo “e.box pro centralino” il link 8388280 sopra menzionato, la DI RE revocava tale richiesta e accettava, in data 7 novembre 2019, una promozione sconto del 30 % sul link 8388280”.
Ancora osserva il convenuto che, su segnalazione effettuata da controparte, relativamente alla scarsa copertura della rete 4G per il link 8345356, si è attivata tempestivamente, e, in data 25 CP_1
novembre 2019, è stata aperta una segnalazione, in forza della quale è stato effettuato, da parte di un tecnico un intervento, in conseguenza del quale è stata riscontrata, in effetti, una scarsa CP_1
pagina 4 di 6 copertura 4G per il link 8345356, senza che, tuttavia, controparte abbia inviato richiesta di disattivazione del detto link. Inoltre, il convenuto osserva che, in data 29 luglio 2021 controparte ha aderito all'offerta “rate telefono”, per l'acquisto di un telefono S21 5G 128GB, Parte_3
con relativa numerazione 3287592904, indicando quale indirizzo di spedizione proprio Strada Del
Colle 8, Pecetto Torinese (TO). Oltre ai documenti contrattuali prodotti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il convenuto sottolinea che controparte non solo ha regolarmente fruito di tutti i servizi forniti dalla anche delle utenze fisse, così come si evince dalle fatture emesse CP_1 dall'opposta (allegate al ricorso in monitorio), ma ha anche provveduto al regolare saldo di tutte le fatture emesse dall'opposta nel periodo antecedente il suo inadempimento, per i medesimi servizi per cui sono state successivamente emesse le fatture insolute (come risulta dal conto telefonico allegato a ciascuna delle fatture insolute prodotte in monitorio).
Quanto al disconoscimento di firma proposto dall'opponente, ha replica, in seconda Controparte_1
memoria ex art.183 sesto comma cpc, che col documento denominato “offerta sett. 20 soluzione digitle your bckup sconto link 8388280”, non è stato attivato il link 8388280 (la cui attivazione era stata effettuata già da oltre un anno, a seguito di richiesta di trasloco della debitrice), ma solamente la licenza
“yourbackup”, con anche lo sconto del 20% sul link 8388280 “e.box pro centralino connettivita”, e, peraltro, l'opponente ha sempre regolarmente pagato le somme indicate nelle fatture d'addebito degli importi relativi ai servizi attivati con detto contratto.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione al decreto e la riconvenzionale siano infondate.
Contrariamente a quanto allega l'opponente non risulta alcun elemento testuale, desumibile dai documenti negoziali prodotti dall'opposto -né, tantomeno, l'opponente ne indica specificamente alcuno
-da cui si possa desumere che le condizioni commerciali sottoscritte nel novembre 2019 abbiano sostituito le precedenti -senza che, peraltro, l'opponente abbia indicato quali sarebbero state sostituite.
Neppure risulta adeguatamente provato che, con riferimento al servizio dati, l'opponente non abbia potuto regolarmente usufruirne -dati che risultano analiticamente indicati nel conto telefonico allegato alle fatture azionate in monitorio, non contestato dal -l'unica, tra le e-mail prodotte in allegato Pt_1 all'atto d'opposizione, di segnalazione di disservizio, è quella dell'agosto 2022 (doc.15), ed è di contenuto del tutto generico, mentre le altre attengono alle fatture.
Quanto, poi, ai documenti contrattuali ed all'erogazione dei servizi pattuiti, l'opponente non replica adeguatamente ai rilievi svolti dall'opposto in comparsa e nelle successive memorie ex art.183 sesto comma cpc, mentre la prova orale articolata dall'opponente in seconda memoria è formata da capitoli per un verso inammissibili, poiché formulati genericamente e per altro verso superflui, poiché a mera pagina 5 di 6 conferma di circostanze che emergono per via documentale.
Ancora, quanto al documento oggetto di disconoscimento, i rilievi svolti dall'opposto in seconda memoria (sub par.3), valgono ad affermare che intende avvalersi anche di detto Controparte_1
documento, né, peraltro, occorre indagine peritale per la verifica d'autenticità della firma, tenuto conto che, come risulta dalla firma apposta dal negli altri documenti contrattuali pur prodotti Pt_1 dall'opposto e nella procura alle liti allegata all'atto d'opposizione, l'opponente non firma sempre con le medesime caratteristiche grafiche, e, altresì, che, come sottolinea l'opposto, senza alcuna adeguata contestazione di controparte, col documento in parola non è stato attivato il link 8388280 bensì soltanto la licenza denominata yourbackup, per l'attivazione di servizi effettivamente resi al Pt_1
Al rigetto dell'opposizione, e della riconvenzionale, segue la condanna dell'opponente, soccombente, alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo n.20068/2022 del 15.12.2022 che, perciò, conferma,
e, altresì, la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente Parte_1
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario pese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.3456/2023 promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Corso XXII Marzo Parte_1 C.F._1
4, MILANO, presso lo studio dell'avv. MASTRIA DARIO ( ), che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. -Società soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 P.IVA_1
-in persona del procuratore speciale dott. , elettivamente Controparte_2 Controparte_3
domiciliato in Via Pantano 2, Milano, presso lo studio dell'avv. DI CECCO GIUSTINO
( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in monitorio, C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, accertare e dichiarare che nelle fatture prodotte in ricorso alla lettera D) sono indicati importi inerenti a servizi non richiesti né mai accettati dalla CP_4 opponente, anche alla luce dell'avvenuto disconoscimento ex art.214 c.p.c. del documento denominato
“offerta sett. 20 soluzione digitle your bckup sconto link 8388280”; per l'effetto, dichiarare nullo o annullare o dichiarare inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.20068/22,
pagina 1 di 6 emesso dal Tribunale di Milano;
in via riconvenzionale, condannare alla Controparte_1
restituzione della somma indebitamente percepita di euro 21.027,22, o di quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di giudizio, in quanto relativa servizi non richiesti né mai accettati dalla DI opponente, oltre interessi moratori ex art.1284 c.c. e rivalutazione. In via istruttoria, qualora non ritenga la causa di natura documentale, ovvero non ritenga sufficiente la circostanza che non abbia CP_1
svolto alcuna contestazione in merito al contenuto e alla provenienza della corrispondenza via email intercorsa fra la ditta opponente e la società ammettere prova per testi sulle Parte_2
seguenti circostanze: 1) Vero che nel periodo agosto 2017–agosto 2022, nella sua qualità di Sales
Account ha intrattenuto rapporti commerciali col signor Controparte_5 Parte_1
quale rappresentante della omonima ditta individuale;
2) Vero che oggetto di tali rapporti era la fornitura di servizi di telefonia erogati dalla società essendo la società CP_1 Parte_2
partner di con la denominazione di Agenzia Vodafone Business. 3) Vero che in data 2 agosto CP_1
2019 il sig. comunicava via mail che, nel successivo mese novembre, avrebbe trasferito sia la Pt_1
propria abitazione, sia il proprio ufficio in una nuova sede unica, ubicata in Pecetto Torinese, Strada del
Colle 8, come da mail che si rammostra (doc.4 DI RE) 4) Vero che, essendo a conoscenza della scarsa qualità delle telecomunicazioni in quella specifica area geografica, il signor invitava Pt_1 ad effettuare le opportune indagini tecniche preventive, per “verificare la copertura per un CP_1
possibile impianto solo wifi per l'ufficio”, come da mail che si rammostra (doc.4 DI RE) 5) Vero che in data 10 settembre 2019 il signor sottoscriveva le relative modulistiche richiedendo il Pt_1 trasloco delle linee dell'ufficio e la cessazione della linea privata, stante la suddetta unificazione di abitazione e ufficio nel medesimo immobile di Pecetto Torinese. 6) Vero che, in data 7 novembre 2019, il signor chiedeva ai , “notizie per il ritiro della station e sostituzione con Pt_1 Parte_2 gli amplificatori” come da mail che si rammostra (doc.7 DI RE). 7) Vero che in più occasioni, come da mail che si rammostrano (docc.11, 12 e 13 DI RE), nonché telefonicamente, il signor segnalava le seguenti problematiche: perdurante addebito dell'utenza residenziale di Pino Pt_1
Torinese nonostante la richiesta di cessazione della stessa dal novembre 2019; addebito del costo dell'apparato denominato “ebox pro centralino connettività” sebbene lo stesso fosse stato disinstallato e ritirato, in quanto inutilizzabile nell'area di Pecetto Torinese;
ingiustificato addebito dei servizi denominati “Contenuti mobile/PC” mai richiesti né sottoscritti;
ingiustificato addebito di servizi di back up dei dati su icloud denominati “ ICT Digital Solutions”, mai richiesti né sottoscritti. Si indica quale teste il signor c/o strada Del Drosso 33/7, Torino Testimone_1 Parte_2
Per il convenuto opposto:
pagina 2 di 6 Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare di merito: a) concedere, ex art.648
c.p.c., la provvisoria esecuzione del D. I. n.20068/2022 emesso da questo Tribunale, oggetto della presente opposizione, per l'intero importo dallo stesso portato;
in via principale: b) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente e, per l'effetto, confermare integralmente il predetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente valido ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata: c) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dovere revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'opponente per la fornitura CP_1
dei servizi meglio individuati in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito a favore di il tutto per le causali meglio indicate in narrativa. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 23.01.2023, in veste di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, con sede in Pecetto Torinese (TO), ha opposto il decreto ingiuntivo n.20068/2022, del 15.12.2022, notificato in data 16.12.2022, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 17.07.2023, l'opposta ha concluso Controparte_1 per il rigetto dell'avversa opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale.
Senza istruttoria per prova costituenda, la causa è passata in decisione all'udienza del 25.09.2024, sostituita, ex art.127 ter cpc, dal deposito di note scritte, assegnati i termini per conclusionali e repliche.
Il decreto ingiuntivo qui opposto reca l'importo capitale di euro 7.652,01, oltre interessi moratori convenzionali (art.
6.3 condizioni generali) e spese di procedura, portato da quattro fatture, scadute tra aprile e settembre 2022, emesse in forza di contratto concluso tra le parti “per la prestazione dei servizi di telefonia mobile e trasmissione dati” (così al punto 1) della premessa del ricorso in monitorio).
L'opponente allega la stipula di tre contratti con , per il tramite dell'agente torinese Controparte_1
il primo, dell'agosto 2017, per nove numeri di rete fissa (doc.2); il secondo, Parte_2
del novembre 2018, avente ad oggetto nuova offerta commerciale per linea fissa (doc.3); il terzo, del novembre 2019, in sostituzione dei precedenti accordi negoziali, per il nuovo ufficio nella nuova sede unica in Pecetto Torinese, previo trasloco delle linee dell'ufficio e cessazione della linea privata, con
“nuove condizioni commerciali denominate “One Business Ufficio” (citazione, pag.3) -peraltro, tenuto conto “della scarsa qualità delle telecomunicazioni in quella specifica area geografica”, la rete telefonica e la connettività dati erano entrambe collegate all'apparato . Controparte_6
pagina 3 di 6 L'opponente allega, altresì, “gravi carenze presenti nella documentazione prodotta da in sede CP_1 di ricorso” e l'addebito di costi indebiti, relativi a servizi non richiesti o cessati (citazione, pagg.3,4), e quantifica in oltre 21 mila euro l'importo complessivo addebitato da controparte, perciò, senza titolo
(ivi, pagg.6-10), oggetto di domanda riconvenzionale.
Nella prima memoria ex art.183 sesto comma cpc, inoltre, l'opponente disconosce le firme che figurano apposte per accettazione della “offerta sett.20 soluzione digitle your bckup sconto link
8388280” -ivi, punto d), pag.2.
Alla detta ricostruzione fattuale dell'attore opponente replica il convenuto opposto, in comparsa di costituzione e risposta -ivi, paragrafi 1,2, pagg.2-10 -osservando che “la DI RE SS stipulava, in data 3 agosto 2017, un contratto con tramite l'agenzia di Torino della società CP_1
attivando il link “box pro centralino”, relativa al link 6128970, con le Parte_2
numerazioni 3497613339 3456996258 01118938252 sede Fratelli Fea 8, Chieri (TO) (piano e box).
Successivamente, in data 24 novembre 2018, sottoscriveva altri due contratti (“soluzione lavoro”), per le seguenti sedi: -Corso Cosenza 45/c Torino, per il link 7600435, con relativo piano “soluzione lavoro” (che, in data 23 luglio 2021, sarebbe stata oggetto di un cambio piano da “soluzione lavoro” a
“ONE NET”, con il quale, sempre a richiesta della ditta sarebbero state attivate anche soluzioni Pt_1 digitali “office 365 business”); -Via San Felice n.123, Pino Torinese, relativa al link 7602933, con piano “soluzione lavoro”. In data 12 dicembre 2019 la DI RE sottoscriveva altresì una licenza dedicata. Orbene, successivamente, in data 28 agosto 2019, la debitrice effettuava una richiesta di trasloco della linea relativa alla sede di via Fratelli Fea 8 (link 6128970) a Strada del Colle n.
8 - Pecetto
Torinese, (ed in tale circostanza, contestualmente, la debitrice sottoscriveva le nuove offerte “OneNet
Enterprise” relativa al link 8345356, attiva dal 18-09-19 e la offerta “e.box pro centralino connettività”, relativa al link 8388280, attiva dal 14 settembre 2019), con consequenziale disattivazione, in data 22-
10- 19, del link 6128970, relativo alla sede di Via Fratelli Fea 8. Successivamente, in data 4 settembre
2019, l'opponente inviava una disdetta per il link “e.box pro”; tuttavia in tale comunicazione la debitrice non specificava alcun numero telefonico: sulla base di tanto, risultando, in tale data, quale unico piano attivo “e.box pro centralino” il link 8388280 sopra menzionato, la DI RE revocava tale richiesta e accettava, in data 7 novembre 2019, una promozione sconto del 30 % sul link 8388280”.
Ancora osserva il convenuto che, su segnalazione effettuata da controparte, relativamente alla scarsa copertura della rete 4G per il link 8345356, si è attivata tempestivamente, e, in data 25 CP_1
novembre 2019, è stata aperta una segnalazione, in forza della quale è stato effettuato, da parte di un tecnico un intervento, in conseguenza del quale è stata riscontrata, in effetti, una scarsa CP_1
pagina 4 di 6 copertura 4G per il link 8345356, senza che, tuttavia, controparte abbia inviato richiesta di disattivazione del detto link. Inoltre, il convenuto osserva che, in data 29 luglio 2021 controparte ha aderito all'offerta “rate telefono”, per l'acquisto di un telefono S21 5G 128GB, Parte_3
con relativa numerazione 3287592904, indicando quale indirizzo di spedizione proprio Strada Del
Colle 8, Pecetto Torinese (TO). Oltre ai documenti contrattuali prodotti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il convenuto sottolinea che controparte non solo ha regolarmente fruito di tutti i servizi forniti dalla anche delle utenze fisse, così come si evince dalle fatture emesse CP_1 dall'opposta (allegate al ricorso in monitorio), ma ha anche provveduto al regolare saldo di tutte le fatture emesse dall'opposta nel periodo antecedente il suo inadempimento, per i medesimi servizi per cui sono state successivamente emesse le fatture insolute (come risulta dal conto telefonico allegato a ciascuna delle fatture insolute prodotte in monitorio).
Quanto al disconoscimento di firma proposto dall'opponente, ha replica, in seconda Controparte_1
memoria ex art.183 sesto comma cpc, che col documento denominato “offerta sett. 20 soluzione digitle your bckup sconto link 8388280”, non è stato attivato il link 8388280 (la cui attivazione era stata effettuata già da oltre un anno, a seguito di richiesta di trasloco della debitrice), ma solamente la licenza
“yourbackup”, con anche lo sconto del 20% sul link 8388280 “e.box pro centralino connettivita”, e, peraltro, l'opponente ha sempre regolarmente pagato le somme indicate nelle fatture d'addebito degli importi relativi ai servizi attivati con detto contratto.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione al decreto e la riconvenzionale siano infondate.
Contrariamente a quanto allega l'opponente non risulta alcun elemento testuale, desumibile dai documenti negoziali prodotti dall'opposto -né, tantomeno, l'opponente ne indica specificamente alcuno
-da cui si possa desumere che le condizioni commerciali sottoscritte nel novembre 2019 abbiano sostituito le precedenti -senza che, peraltro, l'opponente abbia indicato quali sarebbero state sostituite.
Neppure risulta adeguatamente provato che, con riferimento al servizio dati, l'opponente non abbia potuto regolarmente usufruirne -dati che risultano analiticamente indicati nel conto telefonico allegato alle fatture azionate in monitorio, non contestato dal -l'unica, tra le e-mail prodotte in allegato Pt_1 all'atto d'opposizione, di segnalazione di disservizio, è quella dell'agosto 2022 (doc.15), ed è di contenuto del tutto generico, mentre le altre attengono alle fatture.
Quanto, poi, ai documenti contrattuali ed all'erogazione dei servizi pattuiti, l'opponente non replica adeguatamente ai rilievi svolti dall'opposto in comparsa e nelle successive memorie ex art.183 sesto comma cpc, mentre la prova orale articolata dall'opponente in seconda memoria è formata da capitoli per un verso inammissibili, poiché formulati genericamente e per altro verso superflui, poiché a mera pagina 5 di 6 conferma di circostanze che emergono per via documentale.
Ancora, quanto al documento oggetto di disconoscimento, i rilievi svolti dall'opposto in seconda memoria (sub par.3), valgono ad affermare che intende avvalersi anche di detto Controparte_1
documento, né, peraltro, occorre indagine peritale per la verifica d'autenticità della firma, tenuto conto che, come risulta dalla firma apposta dal negli altri documenti contrattuali pur prodotti Pt_1 dall'opposto e nella procura alle liti allegata all'atto d'opposizione, l'opponente non firma sempre con le medesime caratteristiche grafiche, e, altresì, che, come sottolinea l'opposto, senza alcuna adeguata contestazione di controparte, col documento in parola non è stato attivato il link 8388280 bensì soltanto la licenza denominata yourbackup, per l'attivazione di servizi effettivamente resi al Pt_1
Al rigetto dell'opposizione, e della riconvenzionale, segue la condanna dell'opponente, soccombente, alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo n.20068/2022 del 15.12.2022 che, perciò, conferma,
e, altresì, la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente Parte_1
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario pese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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