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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1950/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 1950/2025 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. LOMBARDI CATIA contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RI AL
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: come da verbale del 29.10.2025
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Garcoc Parte_1
(Romania) il 23/08/2012 e di regolamentare le modalità di visita e mantenimento della figlia nata il [...] e, dunque, diventata maggiorenne e le modalità di Persona_1 affidamento, visita e mantenimento di nata il [...] e nata il Persona_2 Per_3
12.05.2013.
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 29.10.2025, all'esito della quale hanno chiesto di rimettere la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. in ordine alla pronuncia sullo status, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., e di adottare con separata ordinanza i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
* * *
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 25.01.2023, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla comparizione personale delle parti richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in il 23/08/2012, che dalla documentazione in atti non risulta tuttavia trascritto.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande in ordine alle modalità di affidamento, visita e mantenimento delle figlie e che la causa non è istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
La regolamentazione delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Garcoc (Romania) il 23/08/2012; Controparte_1 dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025. Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 1950/2025 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. LOMBARDI CATIA contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RI AL
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: come da verbale del 29.10.2025
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Garcoc Parte_1
(Romania) il 23/08/2012 e di regolamentare le modalità di visita e mantenimento della figlia nata il [...] e, dunque, diventata maggiorenne e le modalità di Persona_1 affidamento, visita e mantenimento di nata il [...] e nata il Persona_2 Per_3
12.05.2013.
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 29.10.2025, all'esito della quale hanno chiesto di rimettere la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. in ordine alla pronuncia sullo status, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., e di adottare con separata ordinanza i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
* * *
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 25.01.2023, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla comparizione personale delle parti richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in il 23/08/2012, che dalla documentazione in atti non risulta tuttavia trascritto.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande in ordine alle modalità di affidamento, visita e mantenimento delle figlie e che la causa non è istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
La regolamentazione delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Garcoc (Romania) il 23/08/2012; Controparte_1 dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025. Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi