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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7274 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 14.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9664/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Vito Consales
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.4.2025 il ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza che ha definito il giudizio di opposizione n. 13929/2023 il giudice del lavoro di questo Tribunale gli ha riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità dall'1.1.2021 al 30.4.2022; CP_
- che, pur avendo richiesto all' la liquidazione dei ratei, l'istituto non ha provveduto in tal senso. CP_ Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna dell' al pagamento in proprio favore la complessiva somma di € 9.826,00, oltre interessi legali vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituito l' che, rappresentando di aver erogato i ratei oggetto di domanda nel CP_1 maggio 2025, dunque prima della notifica del ricorso, ha concluso per il rigetto della domanda.
*** Nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, infatti, il procuratore del ricorrente, dopo aver dichiarato di aver preso CP_ atto del pagamento effettuato dall' dei ratei oggetto di domanda nel corso del giudizio, ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
In ragione di tale richiesta, il ricorrente, di fatto, ha convenuto sulla correttezza dell'importo erogatogli.
L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa del diritto vantato dopo il deposito del ricorso rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
1 Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Al riguardo deve ritenersi che l'erogazione della prestazione richiesta fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che, quantomeno con riferimento all'importo pagato, anche in sede giurisdizionale la domanda sarebbe stata accolta nella medesima misura.
Deve, però, rilevarsi che il pagamento è avvenuto il 20.5.2025, dunque, dopo il deposito del ricorso, ma oltre un mese prima della notifica del ricorso, avvenuta il 27.6.2025.
Orbene, tenuto conto che il ricorrente aveva ormai ottenuto prima della instaurazione del contraddittorio il risultato cui il giudizio tendeva, ritiene il Tribunale che sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 4823/2024 che viene richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
In Napoli, il 14.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
2
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9664/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Vito Consales
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.4.2025 il ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza che ha definito il giudizio di opposizione n. 13929/2023 il giudice del lavoro di questo Tribunale gli ha riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità dall'1.1.2021 al 30.4.2022; CP_
- che, pur avendo richiesto all' la liquidazione dei ratei, l'istituto non ha provveduto in tal senso. CP_ Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna dell' al pagamento in proprio favore la complessiva somma di € 9.826,00, oltre interessi legali vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituito l' che, rappresentando di aver erogato i ratei oggetto di domanda nel CP_1 maggio 2025, dunque prima della notifica del ricorso, ha concluso per il rigetto della domanda.
*** Nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, infatti, il procuratore del ricorrente, dopo aver dichiarato di aver preso CP_ atto del pagamento effettuato dall' dei ratei oggetto di domanda nel corso del giudizio, ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
In ragione di tale richiesta, il ricorrente, di fatto, ha convenuto sulla correttezza dell'importo erogatogli.
L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa del diritto vantato dopo il deposito del ricorso rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
1 Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Al riguardo deve ritenersi che l'erogazione della prestazione richiesta fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che, quantomeno con riferimento all'importo pagato, anche in sede giurisdizionale la domanda sarebbe stata accolta nella medesima misura.
Deve, però, rilevarsi che il pagamento è avvenuto il 20.5.2025, dunque, dopo il deposito del ricorso, ma oltre un mese prima della notifica del ricorso, avvenuta il 27.6.2025.
Orbene, tenuto conto che il ricorrente aveva ormai ottenuto prima della instaurazione del contraddittorio il risultato cui il giudizio tendeva, ritiene il Tribunale che sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 4823/2024 che viene richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
In Napoli, il 14.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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