Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024, iscritta al n. 3096 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Cardarelli n. C.F._1
6, presso lo studio dell'Avv. Barbara Grillo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Igino Garbini n. C.F._2
82, presso lo studio dell'Avv. Elisa Tosini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 12 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 10 aprile 2019 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte
I, n. 19).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
a Viterbo il 28 giugno 2018; che sono separati per effetto della sentenza n. 953/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 6 ottobre 2023; che la separa- zione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'intesa di comunicarsi eventuali cambi di residenza rispetto a quelli già noti.
2. La casa coniugale, sita in Vitorchiano (VT) Via Vesuvio n. 27, come catastalmente indicata nelle premesse del ricorso per divorzio, i cui dati catastali devono intendersi ivi integralmente riproposti e trascritti, continuerà ad essere assegnata alla moglie in veste di genitore collocatario in via prevalente del figlio minor . Tale immo- Per_1
bile, con il giardino di pertinenza, proseguirà pertanto a rimanere nella disponibilità esclusiva della ricorrente sig.r al fine di perseguire a viverci unitamente Parte_1
all'altro suo figli ed al piccol , fino a quando quest'ultimo non rag- Per_2 Per_1
giungerà la maggiore età e/o l'indipendenza economica o, ancor prima, i ricorrenti non decideranno di comune accordo di vendere eventualmente in futuro detto im- mobile.
3. In ogni caso fino a quando la sig.ra beneficerà di detto immobile in via Pt_1
esclusiva, la medesima proseguirà per l'avvenire, al pari di quanto già concordato tra le parti in sede di separazione, al pagamento di tutte le relative spese di ordinaria amministrazione (ivi comprese quelle per le utenze) e condominiali. Di contro,
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rimarranno a carico di ciascuna parte, nella reciproca misura del 50%, le spese di straordinaria amministrazione inerenti ad eventuali rotture/rifacimenti ed alla tassa- zione fiscale di detto bene, posto che ad oggi entrambi i ricorrenti ne sono i compro- prietari pro quota indivisa.
4. La rata mensile del mutuo attualmente gravante sulla casa coniugale ed i ratei annui delle polizze assicurative contratte dalle parti a garanzia di detto immobile, sebbene nel rapporto esterno verso la e l'Assicurazione continueranno a ricadere su CP_2
ciascuna parte nella misura solidale del 50%, nel rapporto interno tra i ricorrenti, in- vece, continueranno invece ad essere ripartiti nella diversa misura del 70% in capo alla Sig.ra ed il residuo 30% in capo al Sig. secondo le condizioni Pt_1 CP_1
già al riguardo espressamente concordate tra le parti in sede di separazione.
5. Il figlio minore dei coniugi, in conformità al generale principio di bi-genitorialità, proseguirà ad essere affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna individuata nell'attuale casa famigliare.
6. I genitori si impegnano a continuare a collaborare fattivamente all'educazione, for- mazione e istruzione del figlio, tenendo conto delle sue inclinazioni e desideri, impe- gnandosi altresì, per dovere giuridico e di solidarietà famigliare, ex artt. 2, 3, 29 Cost.
e 8 CEDU, a favorire nel predetto lo sviluppo di un sentimento di affetto e rispetto verso ciascun genitore ed i rispettivi familiari.
7. Ad ogni modo, sino al raggiungimento della maggiore età del figlio, entrambi i ge- nitori continueranno ad esercitare su di esso la responsabilità genitoriale in via di- sgiunta in ordine agli atti di ordinaria amministrazione inerenti alla relativa gestione e cura quotidiana, secondo i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Diversamente, in riferimento gli atti di straordinaria amministrazione e comunque in ordine alle decisioni di maggiore importanza per la vita del figlio, come quelle inerenti alla sua salute, istruzione, educazione, queste saranno sempre assunte di comune ac- cordo, previo interpello dell'altro genitore, in conformità al principio di leale collabo- razione per il benessere del minore e di reciprocità dei rapporti genitoriali, fatto salvo in ogni caso quanto espressamente previsto alla successiva condizione di cui al relati-
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vo punto 16.
8. In ordine all'esercizio del diritto di visita paterno durante la settimana, tenuto conto degli attuali orari di lavoro del marito e della moglie, nonché delle odierne abitudini del minore e della sua giovane età, il Sig potrà continuare a vederlo e tenerlo CP_1
con sé, in modo continuativo anche per il pernotto, secondo le seguenti modalità a rotazione: a. nella seconda e nella quarta settimana di ciascun mese in cui il minore pernotterà dal padre nel weekend, il Sig starà con il bambino e lo farà per- CP_1
nottare presso la propria abitazione dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 8:00 del lunedì mattina successivo in cui lo riaccompagnerà direttamente a scuola, quando aperta, o a casa dalla madre, quando l'istituto scolastico è chiuso. In queste settimane, infrasettimanalmente, il padre potrà altresì stare con il figlio e farlo ugualmente per- nottare presso di sé dalle ore 18:30 del lunedì pomeriggio sino alle ore 8:00 del mar- tedì successivo quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola, quando aperta, o a casa dalla madre, quando l'istituto scolastico è chiuso. Ugualmente durante queste settimane il padre, a decorrere dalla sottoscrizione del divorzio congiunto, potrà stare con il figlio anche nella giornata del mercoledì, dall'uscita del minore da scuola, quando aperta, o dalle 13.30, quando chiusa, sino alle ore 14:30, al fine di consentire all'anzidetto genitore anche di pranzare con il bambino. Al termine del pranzo, il pa- dre lo riaccompagnerà a casa della nonna materna, per poi ivi riprenderlo alle ore
18:30 e tenerlo con sé per il resto della giornata sino alle ore 21:00, quando lo riac- compagnerà direttamente a casa della madre. Fermo quanto sopra stabilito tra le parti, resta, tuttavia, inteso che se la sig.ra durante gli anzidetti mercoledì sera do- Pt_1
vesse lavorare sino a tardi, per fare per esempio la notte, il padre avrà titolo per stare con il minore anche per il pernotto sino alle ore 8:00 del giorno successivo, quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola, se aperta, o presso la residenza materna;
b. nella prima e nella terza settimana di ciascun mese in cui invece il minore pernotterà dalla madre nel weekend, il Sig. starà con il bambino e lo farà pernottare CP_1
presso la propria abitazione dalle ore 18:30 del martedì e del giovedì pomeriggio sino alle ore 8:00 del giorno successivo, ovvero, rispettivamente del mercoledì e del venerdì
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in cui al termine di ciascuna visita lo riaccompagnerà direttamente a scuola, quando aperta, o a casa dalla madre, quando l'istituto scolastico è chiuso.
9. Fermo il diritto di visita paterno nei termini sopra esplicitati, il figlio trascorrerà altresì con ciascun genitore il giorno del compleanno di questi e così sarà per la Festa della Mamma e del Papà. A rotazione, trascorrerà inoltre con ciascun genitore ad anni alternati e con pernotto le festività natalizie, quelle pasquali e qualunque altra festività religiosa o laica.
10. Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere quin- dici giorni con il figlio anche non consecutivi, con facoltà di portarlo in un luogo di villeggiatura dai medesimi prescelto e da comunicarsi all'altro. In tal caso, date e de- stinazioni dovranno essere reciprocamente comunicate entro il 15 giugno di ogni anno. Quanto ai compleanni del bambino, i coniugi si impegnano, ove possibile, a organizzare insieme il relativo festeggiamento.
11. In ogni caso entrambi i coniugi, quando il figlio trascorrerà del tempo con l'altro genitore, avranno la facoltà di effettuare all'occorrenza una o più telefonate o video- chiamate per sentirlo e/o vederlo tramite cellulare/Skype/whatsapp, stabilendo un ora- rio comune in cui eventualmente contattare l'altro genitore.
12. In caso di malattia del bambino, il genitore che in quel momento lo avrà con sé si farà carico di informare con sollecitudine l'altro in ordine alle condizioni di salute.
Qualora la patologia d dovesse protrarsi per più giorni consecutivi, con con- Per_1
sequenziale impossibilità per la sig.r o il sig di stare con il minore Pt_1 CP_1
secondo le stabilite modalità di visita e di esercizio della responsabilità genitoriale di cui sopra, ciascun genitore avrà sempre il diritto di recarsi a fare visita al figlio presso l'abitazione dell'altro coniuge previo orario e giorni da concordare o, nell'ipotesi di disaccordo, dalle ore 18:30 alle ore 20:00 per due pomeriggi settimanali sino a quando non sarà completamente guarito. Per_1
13. In caso d'impossibilità temporanea o prolungata ad occuparsi direttamente e per- sonalmente del figlio nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore si impegna espressamente a preferire, nella scelta della persona a cui delegare in propria
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sostituzione la cura del minore, l'altro genitore, ove compatibile con i pregressi impe- gni di quest'ultimo e previo tempestivo preavviso di almeno 24 ore, in caso d'indispo- nibilità, ogni genitore sarà libero di potersi organizzare con parenti o baby-sitter, il cui costo sarà a carico unicamente del genitore che intende avvalersene.
14. Entrambi i genitori si impegnano altresì a favorire il mantenimento di rapporti stabili da parte del minore con i parenti dell'altro.
15. Rilevato, inoltre, che entrambi i genitori sono intenzionati a garantire al figlio un inserimento scolastico sereno e comunque a dargli un tempo minimo di adattamento rispetto all'intervenuto loro divorzio ed alle conseguenze da ciò derivanti sul piano della possibilità di avere nuove stabili relazioni affettive, le parti di comune accordo concordano e si obbligano reciprocamente a fare in modo che fino alla data del
31.12.2024 le frequentazioni sentimentali da parte degli stessi in ordine ai loro possi- bili nuovi compagni/e avvengano in assenza del figlio. In seguito, ciascun genitore, nei modi e termini reputati maggiormente idonei da ogni singolo ricorrente, sarà libero di decidere come e quando far frequentare al minore eventuali partner o comunque coloro con i quali hanno una relazione affettiva stabile, per i tempi di spettanza a stare ognuno con il figlio, tenendo conto in ogni caso dei di lui bisogni e dello stabilizzarsi o meno di dette relazioni.
16. Nella denegata ipotesi in cui, inoltre, per il futuro il minore dovesse manifestare,
a fronte di dette frequentazioni con i nuovi partner di uno o di entrambi i ricorrenti o per altri eventuali motivi sopravvenuti oggi non conoscibili/prevedibili, degli atteggia- menti di rifiuto o chiusura verso uno dei due genitori o i loro nuovi compagni, qualora detti atteggiamenti dovessero perdurare nel tempo o essere incentivati dall'altro co- niuge o da un suo famigliare, i genitori saranno liberi, a propria cura e spese, di chie- dere un parere medico/ specialistico per aiutare il figlio a superare dette possibili cri- ticità; in tal caso ciascun genitore informerà l'altro e potrà sottoporre il piccolo
[...]
ad una prima apposita visita specialistica, volta a comprendere/indagare le even- Per_3
tuali reali ragioni di detto rifiuto, i modi per superarlo e/o la presenza di possibili condizionamenti altrui.
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Visita in ordine alla quale ciascun genitore con la sottoscrizione del ricorso di divorzio per cui è causa presta sin da ora il relativo consenso, a condizione però che entrambi i genitori possano presenziare alla suddetta visita;
17. Di contro per l'attivazione di eventuali specifiche terapie psicologiche o percorsi di supporto che semmai necessitassero in futuro al minore all'esito di detta prima visita/ originario consulto, dovrà comunque sempre essere necessario il consenso di entrambi i genitori;
18. Fatte salve le condizioni che precedono, è sempre consentito ai coniugi di modi- ficare di comune accordo le condizioni inerenti alle modalità di visita e pernotto del figlio, nonché di sottoporlo a eventuali accertamenti specialistici/medici diversi da quelli sopra ricordati, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute delle parti, impegni di lavoro o necessità del minore.
19. Per il futuro, tenuto conto delle accresciute esigenze del figlio e dei sui bisogni futuri, il Sig a parziale modifica di quanto stabilito al riguardo dalle parti in CP_1
sede di separazione, a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione del ricorso congiunto di divorzio, corrisponderà alla moglie, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo paterno al mantenimento del figli , la somma di Per_1
€ 250,00 (dicasi duecentocinquanta/00), sino a quando il minore non avrà raggiunto la maggiore età e comunque non sarà divenuto economicamente autosufficiente, oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge;
rivalutazione dovuta a decorrere dall'anno successivo al deposito della sentenza di divorzio.
Il suddetto importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signor già noto al Sig Pt_1 CP_1
20. I coniugi continueranno a provvedere alle spese straordinarie del piccol , Per_1
preventivamente concordate e documentate, in ragione del 50% ciascuno, da indivi- duarsi e corrispondersi secondo le indicazioni e nei termini di cui al Protocollo attual- mente vigente presso il Tribunale di Viterbo, che entrambi dichiarano di conoscere ed accettare.
21. In parziale modifica di quanto stabilito dalle parti in sede di separazione, a decor-
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rere dal mese successivo al deposito del ricorso, l'assegno unico, erogato mensilmente dall'INPS per il figlio minore, attualmente versato da detto Ente esclusivamente al sig.
sarà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno. In propo- CP_1
sito le parti concordano l'obbligo per i medesimi di comunicare congiuntamente tale intervenuta modifica all'INPS nei quindici giorni successivi al deposito del ricorso e di compiere tutte le formalità a questo fine necessarie, prestando al riguardo sin da ora il relativo consenso.
22. In ogni caso con la sottoscrizione dell'accordo di divorzio il marito rinuncia a percepire dalla moglie le somme dalla medesima erroneamente incamerate a titolo di assegno unico per il figlio, da dicembre 2023 a giugno 2024;
23. Per quanto riguarda invece il proprio fabbisogno, per il futuro entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al relativo mantenimento, dichiarandosi economica- mente indipendenti e rinunciando reciprocamente a ricevere l'uno dall'altro un asse- gno divorzile.
24. I coniugi prestano il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, autorizzando 'inserimento del minore negli stessi. Al riguardo dichiarano che non vi sono opposizioni o contestazioni o inibitorie di sorta.
25. Per quanto non espressamente previsto nelle condizioni che precedono i coniugi rimandano alle intese già raggiunte negli accordi di separazione del 2023, come ratifi- cati nella sentenza di separazione passata in giudicato n. 953/2023, specie con riferi- mento al pagamento delle rimanenti rate di mutuo.
26. Per quanto riguarda la eventuale vendita dell'immobile sito in Vitorchiano (VT) indicato in premessa, i coniugi concordano fin da ora che la ripartizione tra loro del ricavato verrà fatta al momento dell'effettiva vendita in base al prezzo così ottenuto, nonché tenuto conto di quanto effettivamente da ciascuno corrisposto sia a titolo di mutuo, che di somme anticipate per consentirne originariamente l'acquisto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al col-
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legio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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