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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14796 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 38161/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IU Di SA - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. Laura Centofanti - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38161 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 26 marzo 2025
TRA
(C.F. ) nata ad [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via G. Carducci n. 6, e (C.F. , nata ad [...] Parte_2 C.F._2 il 21.1.1961, ivi residente in [...]; rappresentate e difese dagli Avv.ti Silvia Valeria
DE e IM CA ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Rita Perseu in
Oristano Via Amsicora n. 58;
- opponenti
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1 iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA 1260400), con sede legale in P.IVA_2
1 Milano (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pontesilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Francesco Orestano 21;
- Opposta
nella quale le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 26 marzo
2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6560/2021 emesso in data 7 aprile 2021, per sentir: “… In via preliminare: revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 6560/2021, emesso dal Tribunale Civile di Roma in quanto incompetente per territorio per i motivi di cui in narrativa, e dichiarare competente il Tribunale di Oristano, il Tribunale di
Cagliari, o quello di Milano. Nel merito ed in via principale, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo … perché fondato su credito privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità; in via subordinata, accertare e dichiarare, previo ricalcolo della somma richiesta, in conto capitale, interessi e spese a fronte delle somme già corrisposte, e del valore singolo e/o complessivo degli automezzi restituiti, se ancora residuano somme e a quanto ammontano, con riserva di ripetere le somme a credito a qualsiasi titolo indebitamente pagate”.
Premettevano le opponenti di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento nei confronti di della somma di euro Controparte_1
35.535,59, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di leasing e oneri scaduti o insoluti dovuti dalla società nei confronti della Locat s.p.a., in forza delle garanzie Controparte_2 prestate da parte loro nell'interesse della debitrice principale.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a conoscere della controversia, per essere competenti, in via alternativa il Tribunale di Oristano, di
Cagliari, o ancora, di Milano) in applicazione della disciplina consumeristica.
Nel merito, deducevano che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta nei loro confronti dovesse ritenersi infondata difettando i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e non essendo le opponenti neppure in condizione di comprendere sulla base delle allegazioni della ricorrente le ragioni poste a fondamento della domanda.
2 Si costituiva in giudizio l'opposta quale cessionaria dei crediti per cui Controparte_1
è causa, esponendo la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra la debitrice principale, i garanti e la
Locat s.p.a.: segnatamente, elencava i numerosi contratti di locazione finanziaria sottoscritti e poi ceduti dalla società AR OL Industriali s.r.l. alla Sam Trasporti srl, nonché le fideiussioni prestate dalle opponenti;
riferiva di avere agito soltanto in relazione ai crediti derivanti da alcuni dei suddetti contratti, in quanto cessionaria di essi da parte della riferiva poi Controparte_3 dell'intervenuto fallimento delle società AR OL Industriali s.r.l. e Sam Trasporti s.r.l.,
In ordine ai motivi di opposizione, contestava la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle opponenti, negando che esse rivestissero la qualifica di consumatore;
rilevava la genericità delle ulteriori deduzioni formulate dalle opponenti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “A) in via preliminare: preso atto che l'opposizione non
è fondata su prova scritta né appare di facile e pronta soluzione, … concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto … B) nel merito: respingere in toto, con ogni conferente statuizione, le domande tutte, come proposte nei confronti della nella Controparte_4 qualità di cessionaria della .p.A., così confermando la validità ed efficacia del Controparte_5 decreto ingiuntivo …; C) in subordine, …condannare comunque gli opponenti al pagamento del complessivo importo di € 35.535,59, oltre spese della procedura monitoria, interessi e spese del presente procedimento. D) condannare in ogni caso controparte al risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c., per aver resistito in giudizio con malafede e/o colpa grave, da liquidarsi d'ufficio e al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.”.
Con ordinanza del 28 dicembre 2021, il Giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., le opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate da parte loro per violazione della normativa antritrust e integravano le loro conclusioni, chiedendo al Tribunale di dichiarare, previo accertamento in particolare della nullità della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., sottoscritta da parte loro, la decadenza della ricorrente dal diritto di agire nei loro confronti.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e l'opposta anche memoria di replica.
********
3 L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Va preliminarmente disatteso il motivo di opposizione fondato sull'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in ragione dell'assunta applicabilità della normativa consumeristica, non rivestendo nessuna delle due parti la qualifica soggettiva presupposta: segnatamente non risulta neppure contestata da parte delle opponenti la circostanza la Pt_1 rivestisse ruolo gestorio nella società nell'interesse della quale era prestata la garanzia, mentre la detenesse partecipazione sociale nella medesima. L'eccezione, in quanto sollevata con Pt_2 riferimento ai diversi criteri ordinari di individuazione del foro competente, non risulta invece neppure ammissibile, non risultando compiutamente formulata con confutazione di tutti i criteri in astratto invocabili.
Nel merito, si rileva che la creditrice ha fornito idoneo riscontro della fondatezza della sua pretesa documentando la circostanza che la AR OL Industriali s.r.l. avesse sottoscritto una serie di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autocarri e veicoli industriali con Locat s.p.a.
(poi e che le opponenti si fossero costituite garanti nei confronti della Controparte_3 società finanziaria.
Ha altresì fornito riscontro delle seguenti circostanze: che la AR OL avesse ceduto i contratti alla Sam Trasporti s.r.l.; che Locat s.p.a. avesse poi incorporato e che Controparte_6
l'incorporante avesse assunto la denominazione di;
che i crediti derivanti da sette Controparte_3 dei contratti sottoscritti dalla AR OL(VP 891863; VP 966815; VP 966817; VP 966830; VP
966833; VP 966836; VP 966839) fossero stati ceduti alla Controparte_1
La cessionaria ha poi allegato l'inadempimento degli obbligati al pagamento dei canoni relativi ai contratti per cui è causa;
ha documentato di avere comunicato alla locataria l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva dei contratti;
ha allegato l'ammontare dei crediti relativi a canoni scaduti per l'importo di euro 35.535,59, producendo in atti estratti dai quali desumere lo svolgimento dei singoli rapporti, dai quali si desume l'esposizione debitoria maturata fino al 19 luglio 2012, ragione per cui ha chiesto che le fossero liquidati gli ulteriori interessi di mora dovutile successivamente a quella data.
A fronte di tale produzione documentale, le opponenti si sono invero limitate a formulare deduzioni generiche, lamentando incongruenze ed anomalie nelle allegazioni dell'opposta non meglio specificate, cosicché le loro doglianze non appaiano neppure esaminabili nel merito.
Le opponenti hanno poi eccepito la nullità delle garanzie prestate da parte loro per violazione della normativa antitrust, per conformità del loro contenuto allo schema predisposto dall'ABI di fideiussione omnibus oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, invocando l'orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito dell'emanazione di quest'ultimo: sennonché
4 anche tale eccezione non appare neppure valutabile nel merito, avendo omesso, da un lato, le opponenti anche solo di produrre il modello Abi in questione, nonché il provvedimento della Banca
d'Italia e comunque venendo in rilievo, nel caso di specie, garanzie specifiche rilasciate da parte loro in relazione ai diversi contratti di locazione finanziaria per cui è causa, cosicché neppure in astratto potrebbe rilevarsi la dedotta conformità
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, le opponenti sono, infine, condannate al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore della parte opposta nella misura complessiva di euro 7.616
(di cui, 1.701, per la fase di studio, 1.204, per la fase introduttiva, 1.806, per la fase di trattazione e
2.905 per la fase decisionale) per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
- condanna le opponenti al pagamento nei confronti della opposta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 7.616, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice est.
Laura Centofanti Il Presidente
IU Di SA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IU Di SA - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. Laura Centofanti - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38161 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 26 marzo 2025
TRA
(C.F. ) nata ad [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via G. Carducci n. 6, e (C.F. , nata ad [...] Parte_2 C.F._2 il 21.1.1961, ivi residente in [...]; rappresentate e difese dagli Avv.ti Silvia Valeria
DE e IM CA ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Rita Perseu in
Oristano Via Amsicora n. 58;
- opponenti
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1 iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA 1260400), con sede legale in P.IVA_2
1 Milano (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pontesilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Francesco Orestano 21;
- Opposta
nella quale le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 26 marzo
2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6560/2021 emesso in data 7 aprile 2021, per sentir: “… In via preliminare: revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 6560/2021, emesso dal Tribunale Civile di Roma in quanto incompetente per territorio per i motivi di cui in narrativa, e dichiarare competente il Tribunale di Oristano, il Tribunale di
Cagliari, o quello di Milano. Nel merito ed in via principale, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo … perché fondato su credito privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità; in via subordinata, accertare e dichiarare, previo ricalcolo della somma richiesta, in conto capitale, interessi e spese a fronte delle somme già corrisposte, e del valore singolo e/o complessivo degli automezzi restituiti, se ancora residuano somme e a quanto ammontano, con riserva di ripetere le somme a credito a qualsiasi titolo indebitamente pagate”.
Premettevano le opponenti di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento nei confronti di della somma di euro Controparte_1
35.535,59, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di leasing e oneri scaduti o insoluti dovuti dalla società nei confronti della Locat s.p.a., in forza delle garanzie Controparte_2 prestate da parte loro nell'interesse della debitrice principale.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a conoscere della controversia, per essere competenti, in via alternativa il Tribunale di Oristano, di
Cagliari, o ancora, di Milano) in applicazione della disciplina consumeristica.
Nel merito, deducevano che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta nei loro confronti dovesse ritenersi infondata difettando i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e non essendo le opponenti neppure in condizione di comprendere sulla base delle allegazioni della ricorrente le ragioni poste a fondamento della domanda.
2 Si costituiva in giudizio l'opposta quale cessionaria dei crediti per cui Controparte_1
è causa, esponendo la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra la debitrice principale, i garanti e la
Locat s.p.a.: segnatamente, elencava i numerosi contratti di locazione finanziaria sottoscritti e poi ceduti dalla società AR OL Industriali s.r.l. alla Sam Trasporti srl, nonché le fideiussioni prestate dalle opponenti;
riferiva di avere agito soltanto in relazione ai crediti derivanti da alcuni dei suddetti contratti, in quanto cessionaria di essi da parte della riferiva poi Controparte_3 dell'intervenuto fallimento delle società AR OL Industriali s.r.l. e Sam Trasporti s.r.l.,
In ordine ai motivi di opposizione, contestava la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle opponenti, negando che esse rivestissero la qualifica di consumatore;
rilevava la genericità delle ulteriori deduzioni formulate dalle opponenti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “A) in via preliminare: preso atto che l'opposizione non
è fondata su prova scritta né appare di facile e pronta soluzione, … concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto … B) nel merito: respingere in toto, con ogni conferente statuizione, le domande tutte, come proposte nei confronti della nella Controparte_4 qualità di cessionaria della .p.A., così confermando la validità ed efficacia del Controparte_5 decreto ingiuntivo …; C) in subordine, …condannare comunque gli opponenti al pagamento del complessivo importo di € 35.535,59, oltre spese della procedura monitoria, interessi e spese del presente procedimento. D) condannare in ogni caso controparte al risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c., per aver resistito in giudizio con malafede e/o colpa grave, da liquidarsi d'ufficio e al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.”.
Con ordinanza del 28 dicembre 2021, il Giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., le opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate da parte loro per violazione della normativa antritrust e integravano le loro conclusioni, chiedendo al Tribunale di dichiarare, previo accertamento in particolare della nullità della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., sottoscritta da parte loro, la decadenza della ricorrente dal diritto di agire nei loro confronti.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e l'opposta anche memoria di replica.
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3 L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Va preliminarmente disatteso il motivo di opposizione fondato sull'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in ragione dell'assunta applicabilità della normativa consumeristica, non rivestendo nessuna delle due parti la qualifica soggettiva presupposta: segnatamente non risulta neppure contestata da parte delle opponenti la circostanza la Pt_1 rivestisse ruolo gestorio nella società nell'interesse della quale era prestata la garanzia, mentre la detenesse partecipazione sociale nella medesima. L'eccezione, in quanto sollevata con Pt_2 riferimento ai diversi criteri ordinari di individuazione del foro competente, non risulta invece neppure ammissibile, non risultando compiutamente formulata con confutazione di tutti i criteri in astratto invocabili.
Nel merito, si rileva che la creditrice ha fornito idoneo riscontro della fondatezza della sua pretesa documentando la circostanza che la AR OL Industriali s.r.l. avesse sottoscritto una serie di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autocarri e veicoli industriali con Locat s.p.a.
(poi e che le opponenti si fossero costituite garanti nei confronti della Controparte_3 società finanziaria.
Ha altresì fornito riscontro delle seguenti circostanze: che la AR OL avesse ceduto i contratti alla Sam Trasporti s.r.l.; che Locat s.p.a. avesse poi incorporato e che Controparte_6
l'incorporante avesse assunto la denominazione di;
che i crediti derivanti da sette Controparte_3 dei contratti sottoscritti dalla AR OL(VP 891863; VP 966815; VP 966817; VP 966830; VP
966833; VP 966836; VP 966839) fossero stati ceduti alla Controparte_1
La cessionaria ha poi allegato l'inadempimento degli obbligati al pagamento dei canoni relativi ai contratti per cui è causa;
ha documentato di avere comunicato alla locataria l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva dei contratti;
ha allegato l'ammontare dei crediti relativi a canoni scaduti per l'importo di euro 35.535,59, producendo in atti estratti dai quali desumere lo svolgimento dei singoli rapporti, dai quali si desume l'esposizione debitoria maturata fino al 19 luglio 2012, ragione per cui ha chiesto che le fossero liquidati gli ulteriori interessi di mora dovutile successivamente a quella data.
A fronte di tale produzione documentale, le opponenti si sono invero limitate a formulare deduzioni generiche, lamentando incongruenze ed anomalie nelle allegazioni dell'opposta non meglio specificate, cosicché le loro doglianze non appaiano neppure esaminabili nel merito.
Le opponenti hanno poi eccepito la nullità delle garanzie prestate da parte loro per violazione della normativa antitrust, per conformità del loro contenuto allo schema predisposto dall'ABI di fideiussione omnibus oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, invocando l'orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito dell'emanazione di quest'ultimo: sennonché
4 anche tale eccezione non appare neppure valutabile nel merito, avendo omesso, da un lato, le opponenti anche solo di produrre il modello Abi in questione, nonché il provvedimento della Banca
d'Italia e comunque venendo in rilievo, nel caso di specie, garanzie specifiche rilasciate da parte loro in relazione ai diversi contratti di locazione finanziaria per cui è causa, cosicché neppure in astratto potrebbe rilevarsi la dedotta conformità
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, le opponenti sono, infine, condannate al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore della parte opposta nella misura complessiva di euro 7.616
(di cui, 1.701, per la fase di studio, 1.204, per la fase introduttiva, 1.806, per la fase di trattazione e
2.905 per la fase decisionale) per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
- condanna le opponenti al pagamento nei confronti della opposta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 7.616, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice est.
Laura Centofanti Il Presidente
IU Di SA
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