Art. 3.
La continuazione, delle attivita' estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e' subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente ai monumenti competente:
Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalita' e ai tempi di escavazione, nonche' alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attivita' estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.
Il soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio regionale, del consiglio comunale interessato per territorio e del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative.
Nel caso di approvazione del progetto il soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progetta e devono comprendere un programma per un periodo che non potra' comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del soprintendente.
Qualora, invece, la prosecuzione dell'attivita' estrattiva risulti di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale, il soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attivita' stabilendo le relative modalita'.
La continuazione, delle attivita' estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e' subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente ai monumenti competente:
Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalita' e ai tempi di escavazione, nonche' alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attivita' estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.
Il soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio regionale, del consiglio comunale interessato per territorio e del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative.
Nel caso di approvazione del progetto il soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progetta e devono comprendere un programma per un periodo che non potra' comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del soprintendente.
Qualora, invece, la prosecuzione dell'attivita' estrattiva risulti di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale, il soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attivita' stabilendo le relative modalita'.