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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 1256 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata all'udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 nella causa n. 1256/2025 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.ta SPANO MARIANNA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , difeso dall'Avv.ta CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Osservato che:
− il ricorrente in data 07/08/25 ha proposto opposizione Parte_1 all'ordinanza-ingiunzione n. Ol-002018544 protocollo n. CP_1
7300.23/06/2025.0212726 del 22.11.2019 riferito all'anno 2018, e avente ad oggetto l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali;
ha chiesto:
“Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva inaudita altera parte dell'ordinanza ingiunzione opposta n. Ol-002018544 notificata in data 11/07/2025 e di tutti gli atti ad essa collegati antecedenti e successivi,
Nel merito: 1) annullare l'ordinanza ingiunzione per tutti i motivi sopra esposti e nello specifico: a) mancata notificazione dell'atto presupposto, avviso di accertamento, in violazione dell'art. 18 della LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 comma 1; b) violazione dall'art. 14 della legge 689/1981 secondo la quale il procedimento sanzionatorio debba essere notificato entro il termine di giorni 90, nonché per mancata notificazione all'obbligato in solido;
c) determinazione della misura della sanzione, per mancata indicazione dei criteri di determinazione, nonché per la violazione del principio di proporzionalità. d) Prescrizione. 2) in subordine: nella eventuale ma non creduta ipotesi di conferma dell'ordinanza rimodulare le sanzioni che il giudice riterrà dovute, all'esito del Giudizio e dell'istruttoria, nella misura del minimo edittale, ritenuti dovuti tutti i benefici concessi dalla legge 4) Con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”;
− parte convenuta si è costituita chiedendo di dichiarare cessata la materia CP_1 del contendere per intervenuto annullamento in autotutela, in data 14/11/2025, dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
− all'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese del giudizio, mentre l'ente resistente ne ha chiesto la compensazione;
− alla luce delle deduzioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
− le spese possono essere compensate per 1/2 valorizzando il comportamento processuale di parte resistente che ha adottato il provvedimento di annullamento in autotutela successivamente all'instaurazione del giudizio, ma prima dell'udienza;
− la causa va pertanto decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 950,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 17/12/25 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata all'udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 nella causa n. 1256/2025 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.ta SPANO MARIANNA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , difeso dall'Avv.ta CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Osservato che:
− il ricorrente in data 07/08/25 ha proposto opposizione Parte_1 all'ordinanza-ingiunzione n. Ol-002018544 protocollo n. CP_1
7300.23/06/2025.0212726 del 22.11.2019 riferito all'anno 2018, e avente ad oggetto l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali;
ha chiesto:
“Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva inaudita altera parte dell'ordinanza ingiunzione opposta n. Ol-002018544 notificata in data 11/07/2025 e di tutti gli atti ad essa collegati antecedenti e successivi,
Nel merito: 1) annullare l'ordinanza ingiunzione per tutti i motivi sopra esposti e nello specifico: a) mancata notificazione dell'atto presupposto, avviso di accertamento, in violazione dell'art. 18 della LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 comma 1; b) violazione dall'art. 14 della legge 689/1981 secondo la quale il procedimento sanzionatorio debba essere notificato entro il termine di giorni 90, nonché per mancata notificazione all'obbligato in solido;
c) determinazione della misura della sanzione, per mancata indicazione dei criteri di determinazione, nonché per la violazione del principio di proporzionalità. d) Prescrizione. 2) in subordine: nella eventuale ma non creduta ipotesi di conferma dell'ordinanza rimodulare le sanzioni che il giudice riterrà dovute, all'esito del Giudizio e dell'istruttoria, nella misura del minimo edittale, ritenuti dovuti tutti i benefici concessi dalla legge 4) Con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”;
− parte convenuta si è costituita chiedendo di dichiarare cessata la materia CP_1 del contendere per intervenuto annullamento in autotutela, in data 14/11/2025, dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
− all'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese del giudizio, mentre l'ente resistente ne ha chiesto la compensazione;
− alla luce delle deduzioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
− le spese possono essere compensate per 1/2 valorizzando il comportamento processuale di parte resistente che ha adottato il provvedimento di annullamento in autotutela successivamente all'instaurazione del giudizio, ma prima dell'udienza;
− la causa va pertanto decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 950,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 17/12/25 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso