Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2008, n. 5299
CASS
Sentenza 15 gennaio 2008

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Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis cod. pen.), e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923 (che sanziona chiunque, senza l'espressa autorizzazione del competente ministero, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto della corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica), la condotta di colui che installi un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della Centrale operativa dei carabinieri, considerata la modifica del quadro normativo, intervenuta ad opera dell'art. 8 della L. n. 547 del 1993, che ha modificato l'art. 623 bis cod. pen. - eliminando il riferimento alle trasmissioni effettuate "con collegamento su filo o ad onde guidate" - ed ha, pertanto, ampliato l'area di operatività della disciplina dettata dal codice a tutela dell'inviolabilità dei segreti.

Commentari2

  • 1Art. 617-bis - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. …

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  • 2Art. 623-bis - Altre comunicazioni e conversazioni (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Con l'attuale formulazione della norma di cui all'art. 623-bis è stata ampliata la portata delle disposizioni a tutela dell'inviolabilità dei segreti, estendendola a qualunque trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati. Il legislatore ha dunque eliminato ogni limitazione circa il tipo di trasmissione cui va applicata la disciplina, consentendo di superare gli ostacoli che precludevano la piena applicazione della normativa in materia, la cui area di operatività si estende oggi, senza che possa farsi alcuna distinzione tra comunicazione e propagazione di segnali, anche all'intercettazione delle trasmissioni tra pattuglie della PG o diramate dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2008, n. 5299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5299
Data del deposito : 15 gennaio 2008

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