Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis cod. pen.), e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923 (che sanziona chiunque, senza l'espressa autorizzazione del competente ministero, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto della corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica), la condotta di colui che installi un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della Centrale operativa dei carabinieri, considerata la modifica del quadro normativo, intervenuta ad opera dell'art. 8 della L. n. 547 del 1993, che ha modificato l'art. 623 bis cod. pen. - eliminando il riferimento alle trasmissioni effettuate "con collegamento su filo o ad onde guidate" - ed ha, pertanto, ampliato l'area di operatività della disciplina dettata dal codice a tutela dell'inviolabilità dei segreti.
Commentari • 2
- 1. Art. 617-bis - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (1)https://www.filodiritto.com/
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. …
Leggi di più… - 2. Art. 623-bis - Altre comunicazioni e conversazioni (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Con l'attuale formulazione della norma di cui all'art. 623-bis è stata ampliata la portata delle disposizioni a tutela dell'inviolabilità dei segreti, estendendola a qualunque trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati. Il legislatore ha dunque eliminato ogni limitazione circa il tipo di trasmissione cui va applicata la disciplina, consentendo di superare gli ostacoli che precludevano la piena applicazione della normativa in materia, la cui area di operatività si estende oggi, senza che possa farsi alcuna distinzione tra comunicazione e propagazione di segnali, anche all'intercettazione delle trasmissioni tra pattuglie della PG o diramate dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2008, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/01/2008
Dott. PIZZUTI PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 95
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 020698/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI US, N. IL 18/09/1971;
avverso SENTENZA del 16/12/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omesso esame del motivo concernente la sostituzione della pena.
OSSERVA
La Corte d'appello di Milano con sentenza 16.12.2005, in parziale riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 8.3.2004, qualificato il fatto ascritto a MI PE ai sensi degli artt. 617 e 623 bis c.p., rideterminava la pena nei confronti del predetto - previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche valutate prevalenti sulla recidiva - nella misura di mesi quattro di reclusione. All'imputato era stato addebitato il reato di cui al R.D. n. 1067 del 1923, art. 18, comma 4 per avere intercettato, senza autorizzazione, mediante un apparato radio portatile, il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica relativo alla frequenza 425,45 riservata alla Centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Milano. Il fatto era emerso in occasione di una perquisizione operata presso gli uffici della "Securpol", di cui il MI era responsabile per la zona nord, nel corso della quale si accertava che l'apparato radio portatile, utilizzato dal predetto, risultava avere il tasto n. 1 di memoria preimpostato sulla frequenza relativa alle conversazioni riservate della Centrale operativa dei carabinieri. La Corte territoriale osservava che, in forza della L. n. 547 del 1993, art. 18 - con il quale era stata modificata la formulazione dell'art. 623 bis c.p., eliminando il riferimento alle trasmissioni compiute con "collegamento su filo o ad onde guidate" - risultava ampliata l'area di intervento delle norme del codice a tutela dell'inviolabilità dei segreti, onde il fatto, come accertato, ricadeva nella previsione dell'art. 617 c.p.. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge e difetto di motivazione.
Premette, nel primo motivo, che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto di dover ricondurre l'ipotesi delittuosa inizialmente ascritta al ricorrente nell'ambito della previsione dell'art. 617 c.p.. Deduce, quindi, che la norma del R.D. n. 1067 del 1923, art.18, è norma speciale rispetto a quella codicistica, avendo come oggetto della tutela penale il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica, laddove l'art. 617 c.p. ha come oggetto di tutela la riservatezza delle sole conversazioni telefoniche e telegrafiche.
Aggiunge, inoltre, che la modifica, come operata con l'indicata riqualificazione del fatto, ha determinato la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., essendosi operata una mutazione dell'accusa con riguardo alla condotta, all'evento ed al nesso di causalità, nonché relativamente all'elemento psicologico del reato. Lamenta, nel secondo motivo, che la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi in ordine ad uno specifico motivo di gravame, concernente la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53. Il primo motivo è destituito di fondamento e va rigettato, operandosi, peraltro, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1, il corretto inquadramento in diritto del fatto oggetto del giudizio. Deve premettersi che la giurisprudenza anteriore alla citata L. n.547 del 1993 era orientata nel senso di ritenere che le intercettazioni delle comunicazioni radio fra centrali operative e radiomobili dei corpi di polizia - essendo effettuate mediante onde elettriche che si propagano nello spazio in senso onnidirezionale, sia pure su bande di frequenza riservate - non potevano esser ricomprese nella previsione dell'art. 617 bis c.p., per la specificazione operata dalla norma di cui all'art. 623 bis c.p., nella formulazione all'epoca vigente.
Detta norma prevedeva che le disposizioni contenute nella sez. 5 ("Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti"), relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, si applicavano "a qualunque altra trasmissione di suoni, immagini o altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate". Le onde elettriche mediante cui si effettuavano le radiocomunicazioni dei corpi di polizia non potevano, però, essere assimilate alle "onde guidate" di cui alla detta previsione, che sono convogliate a mezzo di conduttori fisici (cavi coassiali, lime bifilari), antenne di ponti radio o fibre ottiche. La captazione delle comunicazioni radio in questione integrava, invece, il reato previsto al R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, art. 18 ("Norme per il servizio delle comunicazioni senza filo") che protegge da intercettazioni o propalazioni il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica. Ciò premesso, va osservato che il quadro normativo su cui si era formato detto orientamento risulta profondamente innovato dalla modifica dell'art. 623 bis c.p., operata dalla L. 23 dicembre 1993, n. 547, art. 8, che ha soppresso la locuzione
"effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate". In tale mutato contesto correttamente la Corte territoriale ha argomentato che la modifica aveva riflessi sulla fattispecie in esame che veniva, così, a ricadere nel perimetro di protezione apprestato dalle disposizioni del codice penale sull'inviolabilità dei segreti. Nè può ritenersi che la norma di cui al R.D. n. 1067 del 1923, art.18, comma 4, originariamente contestata, costituisca norma speciale rispetto alle previsioni sull'inviolabilità dei segreti, essendo, semmai, quest'ultime a contenere elementi specializzanti rispetto alla prima.
Va aggiunto che - contrariamente alle deduzioni del ricorrente - nella specie non è prospettabile la violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 c.p.p., in quanto la contestazione originaria conteneva l'esatta descrizione del fatto, che non è stato immutato ed in ordine al quale la difesa dell'imputato non ha subito pregiudizi di sorta.
Deve solo precisarsi che - essendo la condotta consistita nell'installazione di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della Centrale operativa dei carabinieri - il fatto integra l'ipotesi di cui all'art. 617 bis c.p. (Cass. Sez. 5, 6.5.2004 n. 25488) e pertanto il reato deve essere in tal senso riqualificato.
Il secondo motivo è fondato e la sentenza, limitatamente all'omessa pronuncia in ordine alla sostituzione della pena detentiva, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto. Nei motivi di gravame erano state, infatti, specificamente richieste la concessione di circostanze attenuanti generiche e "la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria" ma la Corte territoriale, dopo aver accolto la prima richiesta e ridotto la misura della sanzione, non ha fornito alcuna risposta in ordine alla seconda istanza.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il reato ai sensi dell'art. 617 bis c.p., annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008