Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7621
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 24 commi 1 e 2 del D.L.vo n. 159/2011

    Il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, pertanto la sua inefficacia non comporta l'estinzione del procedimento né impedisce la confisca definitiva.

  • Rigettato
    Assenza di pericolosità qualificata

    La Corte di appello ha ritenuto provata la pericolosità sociale del proposto sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riscontri oggettivi, rapporti diretti con i vertici del clan e vantaggi ottenuti attraverso l'appoggio criminale.

  • Rigettato
    Motivazione apparente sulla provenienza illecita dei beni

    La Corte di appello ha evidenziato la manifesta sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato, anche per beni acquisiti in epoca anteriore al periodo di accertata pericolosità, basandosi sulla gestione della cava e sull'andamento anomalo delle società.

  • Rigettato
    Confisca di beni acquisiti in epoca anteriore alla pericolosità

    La Corte di appello ha ritenuto che la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato emergesse sin dalla costituzione della società IFRAP gestita da Di RA, giustificando la confisca anche di beni acquisiti in epoca anteriore al periodo di pericolosità.

  • Rigettato
    Violazione art. 24 commi 1 e 2 del D.L.vo n. 159/2011 e assenza di contestuale sequestro

    Il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, pertanto la sua inefficacia non comporta l'estinzione del procedimento né impedisce la confisca definitiva.

  • Rigettato
    Assenza di pericolosità qualificata

    La Corte di appello ha ritenuto provata la pericolosità sociale del proposto sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riscontri oggettivi, rapporti diretti con i vertici del clan e vantaggi ottenuti attraverso l'appoggio criminale.

  • Rigettato
    Motivazione apparente sulla provenienza illecita dei beni e proporzionalità degli investimenti dei figli

    La Corte di appello ha evidenziato la manifesta sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato, anche per beni acquisiti in epoca anteriore al periodo di accertata pericolosità, basandosi sulla gestione della cava e sull'andamento anomalo delle società. Ha inoltre sottolineato l'ammontare degli utili delle società, superiori alla capacità finanziaria lecita del nucleo familiare.

  • Rigettato
    Confisca di beni acquisiti in epoca anteriore alla pericolosità

    La Corte di appello ha ritenuto che la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato emergesse sin dalla costituzione della società IFRAP gestita da Di RA, giustificando la confisca anche di beni acquisiti in epoca anteriore al periodo di pericolosità.

  • Rigettato
    Riferibilità al proposto di beni acquisiti dal terzo interessato in epoca antecedente ai due anni dalla proposta di prevenzione

    La Corte di appello ha ritenuto che la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato emergesse sin dalla costituzione della società IFRAP gestita da Di RA, giustificando la confisca anche di beni acquisiti in epoca anteriore al periodo di pericolosità.

  • Rigettato
    Violazione art. 24 commi 1 e 2 del D.L.vo n. 159/2011

    Il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, pertanto la sua inefficacia non comporta l'estinzione del procedimento né impedisce la confisca definitiva.

  • Rigettato
    Assenza di pericolosità qualificata

    La Corte di appello ha ritenuto provata la pericolosità sociale del proposto sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riscontri oggettivi, rapporti diretti con i vertici del clan e vantaggi ottenuti attraverso l'appoggio criminale.

  • Rigettato
    Motivazione apparente sulla provenienza illecita dei beni

    La Corte di appello ha evidenziato la manifesta sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato, anche per beni acquisiti in epoca anteriore al periodo di accertata pericolosità, basandosi sulla gestione della cava e sull'andamento anomalo delle società.

  • Rigettato
    Confisca di beni acquisiti in epoca anteriore alla pericolosità

    La Corte di appello ha ritenuto che la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato emergesse sin dalla costituzione della società IFRAP gestita da Di RA, giustificando la confisca anche di beni acquisiti in epoca anteriore al periodo di pericolosità.

  • Rigettato
    Violazione art. 24 commi 1 e 2 del D.L.vo n. 159/2011

    Il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, pertanto la sua inefficacia non comporta l'estinzione del procedimento né impedisce la confisca definitiva.

  • Rigettato
    Assenza di pericolosità qualificata

    La Corte di appello ha ritenuto provata la pericolosità sociale del proposto sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riscontri oggettivi, rapporti diretti con i vertici del clan e vantaggi ottenuti attraverso l'appoggio criminale.

  • Rigettato
    Motivazione apparente sulla provenienza illecita dei beni

    La Corte di appello ha evidenziato la manifesta sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato, anche per beni acquisiti in epoca anteriore al periodo di accertata pericolosità, basandosi sulla gestione della cava e sull'andamento anomalo delle società.

  • Rigettato
    Confisca di beni acquisiti in epoca anteriore alla pericolosità

    La Corte di appello ha ritenuto che la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato emergesse sin dalla costituzione della società IFRAP gestita da Di RA, giustificando la confisca anche di beni acquisiti in epoca anteriore al periodo di pericolosità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7621
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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